Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47757 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47757 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositata;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nei motivi ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 settembre 2022 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui NOME era stato condannato per il reato di rapina aggravata.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOMECOGNOME osservand che il giudizio di responsabilità del ricorrente era basato sulla r attendibilità intrinseca della persona offesa e sulla ricognizione pers effettuata a dibattimento, in difetto di riscontri esterni alla deposizio persona offesa che, dapprima aveva riconosciuto il coimputato in fotografi salvo poi non riconoscerlo in dibattimento, così ponendo un ragionevole dubbi sulla assoluta certezza del riconoscimento del ricorrente affermat dibattimento.
1.2 II difensore propone analoghe considerazioni sulla carenza e manifest illogicità della motivazione anche per quanto riguardava la deposizione su dinamica del fatto e sulla questione eccepita in appello in ordine qualificazione giuridica in termini di rapina impropria, princ:ipalmente corre all’utilizzo di un’arma per minacciare la persona offesa a sottrazione del avvenuta, risultando dalle stesse dichiarazioni della persona offes ragionevole dubbio sul fatto che uno dei due imputati avesse un’arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindaca legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte riba mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazi nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengo interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità climostrativ conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che s sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato proba Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittim rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugna l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazio dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati d migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per ques giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a q
compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindac:ato di questa Cort (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando a pag.4 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa COGNOME, dopo aver riconosciuto COGNOME come uno dei due autori della rapina in sede di individuazione fotografica “con somiglianza del 90%”, lo ha riconosciuto in termini di assoluta certezza in dibattimento (pag.5 sentenza impugnata).
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha congruamente motivato osservando che la COGNOME ha riferito che uno dei due rapinatori la ha minacciata brandendo un oggetto e dicendole “io ti sparo”, ritenendo verosimile la conclusione della COGNOME che si trattasse della pistola del padre; anche tale valutazione riguarda il merito della questione per cui il motivo di ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peli., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio dell soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 19/10/2023