Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 74 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 74 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 06/10/1969
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 18.4.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.;
Rilevato che con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alle plurime dichiarazioni di dissociazione manifestate da NOME al criminologo del carcere e in ordine al verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia NOME COGNOME secondo cui il ricorrente non era “uomo d’onore”;
Osservato preliminarmente (cfr., al riguardo, Sez. 1, n. 18434 del 23/4/2021) che:
l’ambito del sindacato devoluto in questa materia alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2 -sexies dell’art. 41 -bis ord. pen., a norma del quale si può proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge;
la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, integrata nel caso di motivazione graficamente assente o in quelli in cui l’apparato giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi, oppure ancora quando non si affrontino le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse;
è, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all’applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato.
Considerato, quanto alla dissociazione di NOME segnalata nel ricorso, che l’ordinanza impugnata dà espressamente atto che “dall’osservazione penitenziaria emerge che il NOME non ha mai fatto registrare indizi di resipiscenza” e che “non risulta che il nominato abbia mai dato segni di dissociazione”, mentre, di contro, il ricorso, sulle dichiarazioni rese dal condannato al criminologo in carcere, non precisa se fossero state messe a disposizione del Tribunale di Sorveglianza e non può pertanto ritenersi autosufficiente sul punto (laddove, peraltro, nell’ordinanza
si attesta che la relazione comportamentale del carcere esponga che NOME ha effettuato colloqui solo per motivi legati allo studio);
Considerato, quanto alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME (allegate già in sede di reclamo, per quanto risulta anche dal provvedimento impugnato), che il Tribunale di Sorveglianza richiama diffusamente nella sua motivazione le condanne a carico di NOME per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per numerosi fatti gravissimi di sangue quale attivo protagonista della stagione stragista di Cosa Nostra e quale killer tra i più pericolosi del gruppo di fuoco del sodalizio, rilievo – questo – a fronte del quale non si può ritenere in alcun modo elusa o incompleta la motivazione in ordine al generico riferimento ad una decontestualizzata dichiarazione (attinente più alla fase di cognizione che non a quella di esecuzione della pena) circa la presunta estraneità del ricorrente alla mafia;
Ritenuto, pertanto, che le doglianze difensive ineriscano, in definitiva, a vizi di motivazione per un’impugnazione ammessa solo per violazione di legge, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2024