Riconoscimento Informale: Prova Valida anche senza la Ricognizione Formale
L’identificazione di un sospettato tramite video di sorveglianza è un tema centrale nelle indagini moderne. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47568/2023) offre un importante chiarimento sulla differenza tra un riconoscimento informale e la ricognizione personale formale, stabilendo la piena validità probatoria del primo. Questa decisione consolida un principio fondamentale per l’efficacia delle prove raccolte tramite immagini.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per furto in abitazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La sua condanna si basava, tra le altre cose, sulla sua identificazione avvenuta tramite le immagini di un sistema di videosorveglianza. La difesa sosteneva che tale identificazione fosse proceduralmente illegittima, in quanto non erano state seguite le formalità previste dall’art. 213 del codice di procedura penale per la “ricognizione personale”.
Nello specifico, nel corso del processo di primo grado era stata disposta una perizia informatica per estrapolare i fotogrammi dall’impianto video. Successivamente, queste immagini erano state confrontate con le fotografie dell’imputato, il quale era stato riconosciuto dai militari operanti che, peraltro, già lo conoscevano personalmente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, sottolineando come la procedura seguita non violasse alcuna norma processuale. La Corte ha ribadito che l’identificazione avvenuta in quel modo non costituisce una ricognizione personale formale, ma un riconoscimento informale con un proprio, autonomo valore probatorio.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Il Valore del Riconoscimento Informale: Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra l’atto formale della ricognizione e l’individuazione di un soggetto nel corso delle indagini. La Corte, richiamando un suo precedente orientamento (sentenza n. 23090/2020), ha spiegato che l’identificazione personale o fotografica compiuta durante le indagini preliminari è una “manifestazione riproduttiva di una percezione visiva”.
In altre parole, si tratta di una dichiarazione, assimilabile a una testimonianza. La sua forza probatoria non deriva dal rispetto delle rigide formalità dell’art. 213 c.p.p. (previste per la ricognizione in senso tecnico), ma dal valore intrinseco della dichiarazione confermativa, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento. Nel caso specifico, il riconoscimento era stato effettuato da militari che già conoscevano il soggetto, un elemento che rafforzava ulteriormente l’attendibilità dell’identificazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione consolida un principio di grande importanza pratica:
1. Validità della Prova Video: L’identificazione basata su video e fotografie è una prova pienamente legittima, anche senza le complesse procedure della ricognizione formale.
2. Centralità del Giudice: Spetta al giudice valutare, caso per caso, l’affidabilità del riconoscimento, considerando fattori come la qualità delle immagini, le circostanze dell’identificazione e la conoscenza pregressa tra chi riconosce e il soggetto riconosciuto.
3. Distinzione Procedurale: Il riconoscimento informale e la ricognizione personale sono due strumenti probatori distinti. Il primo è una forma di prova dichiarativa, mentre il secondo è un mezzo di prova tipico con garanzie specifiche. La scelta di non procedere con l’atto formale non invalida l’identificazione ottenuta con altri mezzi attendibili.
L’identificazione di un sospettato tramite video di sorveglianza è sempre valida come prova?
Sì, secondo questa ordinanza, l’individuazione di un soggetto tramite video, specialmente se compiuta da operatori di polizia che già lo conoscevano, costituisce una prova valida assimilabile a una dichiarazione testimoniale e non richiede le formalità della ricognizione personale.
Qual è la differenza tra “riconoscimento informale” e “ricognizione personale”?
La ricognizione personale è un atto formale disciplinato dall’art. 213 c.p.p., con regole precise a garanzia dell’indagato. Il riconoscimento informale, invece, è una dichiarazione con cui un testimone o un agente riconosce un soggetto (ad esempio da una foto o un video) e la sua forza probatoria dipende dalla credibilità della dichiarazione stessa, valutata liberamente dal giudice.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la contestazione del ricorrente non considerava la corretta motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva già chiarito la legittimità della procedura di identificazione seguita, basata su principi consolidati della giurisprudenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47568 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47568 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, riconoscendone l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., escludendone la recidiva e, conseguentemente, rideterminandone il trattamento sanzionai:orlo comminatogli;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge processuale con riferimento all’art. 213 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto non tiene conto della motivazione adottata dalla Corte d’appello sul punto, la quale ha anzi evidenziato la correttezza dell’incedere processuale del giudice di primo grado, con l’espletamento di perizia informatica volta all’estrapolazione, dagli impianti di video:sorveglianza, delle immagini relative all’imputato, con successivo confronto tra queste e le fotografie dell’imputato, riconosciuto dai militari operanti, ai quali già era noto di persona. Una simile procedura è assimilabile alla prova testimoniale solo per il suo valore di dichiarazione confermativa e non certo – come vorrebbe il ricorso – per l’iter che ne è sotteso.
Si è applicato, quindi, correttamente, il principio stabile affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo in Sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, COGNOME, Rv. 279437: l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostral:iva secondo il libero apprezzamento del giudice.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 1:remila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 18/10/2023