Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12448 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato il 27/02/1957 a Nettuno avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17/09/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha accolto la richiesta di riconoscimento di sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Mons (Belgio) in data 14 dicembre 2023, recante condanna di NOME COGNOME alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, da cui devono detrarsi giorni ventuno di presofferto, in relazione ai reati di: partecipazione ad associazione per delinquere volta a conseguire indebito profitto da un traffico di cherosene
prelevato in danno della NRAGIONE_SOCIALE. mediante sistema di raccolta collocato su un oleodotto (artt. 324-bis e 324-ter cod. pen. belga); falso in documenti commerciali, costituiti dai documenti di trasporto per trasferire in cisternette il cherosene, con falsa indicazione del mittente, del destinatario, del luogo di ritiro e della merce trasportata (artt. 193, 196, 213 e 214 del cod. pen. belga); ricettazione avente ad oggetto beni provenienti da delitto, in particolare cherosene prelevato mediante sistema di punzonamento di un oleodotto (art. 505 cod. pen. belga).
Ha proposto ricorso Cavaliere tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. e all’art. 12 cod. proc. pen.
La responsabilità del ricorrente per il reato associativo e per il reato di falso era stata affermata sulla base di elementi che non avrebbero potuto ritenersi sufficienti al fine di comprovare la sussistenza di un’associazione, occorrendo la prova del pactum sceleris e la responsabilità di almeno tre soggetti, mentre erano emersi solo i rapporti con tale COGNOME senza un patto con almeno altri due soggetti prima del compimento del primo reato, potendosi dunque, al più, ravvisare un’ipotesi di concorso.
Relativamente al reato di falso, si era addivenuti al riconoscimento della penale responsabilità sulla base di un percorso inidoneo.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 12 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.
Erroneamente era stata rilevata la compatibilità delle statuizioni dell’autorità giudiziaria belga con l’ordinamento interno.
La pena prevista per la partecipazione ad associazione per delinquere è inferiore a quella irrogata e inoltre non era indicata la pena a titolo di continuazione, fermo restando che il delitto di falso materiale commesso dal privato non è più previsto come reato in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni difensive sono generiche e manifestamente infondate.
Relativamente al primo motivo è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha per intero richiamato i passaggi della sentenza di condanna pronunciata dall’Autorità giudiziaria belga, dalla quale si desume l’articolata organizzazione alla base del traffico di cherosene e il coinvolgimento del ricorrente, il quale aveva
rapporti con tale COGNOME che, a sua volta, teneva i contatti con altri personaggi di rilievo dell’organizzazione, fermo restando il collegamento del ricorrente con NOME COGNOME e con altri autisti, come NOME COGNOME è stato dunque delineato un quadro connotato dalla convergente azione di più soggetti in una complessa trama illecita, caratterizzata da stabilità dei rapporti e da una articolata organizzazione, nella quale era inserito anche il ricorrente.
Del tutto generici risultano i rilievi in ordine alla contestazione riguardante la falsificazione del documento di trasporto.
Quanto al secondo motivo, deve in primo luogo rilevarsi che la pena irrogata è del tutto compatibile, nel suo complesso, con quella prevista dall’art. 416, comma secondo, cod. pen. per la partecipazione ad un’associazione per delinquere, senza alcuna necessità di un adattamento della sanzione irrogata, anche tenendo conto della pluralità dei reati contestati.
Con riguardo alla deduzione riguardante la condotta di falsificazione, il motivo è ancora una volta generico, in assenza di qualsivoglia specifica analisi della fattispecie concreta.
Può peraltro, innanzi tutto, osservarsi che la contestazione riguardava la falsa attestazione della provenienza, della destinazione e della natura della merce trasportata, contenuta in documento di trasporto CMR: tale tipo di documento di è previsto dalla “Convention de Merchandise par route” – firmata a Ginevra il 19.5.1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n.1621 – e svolge a fini fiscali una funzione idonea ad asseverare la natura dell’operazione.
In secondo luogo, deve rimarcarsi che, venendo in rilievo un prodotto petrolifero, il trasporto avrebbe dovuto essere accompagnato da documenti genuini, la cui mancanza -o il cui difetto di genuinità- è punita in Italia almeno ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271784)
Ed allora, poiché ai fini del riconoscimento occorre verificare che per il fatto ricorra il requisito della doppia punibilità e che, a tal fine, può prescindersi dagli elementi costitutivi e dalla denominazione del reato (cfr. art. 10, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 161 del 2010), deve concludersi che il fatto oggetto di contestazione e posto alla base della condanna è di per sé soggetto anche in Italia a sanzione penale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 28/03/2025