Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42613 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42613 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MEDICINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, e procuratore speciale della parte civile costituita NOME COGNOME che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.
Udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti che nel riportarsi ai ricorsi e ai motivi aggiunti pervenuti in data 14 luglio 2023, ha concluso per l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino del 5 dicembre 2017 nei confronti dei ricorrenti con la quale gli imputati erano stati condannati, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen., alla pena di giustizia oltre statuizio civili per il reato di lesioni in concorso aggravate dall’aver commesso il fatto in pi
persone riunite, dall’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 30 giorni e dall’indebolimento permanente dell’organo della masticazione e dello sfregio al volto nei confronti di NOME COGNOME a seguito di una lite all’intern un locale bolognese.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova in riferimento al ricorrente COGNOME.
In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale a fronte dello specific motivo di impugnazione, non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse in relazione alla individuazione del contributo concorsuale fornito dal COGNOME e alla sua identificazione.
La sentenza impugnata avrebbe operato un vero e proprio travisamento della prova avuto riguardo alle dichiarazioni della persona offesa nonché dei testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Dalle dichiarazioni di costoro infatti la sentenza impugnata ha erroneamente ricavato la identificazione dell’imputato laddove gli stessi non lo hanno riconosciuto con precisione.
Né il riconoscimento dibattimentale può superare le censure mosse in assenza di acquisizione del fascicolo fotografico che nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari era stato loro mostrato al fine della identificazione.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata ne ha escluso la sussistenza sulla base dì due ragioni:
la mancata resipiscenza di COGNOME.
il grave precedente di COGNOME e la mancanza di un serio ravvedimento
Si tratta di una motivazione generica che non tiene conto anche RAGIONE_SOCIALE finalità proprie RAGIONE_SOCIALE circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. tese ad u
mitigazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
3.In data 13 luglio 2023 sono stati presentati motivi aggiunti che richiamano e approfondiscono i temi contenuti nei motivi contenuti nel ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.11 primo motivo nell’interesse del ricorrente COGNOME risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa Corte sul tema.
Il motivo risulta altresì reiterativo RAGIONE_SOCIALE medesime censure proposte con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata.
Questa Corte ha più volte evidenziato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG c. Aprovitola, Rv. 253774).
1.1. La Corte territoriale con motivazione in fatto immune da vizi logici e in quanto tale non censurabile ha chiarito che (p.6):
–COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno riconosciuto COGNOME quale aggressore del primo. L’attendibilità della persona offesa non è esclusa dalle invocate contraddizioni della sua deposizione in ragione di argomentazioni in fatto del tutto logiche contenute nella sentenza.
–COGNOME e COGNOME riconoscono l’imputato anche per un segno distintivo particolarmente qualificato quale il tatuaggio sul braccio con la scritta “Ultras”.
-L’imputato è stato riconosciuto in udienza nel corso dell’esame dibattimentale dei testi.
Sul punto la Corte ha espressamente richiamato , operando buon governo dei principi in essa contenuti, la giurisprudenza di questa Corte in tema GLYPH di riconoscimento informale operato dal teste nel dibattimento GLYPH secondo cui l’individuazione fotografica effettuata nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza RAGIONE_SOCIALE cautele e RAGIONE_SOCIALE garanzie RAGIONE_SOCIALE ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041).
2.Generico nonché manifestamente infondato il secondo motivo comune ai ricorrenti.
Ancora una volta la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, chiarito le ragioni per il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Ha infatti, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non censurabile, valorizzato:
-quanto al COGNOME, che a fronte della sua incensuratezza, la sua negazione dell’accaduto esclude qualsivoglia segnale di resipiscenza o di rimeditazione del fatto;
-quanto al COGNOME, la sussistenza di un grave precedente penale unita alla mancanza di una effettiva rimeditazione della condotta anche in termini risarcitori.
La sentenza ha operato buon governo dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, RAGIONE_SOCIALE specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato. (Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021, (2022), Rv. 282693).
3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila; consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile nel presente giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.741, oltre accessori di legge.
Il Presi
Così deciso in Roma il 19 settembre 2023 Il Co GLYPH re eFsore