Ricorso 131-bis: il Tempismo è Tutto, la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale del processo penale: le questioni giuridiche vanno sollevate al momento giusto. In questo caso, un ricorso 131-bis, ovvero la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta davanti ai giudici di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato, condannato per la contravvenzione prevista dall’art. 658 del codice penale (allarme procurato). La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando tre specifici punti: la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e un’eccessiva quantificazione della pena.
Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile, che ha portato la Suprema Corte a una declaratoria di inammissibilità.
Il Ricorso 131-bis e la Barriera Procedurale
Il cuore della decisione riguarda la censura principale: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato questo motivo inammissibile. Perché?
La risposta si trova nell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non si possono dedurre con il ricorso per cassazione vizi della motivazione se questi non sono stati eccepiti con i motivi di appello. Per estensione, questo principio si applica a tutte le questioni che potevano e dovevano essere sollevate nei gradi di merito (primo grado e appello).
Nel caso di specie, la richiesta di applicare l’art. 131-bis non era mai stata avanzata davanti al Tribunale. Di conseguenza, il giudice di merito non aveva alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio su una causa di esclusione della punibilità non richiesta. Presentare la questione per la prima volta in Cassazione è, pertanto, un’attività tardiva e proceduralmente scorretta, che ne determina l’inammissibilità.
Le Altre Censure: Genericità e Potere del Giudice di Merito
Anche le altre lamentele, relative al diniego delle attenuanti generiche e all’entità della sanzione, sono state respinte. La Corte le ha definite “prive di pregio” e caratterizzate da “tangibile ed assoluta genericità”.
Il Tribunale aveva basato la sua decisione su una valutazione della “negativa personalità” dell’imputato e sulle modalità di commissione del fatto. Secondo la giurisprudenza consolidata, richiamata dalla stessa Cassazione, il giudice di merito può negare le attenuanti generiche basandosi anche su un solo elemento negativo tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., ritenendolo prevalente. La Corte di Cassazione non può riesaminare questa valutazione di fatto, ma solo verificare che la motivazione sia logica e non contraddittoria, cosa che in questo caso è stata pienamente rispettata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione su due binari principali.
Sul primo punto, quello relativo al ricorso 131-bis, ha applicato un principio procedurale rigoroso: ciò che non viene chiesto al giudice di merito non può essere richiesto per la prima volta in Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove riesaminare l’intera vicenda, ma un giudice di legittimità che controlla la corretta applicazione della legge sulla base di quanto già discusso e deciso nei gradi precedenti. Introdurre nuove questioni violerebbe questa sua funzione.
Sul secondo punto, relativo alle attenuanti e alla pena, la Corte ha ribadito la netta distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. La valutazione della personalità dell’imputato e la conseguente decisione sulla concessione delle attenuanti o sulla misura della pena sono attività tipiche del giudice di merito. L’imputato, nel suo ricorso, si è limitato a opporre obiezioni generiche senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, rendendo anche queste censure inammissibili.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale: nel processo penale, la strategia difensiva deve essere completa e tempestiva. Ogni richiesta, specialmente quelle che possono portare a un esito favorevole come l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., deve essere formulata sin dal primo grado di giudizio. Attendere il ricorso per cassazione per sollevare nuove questioni è una scelta destinata al fallimento, che comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, la sentenza stabilisce che la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, in base a quanto disposto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore al momento della decisione di merito.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi dell’art. 133 c.p.?
No, secondo la Corte è sufficiente che il giudice prenda in esame anche un solo elemento ritenuto prevalente, come la personalità negativa del colpevole o le modalità del reato, per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 14/05/1986
avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per la contravvenzione di cui all’art. 658 cod. pen.;
con il motivo di ricorso, COGNOME lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva quantificazione della pena;
che la prima censura è inammissibile alla luce del condiviso orientamento secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773);
parimenti prive di pregio sono le residue censure, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio che il Tribunale ha, in modo ineccepibile, ancorato alla negativa personalità, alle modalità di commissione del fatto e agli altri indici di cui all’art. 133 cod. pen.;
a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. (suscettibili di essere estesi anche al trattamento sanzionatorio) e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025