Ricorso 599-bis: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
L’accesso alla Corte di Cassazione è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare i limiti dell’impugnazione, in particolare quando si è fatto uso del concordato in appello, noto anche come ricorso 599-bis del codice di procedura penale. Questo strumento, pur essendo utile per definire la pena, chiude quasi ogni porta a un successivo riesame della colpevolezza.
I Fatti del Caso: Fatture Fittizie e Condanne in Appello
La vicenda giudiziaria riguarda due imprenditori. Il primo è stato condannato per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000), mentre il secondo per l’utilizzo di tali fatture nella propria dichiarazione dei redditi (art. 2, D.Lgs. 74/2000). Nello specifico, le fatture contestate riguardavano la vendita e il noleggio di ponteggi.
Le indagini avevano però rivelato una realtà diversa: l’imprenditore che emetteva le fatture non disponeva di alcuna struttura aziendale, né di un deposito per i ponteggi, né di dipendenti. La Corte d’Appello ha concluso che le prestazioni effettuate erano in realtà semplice manovalanza per il montaggio di attrezzature, e non la fornitura o il noleggio delle stesse, rendendo le fatture ideologicamente false.
In secondo grado, l’imprenditore accusato di aver utilizzato le fatture false ha scelto la via del concordato in appello, accettando la pena. Entrambi, tuttavia, hanno deciso di presentare ricorso in Cassazione.
I Limiti del Ricorso 599-bis e la Decisione della Corte
Il primo imprenditore, che aveva concordato la pena in appello, ha tentato di rimettere in discussione la sua responsabilità, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolverlo. La Cassazione ha prontamente dichiarato il suo ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: chi accede al ricorso 599-bis può impugnare la sentenza solo per vizi specifici. Questi includono problemi relativi alla formazione della sua volontà di accordo, al consenso del Procuratore Generale, o a un contenuto della sentenza diverso da quanto pattuito. Non è invece possibile, dopo aver accettato la pena, tornare a contestare la propria colpevolezza o la mancata applicazione di una formula di proscioglimento.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito per il Secondo Ricorrente
Anche il ricorso del secondo imprenditore, accusato di aver emesso le fatture, è stato dichiarato inammissibile. I suoi motivi di ricorso, infatti, miravano a una riconsiderazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha ricordato che il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi di legge.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse costruito un percorso logico-giuridico solido, basato su elementi concreti (assenza di strutture, magazzini, dipendenti), per giungere alla conclusione della fittizietà delle operazioni fatturate. Pertanto, le doglianze del ricorrente si traducevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri del nostro sistema processuale. Per il primo ricorrente, la scelta del concordato in appello rappresenta una rinuncia implicita a contestare l’affermazione di responsabilità. L’imputato baratta la possibilità di un’assoluzione con la certezza di una pena concordata, e non può poi pretendere di riaprire una discussione che ha volontariamente chiuso.
Per il secondo ricorrente, la motivazione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è giudice della legittimità, non del fatto. Le censure deducibili sono un numerus clausus, un elenco chiuso, che non include la possibilità di sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante. In primo luogo, sottolinea che la scelta del ricorso 599-bis è una decisione strategica con conseguenze definitive: chiude la porta a future contestazioni sulla colpevolezza. In secondo luogo, ribadisce che il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto o vizi logici macroscopici nel ragionamento dei giudici di merito. Una difesa efficace deve quindi concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, sulla costruzione di un solido impianto probatorio, poiché le possibilità di rimediare in Cassazione a una valutazione di fatto sfavorevole sono estremamente limitate.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello (ricorso 599-bis c.p.p.) per contestare la propria colpevolezza?
No, la Cassazione ha chiarito che il ricorso è inammissibile se contesta la responsabilità. I motivi ammessi sono molto limitati e riguardano vizi nella formazione della volontà di accordo, nel consenso del Procuratore Generale o nel contenuto della pronuncia difforme rispetto all’accordo.
Quali sono i limiti del ricorso in Cassazione per un imputato che non ha fatto un concordato in appello?
L’imputato non può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove. Il ricorso è ammesso solo per un numero chiuso di motivi, come la violazione di legge o un vizio di motivazione che sia manifestamente illogico o contraddittorio, non per una semplice diversa interpretazione delle prove.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione sollevata dal ricorrente. Il ricorso viene respinto per ragioni procedurali, perché non rispetta i requisiti e i limiti previsti dalla legge per quel tipo di impugnazione, comportando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAPALLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale l’COGNOME è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bi cod.proc.pen., alla pena concordata per il reato di cui all’art.2 d.lgs.74/2000 e il Minnell reato di cui all’art. 8 d.lgs.74/2000 alla pena di giustizia.
NOME COGNOME deduce, con motivo unico, violazione di legge e vizio della motivazione i ordine all’affermazione della responsabilità, posto che il giudice avrebbe dovuto pronuncia sentenza assolutoria.
NOME COGNOME lamenta vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabil e, con secondo motivo, erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti.
Il ricorso di COGNOME è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avvers sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Quanto ai vizi denunciabili, infa ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acc al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenu difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mot rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimeni:o ex art. 129 cod. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibil siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronun del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione’ della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01).
Le doglianze formulate dal ricorrente COGNOME non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della pro ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinaz riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaurient ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del dec Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile un ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in es tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabi attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fa qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il COGNOME ha emesso fatture fittizie relative alla vendita e/o al noleggio di ponteggi che dalle indagini non è emerso che il ricorrente disponesse di alcuna struttura, di alcun depos ove collocare i ponteggi che forniva o vendeva e di nessun dipendente. In particolare, la COGNOME
di finanza non ha trovato alcun ponteggio nella disponibilità del COGNOME né egli ha fornito elemento in ordine al possesso e allocazione di tali beni, non avendo mai riferito s provenienza dei ponteggi che egli asseritamente noleggiava. Le fatturazioni, inerenti un perio di circa 5 anni, non sono pienamente riscontrate neppure dai pagamenti, effettuati mediant assegni, in quanto una parte del complessivo ammontare delle fatture è stata asseritannente corrisposta in contanti. La Corte territoriale ha evidenziato che le prestazioni effettua COGNOME in favore dell’COGNOME sono compatibili all’esecuzione di prestazioni lavorative di manovalanza, in relazione al montaggio dei ponteggi, e non in relazione al noleggio o all vendita di questi
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente