Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14216 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME -Presidente-
NOME COGNOMErelatore- Sent. n 644/2025
NOME COGNOME P.U. – 2/4/2025-
NOME COGNOME R.G. n. 5535/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. a Napoli il 24/12/2001
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 13/6/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME quale sostituto processuale dell’Avv. NOME COGNOME che si è riporta to al ricorso, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/4/2023, aveva dichiarato NOME colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1 La carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per gli addebiti ascrittigli .
Il difensore sostiene che la Corte di merito non ha fornito congrua e persuasiva risposta alle critiche articolat e nei motivi d’appello , con particolare riguardo ai rilievi in punto di attendibilità del riconoscimento informale effettuato dalle pp.oo. subito dopo i fatti. I giudici d’appello non hanno spiegato le ragioni che hanno portato ad escludere che detto riconoscimento, non reiterato in dibattimento, fosse stato influenzato dal fatto che il Belhilal era stato mostrato alle pp.oo. subito dopo l’arresto mentre sedeva sulla volante degli operanti.
Dopo aver richiamato gli elementi che, secondo la letteratura scientifica, concorrono ad un’affidabile identificazione, il difensore evidenzia che le parti offese al momento della denunzia avevano indicato connotati del tutto generici e non individualizzanti circa la fisionomia del rapinatore identificato nel prevenuto e segnala che il contesto in cui avvenne il riconoscimento era senz’altro idoneo ad alterare il processo mnestico dei testi, profilo sul quale la motivazione della Corte è carente.
Inoltre, la sentenza impugnata ha del tutto trascurato la circostanza che, subito dopo l’arresto ma prima di condurre l’imputato al cospetto delle parti offese, gli operanti avevano mostrato il Belhilal anche a due cittadini stranieri per un eventuale riconoscimento, conclusosi con esito negativo, circostanza che, secondo il difensore, trova plausibile giustificazione nel fatto che quella sera nella zona erano stati commessi altri atti predatori da parte di soggetti diversi dal prevenuto e risulta idonea a mettere in dubbio la genuinità del riconoscimento;
2.2 il difetto assoluto di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva sulla base di argomenti del tutto apparenti, consistiti nel mero richiamo ad una pregressa condanna per delitto analogo a quello a giudizio, senza alcuna indagine in ordine alla maggiore colpevolezza e pericolosità del prevenuto;
2.3 la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, essendosi la sentenza impugnata limitata a considerare la gravità dei fatti senza valutare i fattori attenuanti indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è meramente reiterativo di rilievi formulati fin dal primo grado, riproposti in sed e d’appello e disattesi dalla Corte di merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di frizioni logiche. I giudici territoriali (pagg. 6 e segg.) hanno dato atto che le parti offese in sede di esame dibattimentale non sono state in grado di reiterare il riconoscimento dell’imputato effettuato subito dopo l’arresto e d a brevissima distanza temporale dalla consumazione della rapina, pur confermando che in quella circostanza
avevano riconosciuto con certezza il soggetto presente nella volante come uno degli aggressori, sia per le fattezze fisiche che per l’abbigliamento , rimarcando quale essenziale dato distonico il fatto che il prevenuto in dibattimento risultasse privo di barba e con i capelli più lunghi rispetto al soggetto identificato nell’immediatezza del fatto .
Il recupero probatorio dell’attività di individuazione personale effettuata in fase investigativa da parte delle vittime della rapina è conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento fotografico, cui il ravvisamento informale è in pieno equiparabile, compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585 -01; n. 25122 del 7/3/23, Rv. 284859 – 01).
1.1 Quanto all’attendibilità dell’individuazione , già il primo giudice (pag. 3 e segg.) aveva richiamato a sostegno della completa affidabilità della stessa la precisa descrizione degli autori dell’aggressione effettuata dai fratelli COGNOME al momento della richiesta di intervento effettuata alla centrale operativa del 113, con indicazione dei connotati fisici e dei capi d’abbigliamento in dossati dai responsabili. In particolare, le parti offese avevano immediatamente segnalato che il primo rapinatore era stato supportato da due soggetti di corporatura esile, l’uno vestito con maglietta nera e pantaloni neri con strisce rosse ai bordi, cape lli corti e pizzetto, l’altro , con capelli ricci rasati ai lati, che indossava una tuta da basket di colore viola. Sulla base di dette indicazioni una pattuglia intercettava, a una manciata di minuti dalla segnalazione, sulla direttrice di fuga indicata dalle vittime, l’odierno ricorrente che s’accompagnava ad altro giovane con una tuta viola, i quali alla vista degli operanti tentavano di sottrarsi al controllo. Nell’occasion e la P.g. riusciva a fermare il solo imputato, condotto subito dopo sul luogo di consumazione dell’illecito ove ancora si trovavano le parti offese, che riconoscevano in termini di certezza nel soggetto che prendeva posto sul sedile posteriore della volante uno degli autori della patita rapina.
Il primo giudice segnalava la stretta contiguità temporale tra la consumazione del fatto illecito, la ricerca dei responsabili e l’individuazione del ricorrente in un contesto spazio temporale privo di soluzioni di continuità, la piena corrispondenza dei connotati fisici del prevenuto e dell’abbigliamento a quelli descritti dalle pp.oo., il peculiare riscontro costituito
dal non consueto abbigliamento del soggetto che si era dato alla fuga (tuta viola); l’assenza di giustificazioni plausibili al tentativo di sottrarsi al controllo e l’inattendibilità della versione difensiva. Il Tribunale evidenziava, inoltre, che alcun dirimente rilievo poteva connettersi al mancato riconoscimento dibattimentale dell’imputato, che si era presentato in aula senza baffi né pizzetto, leggermente ingrassato oltre che privo dell’abbronzatura estiva. Aggiungeva , a conforto della congruenza della identificazione in fase investigativa, che il collegio aveva provveduto ad acquisire la foto se gnaletica effettuata al momento dell’esecuzione della misura nell’ottobre 2022 , dalla quale aveva rilevato che il prevenuto presentava (a poco meno di due mesi dalla consumazione della rapina) i baffi, il pizzetto e quell’accentuata abbronzatura descritta dai denunzianti nell’immediatezza del fatto. Escludeva, infine, che le modalità con cui era avvenuto il riconoscimento potessero averne influenzato l’esito.
1.2 La Corte territoriale ha condiviso il percorso valutativo del Tribunale, fornendo congrua e persuasiva risposta alle obiezioni difensive, confutando i rilievi circa il colore della banda del pantalone indossato dal ricorrente in occasione dell’arresto, rimarcando che le vittime avevano osservato l’imputato attraverso il finestrino abbas sato della volante senza alcun impedimento alla visione dei tratti del viso e avevano avuto modo di osservare l’imputato, seppure a distanza non ravvicinata, negli uffici della p.g. ove era stato subito dopo condotto. La difesa sostiene in maniera del tutto assertiva che la Corte di merito non ha fornito risposta alla deduzione relativa alla possibile influenza sull’individuazione dello specifico contesto in cui avvenne l’atto, stante il già avvenuto arresto dell’imputato che potrebbe aver orientato l’elabo razione del ricordo delle vittime. Si tratta di assunto di carattere meramente speculativo, che non si confronta con il dato processualmente incontestato della previa indicazione da parte dei denunzianti dei caratteri fisici e del vestiario indossato dal rapinatore identificato nell’imputato, della concordanza del riconoscimento da parte dei due fratelli, dei dati circostanziali che concorsero all’individuazione , sinergicamente valutati in sede di merito e posti a sostegno del giudizio d’attendibilità formu lato.
2. Le censure in punto di trattamento sanzionatorio sono infondate in maniera manifesta. Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui richiesta la difesa aveva fondato sul buon comportamento processuale e sulla giovanissima età del prevenuto, la Corte territoriale (pagg. 9/10) ha evidenziato la mancanza di elementi positivi a sostegno dell’invocata mitigazione sanzionatoria, valorizzando in senso ostativo le brutali modalità dell’aggressione nonché la propensione a deli nquere nel settore dei reati contro il patrimonio desumibile dalla condanna inflitta al COGNOME dal Gup di Napoli con sentenza del 20/5/2022, irrevocabile l’8 giugno seguente, formulando una valutazione insuscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata in aderenza ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen.
2.1 Quanto alla recidiv a specifica e infraquinquennale riconosciuta a carico dell’imputato pur in assenza di aumento di pena a norma dell’art. 63, comma 4,cod.pen., fermo l’interesse a ricorrere in ragione del multiforme aggravio che la circostanza comporta anche su piani diversi da quello sanzionatorio (Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, R., Rv. 286209 -01; Sez. 5, n. 29284 del 03/05/2024, Rv. 286644-01), la Corte di merito ha fornito una succinta ma sufficiente risposta alle doglianze difensive, segnalando la significatività della ricaduta nel reato nonostante la recente condanna per fatto analogo, in relazione al quale l’imputato aveva ‘beneficiato di un’occ asione di reinserimento sociale -la sospensione condizionale della penaevidentemente non colta’. In detto passaggio, invero, è dato cogliere la rilevazione di una pericolosità ingravescente, plasticamente attestata dalla reiterazione in un breve arco temporale ed in forma specifica di un illecito analogo a quello a giudizio, emergenza che attesta una continuità nella propensione a delinquere nel settore dei delitti contro il patrimonio in assenza di evidenze che consentano di qualificare la consumazione del nuovo delitto come occasionale.
2.2 Risultano del tutto generiche le conclusive censure in punto di dosimetria della pena che non tengono conto della determinazione al minimo della pena base per il delitto di rapina aggravata e del contenuto aumento per il delitto di lesioni aggravate e continuate ascritto al capo b).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria indicata in dispositi vo, non ravviandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 2 aprile 2025
La Consigliera estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME