Ricorso 599-bis: I Limiti dell’Impugnazione del Concordato in Appello
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo con cui imputato e Procura Generale possono accordarsi sull’entità della pena, chiudendo così il processo. Tuttavia, le porte della Cassazione non sono sempre aperte per chi volesse contestare l’esito di tale accordo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte fa luce sui rigidi paletti che limitano l’ammissibilità del ricorso 599-bis, specialmente quando l’oggetto della doglianza sono le pene accessorie. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Bancarotta e Concordato in Appello
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di un imprenditore, accusato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché di bancarotta impropria per aver causato con dolo il fallimento di una società S.r.l. In sede di appello, l’imputato e il Procuratore Generale avevano raggiunto un accordo sulla pena, con conseguente rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame.
Nonostante l’accordo, l’imprenditore decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di legge e di motivazione non sulla pena principale concordata, ma sulla determinazione delle pene accessorie fallimentari (nella fattispecie, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi).
La Decisione della Cassazione: i paletti del ricorso 599-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La decisione si fonda su un principio cardine: l’accordo sulla pena limita drasticamente le successive possibilità di contestazione.
La Regola Generale: Quando si può impugnare?
Il ricorso per Cassazione avverso una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è consentito solo per motivi molto specifici, che attengono alla regolarità dell’accordo stesso. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento o a vizi nella determinazione della pena che non sfocino in una vera e propria illegalità della sanzione (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista).
Il Caso Specifico: Le Pene Accessorie
Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che le pene accessorie applicate (cinque anni di inabilitazione e incapacità) non erano affatto ‘illegali’, ma rappresentavano una conseguenza giuridica coerente con i reati contestati. È irrilevante, secondo i giudici, che la determinazione di tali pene non fosse stata oggetto specifico dell’accordo. Avendo l’imputato rinunciato a tutti i motivi di appello, accettando l’accordo sulla pena principale, la Corte territoriale ha legittimamente applicato le sanzioni accessorie previste dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta: l’istituto del concordato in appello si basa su una scelta processuale dell’imputato che, in cambio di una pena certa e potenzialmente più mite, rinuncia a far valere ulteriori contestazioni. Permettere un’impugnazione per motivi diversi da quelli che minano la validità stessa dell’accordo snaturerebbe la funzione dell’istituto. La determinazione delle pene accessorie, quando avviene nel rispetto della legge, non costituisce un’anomalia, ma un’applicazione doverosa delle conseguenze sanzionatorie legate al reato. Pertanto, una volta che la pena principale è stata concordata e non risulta illegale, le pene accessorie che ne conseguono non possono essere oggetto di un autonomo motivo di ricorso per Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito: la scelta di accedere al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è una decisione strategica con conseguenze definitive. Salvo rari e specifici casi di irregolarità nella formazione dell’accordo o di manifesta illegalità della pena, la sentenza che ne deriva non è ulteriormente sindacabile. Le pene accessorie, anche se non esplicitamente negoziate, seguono la sorte della condanna principale e vengono determinate dal giudice secondo legge. Chi intraprende questa strada processuale deve essere consapevole che, una volta siglato l’accordo, lo spazio per ulteriori impugnazioni si restringe a ipotesi eccezionali, precludendo contestazioni sul merito delle sanzioni applicate.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) per contestare la determinazione delle pene accessorie?
No, a meno che la determinazione di tali pene non si traduca in una sanzione illegale, cioè diversa da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali. L’impugnazione è limitata a vizi della volontà, del consenso del Pubblico Ministero o a una pronuncia del giudice difforme dall’accordo.
Se le pene accessorie non sono state esplicitamente incluse nell’accordo sulla pena, la loro imposizione da parte del giudice è legittima?
Sì, la loro imposizione è legittima. La Corte ha chiarito che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena principale e rinunciato agli altri motivi, il giudice determina coerentemente le pene accessorie come conseguenza legale obbligatoria del reato, anche se non erano state specificate nell’accordo.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47559 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 47559 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso sentenza del 12 maggio 2023 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che la Corte d’appello di Milano, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a NOME COGNOME, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aver cagionato con dolo il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita 19 gennaio 2016, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge
NOME•
e vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie fallimentari;
che il motivo è inammissibile atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante n limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente;
che la determinazione concreta delle pene accessorie non ha condotto alla irrogazione di una pena illegale (anni cinque di inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa);
che a nulla rileva che la determinazione delle pene accessorie fallimentari non risulta oggetto di accordo, attesa la previa rinuncia a tutti i motivi di ricor ad esclusione di quelli attinenti alla pena, che, però, è stata concordata nei termini suindicati e coerentemente determinata dalla Corte territoriale;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2023
Il Cons iere estensore
Il Presidente