Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39686 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Platì il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 23/01/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’istanza di NOME COGNOME per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 12 cod. pen., della sentenza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Nizza, ai fini dell’applicazione della continuazione con reati giudicati in Italia e quindi, del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
Secondo la Corte di appello, la richiesta non era accoglibile, alla stregua sia dell’art. 730 cod. proc. pen. sia della decisione quadro 2008/675/GAI e del relativo d.lgs. n. 73 del 2016.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 12 cod. pen. e 730 cod. proc. pen. per la mancata applicazione del cumulo e dell’unificazione di pene concorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 78 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile inserire nel cumulo di pene concorrenti anche quelle già espiate all’estero.
Nel caso in esame, il ricorrente, dopo aver scontato la pena in Francia di 15 anni è rientrato in Italia: dalle sentenze emesse successivamente in Italia è emerso che era stato monitorato costantemente perché sospettato di aver riallacciato i rapporti in Francia, Olanda e Spagna per continuare la sua attività.
La Corte di appello ha dichiarato l’istanza inammissibile senza sentire le parti e fissare l’udienza camerale, così non consentendo al ricorrente di depositare la sentenza straniera e la sua traduzione.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento.
In modo illogico la Corte di appello ha escluso l’applicazione della decisione quadro 2998/675/GAI.
La Corte di giustizia ha affermato che rientra tra gli scopi di tale decisione anche il cumulo della pena, in quanto si è inteso assegnare alla sentenza eurocomunitaria la stessa considerazione della sentenza nazionale.
Viene in considerazione tanto il principio di uguaglianza quanto quello di proporzionalità.
2.3. Violazione di legge con riferimento all’art. 12 cod. pen.
L’interpretazione restrittiva dell’art. 12 cod. pen. viene a vanificare gli effet della decisione quadro.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo deduce due profili di censura.
2.1. Un profilo procedurale, con cui si assume che la Corte di appello avrebbe deciso senza sentire le parti e consentire alla difesa la produzione di atti.
Si tratta di rilievo manifestamente infondato.
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Il ricorrente ha infatti avanzato richiesta di “riconoscimento” della sentenza penale francese, ai fini del codice penale.
In tal caso, l’art. 734. Comma 2, cod. proc. pen. prevede che la Corte di appello decida . sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti ) .
2.2. Con il secondo profilo di censura, il ricorrente assume l’esistenza di un precedente di legittimità che avrebbe ammesso l’inserimento nel cumulo, ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, anche di pene già espiate all’estero (a tal fine citando Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Rv. 236235).
Si tratta di deduzione manifestamente infondata, in quanto questo arresto nulla ha affermato al riguardo.
Piuttosto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere inammissibile l’istanza di riconoscimento di sentenza penale straniera formulata al fine di ottenere l’applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. in relazione ad altra sentenza di condanna relativa ad un reato giudicato in Italia, atteso che detta finalità non rientra tra quelle espressamente contemplate dall’art. 12, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 47414 del 17/11/2021, Rv. 282452).
Tale esegesi è anche coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. dell’art. 12 cod. pen., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell’individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 del cod. proc. pen. (Corte cost., ordinanza n. 72 del 1997). La Consulta ha rilevato che la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché «il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l’individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all’estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la ‘violazione più grave’ e determinare, in ragione di essa, l’aumento di una pena prevista dall’ordinamento interno» e che «l’applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all’estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l’altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere».
Esclusa la possibilità, dunque, del riconoscimento ex art. 12 cod. pen. per la finalità indicata dal ricorrente, va ritenuto inammissibile anche il secondo motivo.
Già questa Corte ha più volte affermato che la presa in considerazione della sentenza emessa da uno Stato dell’Unione europea ex d.lgs. n. 73 del 2016 non richiede la procedura di riconoscimento di cui all’art. 730 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Rv. 283614).
Le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea hanno infatti rilevanza, nel concorso dei presupposti di cui all’art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, indipendentemente dal loro formale riconoscimento.
Quindi una volta instaurata la procedura di riconoscimento della sentenza ex art. 730 cod. proc. pen., diveniva irrilevante stabilire l’ambito di applicazione della decisione- quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008 e del d.lgs. n. 73 del 2016, trattandosi di questione che, ricorrendone i presupposti, andava sollevata davanti al giudice nazionale competente a conferire, nel procedimento penale e nella fase pertinente, alla sentenza francese gli effetti previsti dalla suddetta normativa.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il GLYPH 09 2024.