Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45665 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45665 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore AVV_NOTAIO insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava l’ordinanza che aveva applicato a NOME COGNOME la massima misura custodiale in relazione ai reati previsti dagli artt. 280-bis e 270-quinques cod. pen..Si contestava allo stesso di avere partecipato ad un attentato esplosivo di fronte al Consolato greco a Napoli.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine a riconoscimento di COGNOME NOME: il riconoscimento sarebbe fallace in quanto (a) la distanza tra l’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” – dove era situata la telecamera che aveva ripreso gli attentatori – e il luogo dell’attentato era di tre minuti e ventitrè se tempo non compatibile con un percorso a piedi, su una strada in salita, durante il quale
gli autori del reato si erano cambiati di abito; peraltro il Tribunale avrebbe aggiunto u elemento non contenuto nell’ordinanza cautelare, ovvero il fatto che il INDIRIZZO era interdetto al traffico veicolare; a ciò si aggiungeva che il Tribunale aveva illogicamente ritenuto che il tempo di percorrenza tra il luogo dell’attentato e il garag Santa Rita – dove gli attentatori venivano nuovamente ripresi – era di circa diciassette minuti, tempo non commisurabile con quello impiegato per andare dalla tabaccheria al luogo dell’attentato; (b) quanto al riconoscimento antropometrico, il consulente si sarebbe espresso per la parziale compatibilità, giudizio insufficiente per l’identificazione, ment le le valutazioni in ordine all’altezza sarebbero approssimative; (c) sarebbe stata inoltre assegnata una rilevanza indebita al riconoscimento effettuato dall agente di polizia giudiziaria che aveva visionato le immagini.
2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di prova posti a sostegno del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale offriva una persuasiva e completa valutazione degli elementi di prova raccolti che non presenta alcuna traccia di illogicità. Segnatamente veniva ritenuto che gli attentatori erano le uniche persone che erano stati riprese dalle telecamere di sorveglianza poste lungo il tragitto sino al consolato e che le emergenze procedimentali erano indicative della compatibilità del tempo di percorrenza con una andatura a passo veloce in un luogo interdetto al traffico veicolare; a ciò si aggiungevano sia l’attendibile riconoscimento per immagini effettuato dall’agente della Digos, sia gli elementi tratti dalla consuleaza tecnica. Infine: il riconoscimento veniv ,hot.yy” confortato anche dal rinvenimento dicoincidenti con quelli indossati dall’attentatore e dalle frequentazioni del ricorrente GLYPH che risultava inserito in contesti anarchici, come confermato anche dal materiale contenuto all’interno del telefono a lui sequestrato (pagg. 6-10 dell’ordinanza impugnata).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stata assegnata capacità dimostrativa ai files contenuti nel telefono sequestrato a COGNOME nonostante la SIM relativa all’utenza nella disponibilità del ricorrente non risultasse, all’epoca dei fatti associ all’IMEI del dispositivo sequestrato il 26 maggio; pertanto, il giorno dell’attentato NOME non possedeva il dispositivo sequestrato, il che implicherebbe che il materiale contenuto in tale telefono sarebbe stato acquisito successivamente alle condotte contestate.
2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto, da un lato, si risolve nella nuova richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova e, dall’altro, critica la efficacia dimostrativa di un elemento quello del materiale di matri anarchica rinvenuto nel telefono in possesso del ricorrente che è stato utilizzato dal
Tribunale come elemento utile per confortare il quadro indiziario e per dimostrare il coinvolgimento di garino nel movimento anarchico. Inquadrato in tal senso l’elemento indiziario contestato non rileva che i contenuti anarchici rinvenuti siano stati acquisiti pri o dopo l’attentato.
2.3. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all esigenze cautelari: sarebbe stata assegnata rilevanza suggestiva alla presenza di NOME a Roma il 24 giugno 2022; inoltre la misura applicata sarebbe sproporzionata in quanto le esigenze cautelari sarebbero state adeguatamente contenibili anche con gli arresti domicilìari con controllo elettronico.
2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la accurata motivazione offerta dal Tribunale, che ha evidenziato come la misura cautelare del carcere era l’unica adeguata, in quanto non erano emersi elementi che indicassero la l’idoneità contenitiva di altre misure. Venivano indicati come elementi ostativi all’attenuazione del vincolo sia le allarmanti condotte contestate, sia la sua personalità trasgressiva ed il suo persistente attivismo in eventi di matrice anarchica, tutti elementi che indicavano come l’unico presidio contenitivo adeguato a contenere il pericolo di reiterazione fosse il carcere Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito d comma 1 bis del citato articolo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.