Concordato in Appello: i limiti al Ricorso 599-bis secondo la Cassazione
L’istituto del concordato in appello, o ‘patteggiamento in appello’, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, la scelta di aderirvi comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Con la recente ordinanza n. 8686 del 2024, la Corte di Cassazione torna a precisare i confini di ammissibilità del ricorso 599-bis, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Catania. Quest’ultima aveva pronunciato una condanna per reati in materia di stupefacenti, proprio in applicazione dell’istituto del concordato in appello. Nonostante l’accordo raggiunto in secondo grado, il ricorrente decideva di adire la Suprema Corte, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Il Ricorso 599-bis e i motivi di doglianza
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha tentato di rimettere in discussione aspetti che, di fatto, erano stati oggetto di rinuncia attraverso l’accordo processuale. L’obiettivo era ottenere una rivalutazione da parte della Cassazione su questioni di merito e di determinazione della pena, argomenti che tipicamente vengono superati con l’accettazione del concordato. Questa mossa processuale si è scontrata con la rigida interpretazione che la giurisprudenza di legittimità dà ai motivi di impugnazione di tali sentenze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ricorribile in Cassazione solo per un novero molto ristretto di motivi, che non includono una generica riconsiderazione del merito della vicenda.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso 599-bis è ammissibile esclusivamente per le seguenti ragioni:
1. Vizi nella formazione della volontà: Qualora la decisione della parte di accedere al concordato sia stata viziata (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero: Se l’accordo non ha ricevuto il necessario assenso della pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Quando la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è da considerarsi inammissibile. In particolare, la Corte ha specificato che non è possibile contestare:
* Motivi rinunciati: Le questioni a cui si è implicitamente o esplicitamente rinunciato con l’accordo.
* Mancata valutazione di cause di proscioglimento: L’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. (es. il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso).
Vizi sulla determinazione della pena: Errori nel calcolo o nella commisurazione della sanzione, a meno che essa non sia illegale*, ovvero non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di specie diversa da quella stabilita.
Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse, configurandosi come un tentativo di riesaminare il merito della decisione, precluso dall’accordo stesso. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una pena potenzialmente più mite, dall’altro comporta una quasi totale abdicazione al diritto di impugnare la sentenza in Cassazione. L’accesso al giudizio di legittimità è consentito solo per gravi vizi procedurali che inficiano la validità dell’accordo stesso, ma non per rimettere in discussione la sostanza della condanna. Gli operatori del diritto e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli di questa fondamentale conseguenza prima di intraprendere la via del concordato.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. La giurisprudenza costante limita l’ammissibilità del ricorso a motivi specifici che attengono alla validità dell’accordo e non al merito della decisione.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, e al contenuto della pronuncia del giudice se difforme dall’accordo raggiunto.
Cosa succede se i motivi del ricorso non rientrano tra quelli ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
NOME
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
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(dato avviso alle parti2
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 73 commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Catania, il 28/03/22).
Ritenuto che il motivo di ricorso – con cui si lamenta erronea applicazione ed interpretazione della legge penale, nonché vizio di motivazione – è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano·trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editta ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Consigliere estensore
Il Presidente