Riconoscimento dell’Imputato in Aula: Quando il Ricorso è Inammissibile
Nel processo penale, la testimonianza e il riconoscimento imputato da parte della persona offesa rappresentano momenti di cruciale importanza. Ma cosa accade se la difesa contesta tale riconoscimento in modo generico, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza di condanna? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di ammissibilità del ricorso in questi casi, sottolineando il valore probatorio dell’identificazione avvenuta in dibattimento e la necessità di una critica puntuale e specifica.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di rapina. L’unico motivo di impugnazione si basava su una presunta incertezza derivante dal riconoscimento effettuato in aula dalle persone offese. Secondo la difesa, le vittime avevano indicato anche il padre dell’imputato come autore della rapina, circostanza che, a suo dire, avrebbe minato l’attendibilità dell’identificazione del figlio.
La difesa sosteneva, in sostanza, che questa “confusione” dovesse tradursi in un dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell’imputato, portando a una sua assoluzione. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già rigettato questa tesi, e il caso è quindi approdato dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: il valore del riconoscimento imputato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: la manifesta infondatezza e l’aspecificità.
La Manifesta Infondatezza del Motivo
La Corte ha qualificato il motivo come manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già spiegato in modo logico e coerente perché l’identificazione di un altro soggetto non inficiava quella dell’imputato. La rapina era stata commessa da più persone, alcune delle quali non identificate. Pertanto, il fatto che le vittime riconoscessero anche il padre dell’imputato come uno dei partecipanti non creava alcuna incertezza sulla partecipazione dell’imputato stesso, anch’egli formalmente riconosciuto.
I giudici hanno colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il riconoscimento imputato effettuato direttamente in aula, durante la deposizione di un testimone, ha il valore e la capacità probatoria pieni di una testimonianza.
L’Aspecificità e il Mancato Confronto con la Sentenza
Il secondo, e forse più importante, profilo di inammissibilità è stato individuato nel difetto di specificità. Il ricorso, secondo la Cassazione, non si confrontava affatto con la motivazione della sentenza d’appello. La difesa si era limitata a riproporre la propria tesi senza spiegare perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato. Ignorare le argomentazioni della decisione che si impugna, senza contestarle punto per punto, trasforma il ricorso in un atto generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui il vizio di aspecificità si configura non solo in caso di indeterminatezza, ma anche quando manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Un’impugnazione non può semplicemente ignorare le spiegazioni fornite dal giudice precedente, ma deve criticarle specificamente. In caso contrario, l’atto cade nel vizio che ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
La decisione, quindi, non si è limitata a valutare il merito della questione, ma ha sanzionato un modo errato di impostare il ricorso per cassazione. La Corte non è un terzo grado di giudizio nel quale si può ridiscutere il fatto, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che il riconoscimento imputato in aula è una prova potente, con la stessa dignità di una testimonianza giurata, e non può essere sminuita da elementi che non la contraddicono direttamente, come l’identificazione di un complice. La seconda, di natura processuale, è che un ricorso per cassazione deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non basta riproporre le proprie ragioni, ma è necessario smontare, con argomenti giuridici e logici, il percorso motivazionale seguito dal giudice precedente. In mancanza di questo confronto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Che valore ha il riconoscimento dell’imputato fatto in aula da un testimone?
Secondo la Corte, il riconoscimento dell’imputato effettuato in aula nel corso di una deposizione testimoniale ha il pieno valore e la capacità probatoria della testimonianza stessa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità?
Il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non si è confrontato con la motivazione della sentenza d’appello. Ha ignorato la spiegazione del giudice secondo cui l’imputato era stato anch’egli riconosciuto in aula, limitandosi a riproporre la propria tesi senza criticare il ragionamento della corte inferiore.
L’identificazione di un altro soggetto come complice invalida il riconoscimento dell’imputato?
No. Nel caso di un reato commesso da più persone, il fatto che le vittime riconoscano anche un altro soggetto come partecipe (in questo caso, il padre dell’imputato) non crea incertezza né invalida il riconoscimento dell’imputato stesso, se anche quest’ultimo è stato chiaramente identificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42657 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 628 cod. pen., in ragione dell’incertezza derivante dal riconoscimento effettuato nel corso del dibattimento dalle persone offese, che indicavano il padre dell’imputato quale autore della rapina, è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico;
la manifesta infondatezza attiene al fatto che la Corte di appello ha rigettato l’identica doglianza spiegando che le persone offese riconoscevano anche l’imputato quale autore della rapina, così che non si aveva nessuna incertezza nell’indicazione (anche) del padre quale partecipe alla rapina perpetrata da più persone, di cui alcune rimaste ignote. A tale proposito, vale la pena ricordare che il riconoscimento dell’imputato presente in aula, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, ha il valore e la capacità probatoria della testimonianza, utilizzabile come tale;
il difetto di specificità attiene al mancato confronto del ricorso con l’evenienza evidenziata dalla Corte di appello, ossia che l’imputato era stato anch’egli riconosciuto in aula. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
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