Riconoscimento Imputato: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 24834 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla specificità richiesta nei ricorsi e sul valore probatorio del riconoscimento imputato. Quando una condanna si basa su prove chiare come l’identificazione da parte di testimoni, la difesa deve presentare argomenti solidi e specifici, non mere contestazioni generiche. In caso contrario, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Il Furto e la Condanna
Il caso ha origine da una condanna per furto (art. 624 c.p.). In secondo grado, la Corte di Appello di L’Aquila aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: pur escludendo un’aggravante e riducendo la pena (in mitius), aveva confermato la responsabilità penale dell’imputata. La condanna si fondava su un elemento probatorio cruciale: il riconoscimento certo dell’autrice del reato da parte di due persone, ovvero la vittima stessa e un operatore che già conosceva l’imputata.
Il Ricorso in Cassazione e il valore del riconoscimento dell’imputato
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che la Corte di Appello non avesse adeguatamente valutato delle fotografie che, a suo dire, dimostravano una forte somiglianza tra l’imputata e le sue sorelle, insinuando così un possibile errore di persona. Secondo la ricorrente, questa mancata valorizzazione delle prove fotografiche costituiva una violazione del diritto di difesa.
La Genericità del Motivo di Ricorso
La Suprema Corte ha respinto fermamente questa linea difensiva. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ e ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato che la difesa non si era confrontata con l’articolato ragionamento della Corte di Appello, ma si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel merito. Un ricorso efficace deve demolire la logica della sentenza impugnata, non semplicemente ignorarla o ripetersi.
Le Motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha chiarito perché il ricorso fosse inammissibile. In primo luogo, la sentenza di Appello aveva spiegato in modo logico e congruo le ragioni della condanna, basandola sul duplice e concorde riconoscimento imputato. Questa prova è stata ritenuta solida e pienamente attendibile.
In secondo luogo, la questione delle fotografie è stata ritenuta irrilevante. I giudici hanno spiegato che, in assenza di documenti di identità collegati alle foto, era impossibile stabilire con certezza chi fosse ritratto. Pertanto, la loro mancata valorizzazione non costituiva una violazione del diritto di difesa, ma una corretta applicazione dei principi probatori. In ogni caso, anche se le foto avessero mostrato una somiglianza, non sarebbero state sufficienti a invalidare il riconoscimento diretto e sicuro effettuato da due testimoni.
Conclusioni
L’ordinanza è perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’impugnazione è talmente infondata da rivelare una colpa della parte nel promuoverla.
La decisione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza di condanna in Cassazione, è necessario presentare motivi specifici, pertinenti e capaci di evidenziare un vizio logico o giuridico concreto nel ragionamento del giudice. Le critiche vaghe o la riproposizione di argomenti già motivatamente respinti non hanno alcuna possibilità di successo e possono comportare costi aggiuntivi per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è generico quando non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata e si limita a ripetere argomentazioni già respinte, senza indicare con precisione gli errori di diritto o di logica del giudice precedente.
Il riconoscimento di un imputato da parte della vittima e di un altro testimone è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo questa ordinanza, il riconoscimento attendibile dell’imputato da parte di due soggetti (in questo caso la persona offesa e un operatore che già la conosceva) costituisce un fondamento solido e logico per una sentenza di condanna.
Perché le fotografie prodotte dalla difesa non sono state considerate decisive?
Le fotografie non sono state ritenute decisive perché non erano accompagnate da documenti di identità. Mancavano quindi elementi certi per determinare con chiarezza chi vi fosse ritratto, rendendole inidonee a scardinare la prova del riconoscimento diretto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila c in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante di cu all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e rideterminato in mitius la pena, confermando la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 624 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) e cod. proc. pen., ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabi dell’imputata – è generico e manifestamente infondato in quanto: non si confronta con l’iter della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), che ha indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha fondato la decisione sul riconosciment dell’imputata da parte sia dell’operante (valorizzando il fatto che egli la conoscesse) sia persona offesa, finendo col reiterare il medesimo ordine di argomentazioni già disattese (fondate sulla somiglianza tra la COGNOME e le sorelle); né nella specie può ravvisarsi l’asserita «violazi diritto di difesa» (che si sarebbe determinata per la mancata attribuzione di rilevanza probator alle fotografie prodotte dalla difesa, poiché non accompagnate dai relativi documenti di identit in quanto al riguardo in maniera del tutto logica – in assenza di elementi per determinare con chiarezza chi vi fosse ritratto – esse non sono state valorizzate; fermo restando che, comunque, si tratta di un profilo per nulla decisivo rispetto al piano argomentativo su cui si fonda la conda come esposto basato sul riconoscimento dell’imputata (considerato attendibile) da parte di due soggetti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., se 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024.