Ricorso 41-bis: i Limiti dell’Appello in Cassazione
Il regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario, comunemente noto come ‘carcere duro’, rappresenta uno degli strumenti più incisivi a disposizione dello Stato per contrastare la criminalità organizzata. La sua applicazione e, soprattutto, la sua proroga sono soggette a un rigoroso controllo giurisdizionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini ben precisi entro cui può essere presentato un ricorso 41-bis, specificando quali motivi di doglianza sono ammissibili e quali no. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi in gioco.
Il Caso: Proroga del Regime Speciale e Reclamo Rigettato
Il caso in esame riguarda un detenuto, sottoposto al regime del 41-bis sin dal 2010, la cui applicazione era stata ulteriormente prorogata con un decreto ministeriale del gennaio 2024. La difesa del detenuto aveva presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che però lo aveva rigettato, confermando la legittimità della proroga.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una ‘inosservanza o erronea applicazione di legge penale’. In sostanza, si contestava la valutazione fatta dal Tribunale di Sorveglianza nel ritenere ancora sussistenti i presupposti per il mantenimento del regime speciale.
I Motivi del Ricorso 41-bis e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel nostro ordinamento processuale: quella tra ‘violazione di legge’ e ‘vizio di motivazione’.
La Distinzione tra Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
La legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.) stabilisce che avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza in materia di 41-bis è ammesso ricorso in Cassazione solo per violazione di legge. Questo significa che si può contestare unicamente l’errata applicazione o la non applicazione di una norma giuridica.
Al contrario, non è consentito criticare il merito della decisione, ovvero il modo in cui il giudice ha valutato i fatti e le prove. Questo tipo di critica rientra nel ‘vizio di motivazione’. Sebbene formalmente il ricorso fosse stato presentato per violazione di legge, la Corte ha rilevato che, in sostanza, le argomentazioni della difesa miravano a denunciare proprio un difetto nella motivazione del Tribunale di Sorveglianza, un motivo non consentito in questa sede.
I Parametri per la Proroga del 41-bis
La Corte ha ricordato che, per prorogare il regime differenziato, è sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale di riferimento non sia venuta meno. Questa valutazione deve basarsi su una serie di parametri oggettivi, tra cui:
– Il profilo criminale del soggetto.
– La posizione rivestita all’interno dell’associazione.
– La perdurante operatività del sodalizio criminale.
– L’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni.
Secondo la Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente svolto questo esame, fornendo una motivazione non meramente apparente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato che un vizio di motivazione può essere rilevato, anche in un ricorso 41-bis, solo in casi estremi: quando la motivazione è graficamente inesistente o quando il testo è talmente illogico e slegato dai dati processuali da rendere impossibile la comprensione del percorso decisionale del giudice. Tale situazione, precisa la Corte, non si era verificata nel caso di specie.
Inoltre, i giudici hanno ribadito che non sono ammissibili, in questa sede, censure relative all’apprezzamento del percorso trattamentale del detenuto o alla semplice incidenza del fattore temporale. Questi elementi, pur importanti, non possono essere usati per contestare la logicità della motivazione del Tribunale di Sorveglianza davanti alla Cassazione, il cui sindacato è strettamente limitato alla violazione di legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale molto chiaro: le vie per impugnare in Cassazione la proroga del 41-bis sono strette. La difesa non può limitarsi a contestare la valutazione del giudice di merito sulla persistenza della pericolosità, ma deve individuare una specifica e puntuale violazione di una norma di legge. La decisione rafforza la discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza nella valutazione dei presupposti per il mantenimento del ‘carcere duro’, confinando il controllo della Cassazione a una verifica di pura legittimità, con l’unica eccezione di una motivazione inesistente o manifestamente illogica.
È possibile contestare in Cassazione la proroga del regime 41-bis per un difetto di motivazione?
No, di regola non è possibile. Il ricorso è ammesso solo per ‘violazione di legge’. Un vizio di motivazione è contestabile solo se la motivazione è totalmente assente (mancanza grafica) o così illogica da rendere incomprensibile il percorso decisionale.
Quali elementi deve valutare il Tribunale di Sorveglianza per prorogare il 41-bis?
Il Tribunale deve accertare che non sia venuta meno la capacità del detenuto di mantenere contatti con l’associazione criminale. La valutazione si basa su parametri come il profilo criminale, il ruolo ricoperto nell’organizzazione, la perdurante operatività del gruppo e la sopravvenienza di nuove incriminazioni.
Il percorso rieducativo del detenuto o il tempo trascorso sono rilevanti per il ricorso in Cassazione contro il 41-bis?
No. Secondo questa ordinanza, la deduzione di vizi di motivazione relativi all’apprezzamento del percorso trattamentale o all’incidenza del fattore temporale non è ammissibile in sede di ricorso per cassazione contro la proroga del 41-bis, poiché tale ricorso è limitato alla sola violazione di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28867 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 11/02/1958
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, con il quale è stato ulteriormente prorogato il regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. adottato nei confronti di COGNOME Giovanni, con decreto del 18 febbraio 2010.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (inosservanza o erronea applicazione di legge penale per manifesta inosservanza dell’art. 41-bis Ord. peri.) è inammissibile perché non consentito dalla legge, tenuto conto che, seppur formalmente diretto a evidenziare una violazione della legge penale, in sostanza è diretto a denunciare vizi della motivazione, a fronte di ricorso ammesso soltanto per violazione di legge.
Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tal da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, COGNOME, Rv. 230203).
Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo d collegamenti con l’ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente (v. p. 2 e ss.).
Ritenuto, peraltro, che non è ammissibile la deduzione relativa al vizio di motivazione in relazione all’apprezzamento del percorso trattamentale del detenuto e in ordine all’incidenza del fattore temporale, rispetto all’originaria
contestazione associativa.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al
dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore