Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESEIGBE NOME NOME lI DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ll’ordinanza in epigrafe rigettato l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, confermando l’ordinanza con la quale, in data 13 febbraio 2024, il GIP del Tribunale di Savona applicava al medesimo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Savona, nel corso di un procedimento relativo al delitt cui all’art.110 cp e 73, co.5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Nel provvedimento impugNOME la vicenda è stata così ricostruita: l’indagato, in dat settembre 2023, aveva concorso con tale NOME nella cessione di sostanza stupefacente all’acquirente NOME COGNOME, essendo stato riconosciuto dagli operanti, attraverso la vision un filmato estrapolato dalle telecamere installate nei giardini di INDIRIZZO nell’atto di ricevere il corrispettivo in danaro dall’acquirente, immediatamente dopo il pass di una dose dalle mani del complice NOME a quelle dello stesso cliente.
Il medesimo acquirente, due giorni prima si era recato nella stessa piazza per acquistar 0,80 g di crack da un altro spacciatore ed era stato identificato e denunciato dalla po giudiziaria; da ciò, è stata dedotta ulteriore conferma sulla natura e sulla finalità dei che lo stesso intratteneva in quel luogo.
Quanto alle esigenze cautelari, è stata sottolineata l’assoluta dimestichezza dimostra nell’attività di spaccio, il collegamento con altri soggetti coinvolti in tale traffico ille frequentato, abitualmente destiNOME allo scambio di stupefacenti, cosicchè è stata riten necessaria la blanda misura del divieto di dimora in quel Comune, per recidere i collegament con il descritto contesto e così ostacolare la reiterazione del reato.
Il difensore di fiducia dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i mo che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come pre dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Con i primi due motivi, articolati congiuntamente, ha eccepito l’erronea applicaz della legge penale ai sensi dell’articolo 606 i comma 1, lett.9, in relazione agli articoli 55 e 361 del codice di rito; la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai dell’articolo 606 comma 1, lett. e, CPP.
Innanzitutto, ha contestato le modalità con cui le forze dell’ordine hanno proceduto riconoscimento dell’indagato, effettuato in via informale, senza il rispetl:o RAGIONE_SOCIALE garanzie p per la ricognizione formale, indispensabile per l’utilizzabilità del dato, anche se compiuta fase diversa da quella dibattimentale. Peraltro, illogica risulterebbe la motivazione adottat ITibunale j che ha attribuito rilevanza al fatto che l’indagato, in sede di interrogatorio di ga non aveva contestato la propria identificazione da parte della polizia giudiziaria.
Inoltre, non sarebbe stato adeguatamente valutato il fatto che NOME era stat osservato una sola volta nella suddetta piazza di spaccio, benché l’attività investigativa, s 17 o ct anche attraverso l’uso di telecamere collocate nel sito, Mai stata già avviata da diverso tem
Ed ancora, quanto all’episodio contestato, NOME non era stato osservato nell’att di cedere alcuna sostanza; il presunto acquirente, nell’immediatezza, non era stato fermato sottoposto ad un necessario riscontro dell’eventuale detenzione dello stupefacente appena acquistato, non potendosi perciò escludere che la somma di danaro dal medesimo consegnata in data 1 settembre 2023, riscontrata attraverso la visione del filmato registrato, riconducibile a diverso titolo.
Ugualmente illogica risulterebbe la deduzione operata dal Tribunale, secondo cui lo stess consumatore, due giorni prima, era stato osservato ed identificato nell’atto di acquis sostanza stupefacente, non potendosi da ciò ricavare l’analogia del comportamento successivamente osservato in data 1 settembre.
2.2 Con i motivi 3 e 4, anch’essi proposti congiuntamente, è stata eccepita l’erron applicazione della legge penale ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b, in relazione articoli 274 comma 1, lett c. e 292 comma 2, lettera e, del codice di rito; la manc contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’articolo 606, comma e, Cpp.
Al riguardo è stato contestato che il Tribunale, limitandosi a richiamare il dettato norma non avrebbe effettuato una adeguata prognosi di reiterazione di delitti della stessa ind omettendo di indicare gli elementi da cui sarebbe scaturito il grave, concreto ed attuale per di reiterazione del reato.
E’ stato evidenziato che lo stesso indagatosi è trasferito con la sua famiglia in Sicili è ospite di una comunità, partecipa ad un progetto per migranti ed è impegNOME in attiv lavorativa. E’ perciò da ritenersi inverosimile la possibile reiterazione di condotte crimino anche in considerazione del fatto che lo stesso, a cui è contestato un solo episodio di cessi non è risultato avere frequentazioni o contatti con gli altri indagati coinvolti nella me operazione e non è inserito in un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ) con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Alla trattazione dei primi due motivi va premesso che, in materia di misure caute personali, la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione non ha alcun potere di revisione degli elementi materia fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazio condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindaca del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legitt
quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugNOME per verificare, da un la ragioni giuridiche che lo hanno determiNOME e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Pertan ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattual ed assenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifi norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguarda la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circo esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sez.4, n. 31283 del 14/07/2015, Viale, n.m.).
La denunciata violazione di legge relativa alle modalità di riconoscimento è priva fondamento perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dell’indagat può essere operato anche in via informale dalla polizia giudiziaria come accertamento di fat la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esamiNOME le im si dica certo della sua identificazione. E, con particolare attinenza alla materia in esame, è altresì affermato che il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato regi dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valu è rimessa al giudice di merito (recentemente, Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, COGNOME, R 285160 – 01; Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, COGNOME, Rv. 283069 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 34211 del 25/11/2020, COGNOME, Rv. 280236 – 01 (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 – 01).
Dunque, nella motivazione deffribunale, che si è attenuta al suddetto orientamento, non ravvisa alcuna violazione di legge.
In ordine alla dedotta illogicità, quanto alle modalità del riconoscimento, si deve eviden che il ricorso è del tutto generico ed aspecifico, non essendo state in alcun modo propo censure concernenti le modalità con cui l’atto è stato compiuto o l’attendibilità degli oper
Pure inammissibili risultano le doglianze attinenti al fatto che RAGIONE_SOCIALE è stato ricevere danaro, ma non si sa a qual titolo; che il consumatore acquirente non sia stato blocc nell’immediatezza e trovato in possesso della sostanza; che il giudice abbia fatto riferiment una condotta antecedente dello stesso. Le stesse involgono profili di valutazione del fatto, scrutinabili in questa sede per le ragioni già richiamate in premessa.
Ed in ogni caso, l’argomentazione è esente da manifesta illogicità perché – come è sta sottolineato nel provvedimento impugNOME -, la consegna della droga da parte del correo avvenuta in favore del medesimo acquirente che – in assoluta coincidenza temporale e spaziale – ha effettuato il contestuale pagamento nelle mani di NOME; il richiamo alla vic verificatasi due giorni prima è stata evidentemente sottolineat3 a conferma del fatto l’acquirente era solito recarsi in quella piazza per l’acquisto di droga; così pure il
l’acquirente non sia stato fermato nell’immediatezza non contrasta in alcun modo la ricostruzion del fatto, effettuata sulla base di quanto riscontrato attraverso i filmati.
Manifestamente infondati risultano i motivi che hanno ad oggetto le ritenute esigenze cautelari e la misura prescelta.
Nel provvedimento impugNOME si è attribuito rilievo alle concrete modalità dell’azio delittuosa, consistita nella vendita di sostanza stupefacente in pubblica piazza, con dimostr destrezza, e così pure la cooperazione coordinata con altro spacciatore, per desumerne la non occasionalità della condotta delittuosa ed il pericolo concreto ed attuale di recidiva.
Tali elementi sono sufficientemente ricavabili anche da un solo episodio chiaramente espressivo RAGIONE_SOCIALE richiamate peculiarità, e non risultano efficacemente contraddetti dal fatto l’indagine non abbia evidenziato a carico di NOME ulteriori condotte illecite.
La scelta della blanda misura (divieto di dimora in Savona) è stata logicamente ricollega alla necessità di recidere il collegamento con la piazza di spaccio e non appare in alcun mod recessiva a fronte RAGIONE_SOCIALE mutate condizioni di vita dell’indagato, trasferitosi in altra re quale risulta adeguatamente inibito soltanto il ritorno nella località dove è avvenuto lo spa
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente n versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto carico del medesimo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di eu tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 30 maggio 2024
Il consigliere estensore