Ricorso 599 bis cpp: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma la sua adozione comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso 599 bis cpp, chiarendo quali motivi di doglianza sono preclusi una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena. Analizziamo la decisione per comprendere le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il difensore di un imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Tale sentenza aveva rideterminato la pena in senso favorevole all’imputato proprio in applicazione dell’istituto del concordato sui motivi d’appello (art. 599 bis c.p.p.). Nonostante l’accordo, il difensore lamentava in Cassazione la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, in particolare riguardo alla mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta apodittica.
La Decisione della Corte e il ricorso 599 bis cpp
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno affermato un principio consolidato: l’accordo sulla pena nel giudizio d’appello, reintrodotto con la riforma Orlando (legge n. 103/2017), preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni che si devono intendere come rinunciate per effetto dell’accordo stesso. La scelta di accedere al concordato comporta l’accettazione di una determinata conclusione processuale in cambio di un beneficio sanzionatorio, limitando drasticamente i successivi margini di impugnazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sulla natura stessa del concordato in appello. Scegliendo questa via, l’imputato rinuncia a contestare nel merito le questioni oggetto dei motivi d’appello. Di conseguenza, il ricorso 599 bis cpp non può essere utilizzato per riproporre tali questioni.
I giudici hanno specificato che il ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi che attengono alla corretta formazione dell’accordo, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Sono invece inammissibili tutte le altre doglianze, come quelle relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e ai vizi sulla determinazione della pena, a meno che questa non risulti illegale (cioè non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
La Corte ha inoltre applicato il principio tempus regit actum, pronunciando la declaratoria di inammissibilità de plano, cioè senza formalità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto proprio dalla riforma del 2017.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza l’idea del concordato in appello come una scelta strategica definitiva. Per gli avvocati e i loro assistiti, significa che la decisione di aderire a un accordo sulla pena deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo riesame da parte della Corte di Cassazione. Il focus del controllo di legittimità si sposta dal merito della vicenda alla sola regolarità formale e sostanziale dell’accordo raggiunto. La sentenza, quindi, non fa che confermare la natura pattizia dell’istituto, dove il beneficio di una pena ridotta si paga con la rinuncia a far valere ulteriori motivi di impugnazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa con ‘concordato in appello’ (art. 599 bis c.p.p.)?
No, il ricorso è ammissibile solo per un numero molto limitato di motivi, poiché l’adesione all’accordo implica la rinuncia alla maggior parte delle contestazioni.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza basata sull’art. 599 bis c.p.p.?
Il ricorso è consentito solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accordarsi, al consenso del pubblico ministero o qualora la decisione del giudice sia difforme rispetto all’accordo pattuito.
Dopo un concordato in appello, si può contestare in Cassazione la mancata applicazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che tali doglianze sono inammissibili. Si ritiene che l’imputato vi abbia rinunciato implicitamente nel momento in cui ha accettato l’accordo sulla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43104 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 43104 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 3/5/2023 la Corte di appello di Napoli, procedendo ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in melíus la pena applicata a NOME per i reati ivi giudicati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al vaglio dei presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, si censura la negazione delle circostanze attenuanti generiche in quanto basata su un giudizio apodittico.
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017.
Deve qui rilevarsi che i dedotti motivi di ricorso sono ormai preclusi dall’istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la Legge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammIssibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quell prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 6 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente