Ricorso 599-bis: i Limiti dell’Impugnazione della Pena Concordata in Appello
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica fondamentale per l’imputato. Optare per questo rito significa rinunciare a parte dei propri motivi di appello in cambio di una pena certa e spesso più mite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini invalicabili del successivo ricorso 599-bis, chiarendo quando e perché tale impugnazione viene dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso: La Scelta del Concordato e le Sue Conseguenze
Due imputati, condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale, decidevano di accedere al concordato in appello. Raggiunto un accordo con la Procura Generale, rinunciavano ai restanti motivi di gravame e la Corte d’Appello rideterminava la loro pena. Successivamente, però, gli stessi imputati presentavano ricorso in Cassazione. La loro doglianza principale non riguardava l’accordo in sé, ma la decisione del giudice d’appello di separare la loro posizione processuale da quella degli altri coimputati, i quali avevano invece scelto di proseguire con l’appello ordinario. Gli imputati lamentavano un duplice pregiudizio: l’impossibilità di beneficiare dell’effetto estensivo di un’eventuale sentenza favorevole ai coimputati e l’immediata esecuzione della loro pena mentre il processo principale era ancora in corso.
La Decisione della Cassazione e la Regola del ricorso 599-bis
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la scelta di un rito alternativo come il concordato in appello è libera, consapevole e comporta conseguenze processuali non più emendabili. La Corte ha ribadito che il ricorso 599-bis non può essere utilizzato per contestare aspetti che sono una diretta conseguenza di tale scelta strategica.
Le Motivazioni: I Rigidi Confini dell’Impugnazione
La Cassazione ha articolato la sua decisione su tre punti fondamentali.
In primo luogo, ha chiarito che il provvedimento con cui un giudice dispone la separazione dei procedimenti ha natura meramente ordinatoria e discrezionale, finalizzata all’economia processuale. Come tale, non è autonomamente impugnabile, a meno che non incida sulla competenza, circostanza non sollevata nel caso di specie.
In secondo luogo, e questo è il nucleo della decisione, la Corte ha ribadito che il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi specifici e limitati:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Sono invece inammissibili le censure relative ai motivi d’appello cui si è rinunciato, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o a vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale. Le lamentele degli imputati non rientravano in nessuna delle categorie ammesse.
Infine, la Corte ha sottolineato che l’asserito pregiudizio (la perdita dell’effetto estensivo) è una conseguenza diretta e prevedibile della scelta autonoma degli imputati di concordare la pena, rinunciando di fatto a un esito potenzialmente più favorevole ma incerto del giudizio ordinario. Tale questione, ha concluso la Corte, non può essere sollevata in sede di legittimità, ma, eventualmente, solo in sede esecutiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Scelta Processuale
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la difesa. La scelta del concordato in appello è un bivio processuale definitivo. Una volta intrapresa questa strada, non è possibile tornare indietro o lamentarsi delle sue naturali conseguenze. L’imputato deve essere pienamente consapevole che, a fronte del beneficio di una pena certa e concordata, sta rinunciando a tutte le altre possibili vie di difesa in appello, compresa la speranza di beneficiare di un’eventuale assoluzione o di una decisione più mite ottenuta dai propri coimputati. La porta del ricorso in Cassazione rimane aperta solo per contestare la validità dell’accordo stesso, non le sue conseguenze strategiche.
È possibile impugnare in Cassazione la decisione di un giudice di separare la propria posizione processuale da quella dei coimputati dopo aver scelto un concordato in appello?
No. Secondo la Corte, il provvedimento di separazione ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale e non è impugnabile, salvo che non determini una violazione delle norme sulla competenza.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione contro una sentenza di pena concordata in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo (es. vizio del consenso), al consenso del pubblico ministero o al contenuto della pronuncia del giudice, se difforme dall’accordo stipulato.
Se accetto una pena concordata, perdo il diritto di beneficiare di un eventuale esito favorevole ottenuto dai miei coimputati nel loro processo?
Sì. La Corte ha stabilito che la rinuncia a beneficiare dell’effetto estensivo dell’impugnazione altrui è una conseguenza diretta e autonoma della scelta di concordare la pena. Tale pregiudizio non può essere fatto valere con un ricorso in Cassazione, ma eventualmente solo in sede di esecuzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA (9132..ecu,o’
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Borgo San Lorenzo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Pistoia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 dellla Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che la Corte d’appello di Firenze ha irrogato, ai sensi dell’art. 599-bi proc. pen., a NOME COGNOME e a NOME COGNOME , imputati del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, previa rinuncia a tutti i residui motivi d’appello, l concordata con il Procuratore generale;
che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei lo rispettivi difensori, articolando, il primo, tre motivi di censura e, la second sostanzialmente tra loro sovrapponibili;
che le censure attengono, in estrema sintesi, al provvedimento con il qua la Corte d’appello ha separato le posizioni dei predetti (che avevano richi l’applicazione concordata della pena) rispetto a quella degli altri coimputati tale richiesta non avevano avanzato) deducendo: a) l’insussistenza del richiama presupposto normativo (art. 18, lett. e, cod. proc. pen. non avendo richi nessuno degli altri coimputati, alcuna rinnovazione istruttoria) e la consegu abnormità del provvedimento; b) l’impossibilità, conseguente alla det separazione, di godere dell’effetto estensivo conseguente all’eventu accoglimento dei motivi d’impugnazione proposti dai coimputati, subendo, peraltro, nelle more della celebrazione del processo principale, l’esecuzione d pena;
che, in ogni caso, l’asserito pregiudizio derivante alla circostanza pe l’eventuale effetto estensivo (conseguente alla prospettata possibili accoglimento dei motivi proposti dai coimputati), peraltro prospettato dagli st ricorrenti in termini di mera eventualità, potrebbe essere fatto valere solo i esecutiva (ad esecuzione della pena iniziata se non addirittura terminata) è di conseguenza di un’autonoma scelta degli stessi ricorrenti (che hanno liberament chiesto l’applicazione della pena concordata rinunciando agli altri mot d’impugnazione);
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che causa di inammissibilità va dichiarata sen2:a formalità di procedura, ai s
dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della so di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 14 marzo 2024
GLYPH