Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 885 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 885 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SERRADIFALCO il DATA_NASCITA
NOME nato a (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che si è riportato alla requisitoria scritta chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi,in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, oltre che nell’interesse del proprio assistito, COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa, ciascuno, previa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen ., perché ritenuti responsabili, in concorso, del reato di cui agli artt. 110, 624bis , 625 commi 2 e 5, cod. pen., con l’aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose e di avere agito in tre persone.
Il procedimento ha tratto origine dalla denuncia della persona offesa la quale riferiva in ordine al trafugamento di diversi beni, da un fabbricato rurale di sua proprietà nel quale dei malviventi si erano introdotti dopo avere tagliato la recinzione metallica e rotto il vetro della veranda; alla individuazione degli imputati, quali responsabili del furto (in concorso con COGNOME COGNOME, non impugnante), gli inquirenti pervenivano sulla base delle immagini estrapolate dal servizio di videosorveglianza, posto a tutela della proprietà, prima che le videocamere venissero danneggiate dagli stessi autori del reato.
COGNOME NOME ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 624bis 625 n.2 e 7 cod pen, 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Deduce che: sarebbe rimasta senza riscontro la presenza dell’imputato nei luoghi ove era stato perpetrato il furto; rispetto al riconoscimento dell’imputato non si è considerato che, in un primo momento, il medesimo non era stato identificato perché i videogrammi erano sfocati e che, soltanto il successivo intervento di altro ufficiale di p.g., aveva consentito di riconoscerlo; la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’inutilizzabilità del riconoscimento in base ad un’analisi antropometrica dei videogrammi.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si duole che la Corte di appello non abbia considerato quanto dedotto con i motivi di appello in ordine alla determinazione della pena e alla diminuzione della stessa, inflitta in misura inferiore a quanto consentito in regione della concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen., omettendo di dare rilievo alla resipiscenza mostrata dall’imputato con la sua condotta processuale.
Ha proposto ricorso NOME con atto a firma nel suo difensore.
3.1. Con primo motivo denuncia travisamento dalla prova in relazione alle immagini di videosorveglianza che consentirebbero di escludere che la violenza, sul cancello e sulla rete metallica, sia stata attuata dall’imputato in quanto nessuna immagine aveva ritratto gli imputati nell’atto di tagliare la rete di recinzione e non vi sarebbero elementi per attribuire tale circostanza alla condotta dei medesimi imputati; non si sarebbe considerato, inoltre, che il luogo dove era avvenuto il furto appariva come una discarica.
3.2. Con secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato in quanto desunto solo dalle dichiarazioni della persona offesa senza considerare che la rete metallica di recinzione risultava già recisa.
3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio deducendo che, per effetto del giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’ art. 62, n. 4) cod. pen. sulle circostanze aggravanti contestate, la pena finale avrebbe dovuto essere contenuta nella misura di anni due e mesi 8.
4.Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il difensore dell’imputato COGNOME, anche in sostituzione del difensore di COGNOME, ha insistito nell’accoglimento di entrambi i ricorsi.
Considerato in diritto
Entrambi i ricorsi sono infondati.
1.Il ricorso di NOME è infondato.
1.1.I primi due motivi sono infondati.
La prima doglianza tende a veicolare la tesi che gli imputati non siano gli autori della recisione della rete metallica e che non sussisterebbero elementi di prova in tal senso dal momento che, dalle immagini nel sistema di videosorveglianza, non sarebbe ricavabile la prova che gli stessi abbiano tagliato la rete. Da tale premessa la difesa tende a ricavare la conclusione che l’imputato abbia agito nella convinzione che il luogo, dove aveva reperito il materiale, costituisse una discarica. Tali affermazioni sono, tuttavia, prive di supporto e non si confrontano con il fatto che le sentenze di merito hanno ricavato la prova della esistenza di una recinzione, a presidio del fabbricato rurale nel quale il furto è stato perpetrato, dalle dichiarazioni della persona offesa la quale, in sede di denuncia, ha riferito di avere rinvenuto, in occasione della scoperta del furto, parte della recinzione metallica danneggiata. La Corte territoriale ha, altresì, sottolineato che la persona offesa aveva riferito che la sua proprietà era recintata lungo tutto il perimetro e che l’accesso al fondo era garantito da un cancello in ferro sempre chiuso; proprio la presenza del cancello chiuso era indicativa di un luogo non accessibile da parte di estranei, e sicuramente non assimilabile e non confondibile con una discarica, come anche dimostrato dalla esistenza di un sistema di videosorveglianza che volutamente gli imputati avevano neutralizzato, non appena accortisi della sua presenza; è stato ritenuto irrilevante, altresì, che l’impianto di videosorveglianza non abbia ripreso gli imputati nell’atto di recidere la rete di recinzione, essendo le telecamere proiettate all’interno della proprietà della persona offesa.
A fronte di tale ricostruzione, le doglianze difensive sono generiche e ripetitive, oltre che inidonee ad evidenziare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, seguito dai giudici di merito, in quanto le dichiarazioni della persona offesa risultano adeguatamente vagliate attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi ( ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell’appello, in toto versate in fatto.
Del tutto correttamente le medesime circostanze sono state, altresì, valorizzate anche per inferirne la prova dell’elemento soggettivo del reato dal momento che l’immobile presentava segni di uso abitativo, per la presenza di mobili di arredo e di una cassetta postale, essendo tali elementi dotati di univoca valenza per escludere che si potesse trattare di una discarica.
1.2.È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole della mancata riduzione della pena, per effetto della concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. , in misura inferiore ad un terzo. La diminuzione di pena risulta correttamente operata in quanto, ai sensi dell’art 65 cod. pen., non deve essere necessariamente calcolata nella misura di un terzo ma in misura non eccedente ad un terzo.
2.Il ricorso di COGNOME NOME è infondato.
2.1.È infondato il primo motivo con cui la difesa si duole della mancanza di riscontro rispetto al dato della presenza dell’imputato sul luo go del delitto, in quanto fondata sulle sole dichiarazioni del teste di p.g in mancanza di un’analisi antropometrica dei fotogrammi.
La Corte territoriale, a tale proposito, ha sottolineato il fatto che l’imputato era stato riconosciuto dall’ufficiale di p.g. in virtù di una pregressa conoscenza dello stesso per averlo visto nel territorio di Serradifalco; inoltre, è stato sottolineato che lo stesso imputato era stato visto circolare insieme ai correi, con il medesimo furgone utilizzato per l’esecuzione del furto, ed era stato fermato nei giorni immediatamente antecedenti al furto dagli stessi militari.
La doglianza difensiva non tiene conto dell’insegnamento di questa Corte secondo cui il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione, effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di
merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 -01;Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Rv. 260791 -01).
Risulta, peraltro, destituita di fondamento la doglianza legata alla mancanza di un’analisi antropometrica delle immagini in quanto, nella fattispecie, si è pervenuti all’individuazione dell’imputato come uno dei responsabili del furto non sulla base di una comparazione di immagini bensì sulla scorta di un riconoscimento effettuato dalla p.g., espresso in termini di certezza e ritenuto riscontrato anche da altri indizi, avendo, a tale proposito, la sentenza impugnata richiamato le dichiarazioni del teste di p.g. il quale ha affermato che nei giorni precedenti al furto gli imputati erano stati fermati a bordo del medesimo furgone utilizzato per eseguire il furto.
È legittima l’efficacia dimostrativa della percezione diretta nei casi in cui, come quello in esame, la sovrapponibilità dei tratti sia di tale evidenza da non richiedere l’analisi antropometrica, in quanto il riconoscimento risulta espresso in modo diretto e in termini di certezza. Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, deve, peraltro, escludersi la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, COGNOME, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 246925).
La difesa ripropone in termini generici la stessa doglianza veicolata attraverso l’appello, respinta per la sua genericità, e ha, di fatto, sollecitato un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate nella decisione impugnata, invocando una rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. I ricorrenti, pur richiamando formalmente vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà, con le censure proposte, non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio: infatti, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis , v. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
2.2. Il secondo motivo, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata riduzione della pena nel limite di un terzo per effetto della concessione della circostanza attenuante di cui all ‘ art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato.
Sotto il primo profilo, quanto alla doglianza inerente al diniego delle attenuanti generiche, va ribadito che le stesse vanno intese non come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, bensì come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270694; Sez. 2, n. 44221 del 12/07/2018, Rv. 273819, in motivazione). Pertanto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610). Inoltre, secondo il diritto vivente, nel motivare il diniego di dette attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23326 del 04/05/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni unite secondo cui «la ragion d’essere della previsione normativa recata dall’art. 62 bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza . Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono 8 stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda» (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019,
Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato ricorrente (indicato come COGNOME per via di un lapsus calami ) argomentando dalla «negativa personalità desumibile dai precedenti a suo carico» oltre che dalla mancanza di elementi positivi valorizzabili ( pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione appare adeguata ed incensurabile e ne consegue l’infondatezza della doglianza difensiva sul punto.
In relazione all’ulteriore doglianza difensiva, concernente la mancata riduzione della pena nel limite di un terzo per effetto della concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., va considerato che il Tribunale risulta avere determinato la pena partendo correttamente dalla pena base di anni quattro di reclusione ed euro 927,00 di multa, corrispondente al minimo edittale vigente all’epoca dei fatti per il reato contestato, in quanto riconducibile alle previsioni di cui all’articolo 624bis , comma 3, cod. pen. in quanto aggravato da due delle circostanze previste nel comma 1 comma dell’articolo 625 cod.pen. Il furto in esame risulta, invero, commesso in data 3 gennaio 2019, pertanto in epoca successiva alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (ma in epoca antecedente alla legge 26 aprile 2019 n. 36 che ha disposto un ulteriore inasprimento della pena) che aveva aumentato la pena minima per il reato di cui all’articolo 624 bis cod. pen. aggravato da una più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 (o da una più delle circostanze indicate all’articolo 61 cod.pen.), da tre a quattro anni di reclusione e da euro 206 ad euro 927 di multa. La pena base risulta, pertanto, correttamente individuata e, relativamente alla mancata applicazione della diminuzione della pena nella misura massima consentita -oggetto della doglianza difensiva- la Corte territoriale, nel confermare la sentenza impugnata, ha correttamente considerato che la diminuzione di pena ai sensi dell’art 65 cod. pen. non deve essere necessariamente calcolata nella misura di un terzo ma in misura non eccedente ad un terzo.
In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME