Ricorso 599-bis c.p.p.: Quando è Inammissibile l’Impugnazione in Cassazione?
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, quali sono i limiti per un’ulteriore impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso ex art. 599-bis c.p.p., confermando un orientamento consolidato.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da una condanna per tentata rapina aggravata. In sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo sulla pena, che veniva ratificato dalla Corte territoriale con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Le critiche si concentravano sia sull’affermazione della responsabilità penale sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio concordato.
I Motivi del Ricorso e l’Orientamento della Cassazione
La difesa ha tentato di rimettere in discussione elementi che, di fatto, erano stati superati dall’accordo processuale. L’impugnazione mirava a un riesame del merito della vicenda, contestando la correttezza della valutazione di colpevolezza e l’adeguatezza della pena pattuita.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, riaffermando un principio cardine in materia: il ricorso ex art. 599-bis c.p.p. non è uno strumento per riaprire la discussione sul merito della causa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che il perimetro di ammissibilità del ricorso avverso una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è estremamente circoscritto. Citando un proprio precedente consolidato (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019), ha chiarito che l’impugnazione è possibile solo in casi tassativi, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà: Quando si dimostra che il consenso dell’imputato all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Vizi del consenso del pubblico ministero: Relativi a irregolarità nel consenso prestato dalla pubblica accusa.
3. Illegalità della pena: Qualora la sanzione concordata e applicata sia illegale, ovvero non prevista dalla legge, diversa nel genere da quella edittale o applicata al di fuori dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla norma incriminatrice.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è da considerarsi inammissibile. In particolare, non è possibile contestare:
* I motivi di merito a cui si è rinunciato con l’accordo.
* La mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
* La congruità della pena, se questa rientra nei limiti legali.
Nel caso di specie, le censure sollevate dal ricorrente riguardavano proprio l’accertamento della responsabilità e la quantificazione della pena, argomenti coperti dall’accordo e, pertanto, non più sindacabili in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: aderire a un concordato in appello comporta una rinuncia a far valere determinate censure. La successiva impugnazione in Cassazione non può essere utilizzata come un ‘terzo grado di merito mascherato’. La funzione del ricorso ex art. 599-bis c.p.p. è quella di garantire la correttezza procedurale dell’accordo e la legalità della pena, non di rimettere in discussione l’esito sostanziale del giudizio concordato tra le parti. La conseguenza di un ricorso proposto per motivi non consentiti è, come nel caso analizzato, la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici e limitati previsti dalla legge, non per contestare questioni di merito come la valutazione della colpevolezza o la congruità della pena.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, oppure se la pena applicata è illegale (cioè non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali).
Cosa accade se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Se il ricorso è basato su motivi non ammissibili, come la contestazione nel merito della responsabilità o della pena concordata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16378 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, confermando la condanna per il reato di tentata rapina aggravata, applicava al ricorrentéfa pena concordata prevista dall’art. 599-bis cod. proc. pen..
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione sia in ordin all’accertamento della responsabilità, che in ordine alla definizione del trattamento sa nzionatorio.
2.2. Il motivo non è consentito.
Il collegio riafferma che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico
ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentr inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazion condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista da (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2024.