Riconoscimento dell’imputato: quando la prova regge in Cassazione
Nel processo penale, la formazione della prova è il cuore del dibattimento. Ma cosa accade quando la condanna si basa principalmente sul riconoscimento dell’imputato da parte delle forze dell’ordine attraverso filmati? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti cruciali sui limiti del ricorso e sulla validità di tale prova. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per reati contro il patrimonio, la cui difesa ha tentato di smontare la sentenza di appello lamentando l’illogicità della motivazione che fondava la colpevolezza proprio su tale riconoscimento. Vediamo come la Suprema Corte ha risolto la questione.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per reati previsti dagli articoli 624-648 del codice penale (tipicamente furto e ricettazione). La prova cardine a suo carico era l’identificazione effettuata da operatori di polizia giudiziaria tramite telecamere di sorveglianza posizionate vicino al luogo del reato. La difesa, nel ricorrere in Cassazione, non ha contestato un errore di diritto, ma ha cercato di proporre una lettura alternativa delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti e, in sostanza, una valutazione differente sull’attendibilità del riconoscimento, sostenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione sul riconoscimento dell’imputato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito non è decidere se l’imputato è colpevole o innocente riesaminando i fatti, ma solo verificare se la sentenza impugnata abbia applicato correttamente la legge e se la sua motivazione sia esente da vizi logici evidenti e manifesti.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso era inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa preclusa in sede di legittimità. Le motivazioni dei giudici di merito sono state ritenute esenti da vizi logici. In particolare, la Corte ha sottolineato alcuni punti chiave che hanno reso la decisione di condanna solida e non attaccabile in Cassazione:
1. Attendibilità del riconoscimento: I giudici di merito avevano considerato il riconoscimento dell’imputato intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile. Questo perché gli operatori di polizia che lo avevano identificato lo conoscevano già a causa dei suoi precedenti penali. Questa conoscenza pregressa ha conferito un coefficiente di attendibilità molto elevato all’identificazione.
2. Acquisizione della prova: Tale riconoscimento era stato documentato in annotazioni di servizio durante le indagini preliminari. Crucialmente, questi documenti sono stati ammessi al processo (e quindi utilizzabili per la decisione) grazie al consenso dell’imputato stesso, come previsto dall’art. 493 del codice di procedura penale.
3. Insindacabilità della valutazione: La valutazione sull’affidabilità di questa prova, essendo stata compiuta dai giudici di merito in modo logico e coerente, non poteva essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che tentare di ottenere in Cassazione una rilettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti è una strategia destinata al fallimento. La valutazione sull’attendibilità di una fonte di prova, come il riconoscimento dell’imputato da parte di agenti che lo conoscono, rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito. Solo una motivazione palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente può aprire le porte a un annullamento in sede di legittimità. Per la difesa, ciò significa che le battaglie sull’interpretazione dei fatti e sull’attendibilità delle prove devono essere combattute e vinte nei primi due gradi di giudizio. Una volta che il giudice di merito ha espresso una valutazione coerente, questa diventa difficilmente scalfibile.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di primo e secondo grado. Può solo verificare la corretta applicazione della legge e la presenza di vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza.
Il riconoscimento di un imputato da parte della polizia, basato su filmati e sulla conoscenza pregressa, è una prova valida?
Sì, secondo la sentenza in esame, tale riconoscimento può essere una prova pienamente valida e attendibile. L’attendibilità è rafforzata se gli agenti conoscevano già il soggetto per via di precedenti penali e se l’atto (es. l’annotazione di servizio) viene acquisito al processo con il consenso delle parti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24066 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 21/09/1975
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 624-648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, valutando come intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile il riconoscimento dell’imputato effettuato dagli operatori di p.g. attraverso telecamere situate nei pressi della zona dove sono stati commessi i suddetti reati, sulla scorta della considerazione che l’odierno ricorrente fosse conosciuto alle forze dell’ordine in virtù del suo passato criminale; tale riconoscimento, documentato nelle annotazioni di servizio redatte nella fase delle indagini preliminari, risulta pienamente acquisibile in dibattimento per consenso dell’imputato ex art. 493 cod. proc. pen. e dotato, ad avviso del giudizio dei giudici di merito non sindacabile in questa sede, di un coefficiente di attendibilità tale da fondare il giudizio d colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il Consigli
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Presidente NOME