Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10160 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10160 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASAGRANDE SENNI NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che AVV_NOTAIO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputata per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.;
Letta la memoria pervenuta in data 3 /02/2026 del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine all’identificazione dell’imputata, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di prove atipiche, ha affermato che, ove al riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in dibattimento, la ricognizione personale dell’imputato in termini di assoluta certezza, la prova dell’identificazione del predetto può raggiungersi tramite la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell’individuazione fotografica, in presenza di dati obiettivi che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. Pertanto, la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), ha confermato le valutazioni del primo giudice, il quale, facendo buon governo dei criteri valutazione della prova atipica, ha correttamente ritenuto pienamente dimostrata l’identificazione dell’imputata quale autrice del fatto per cui si procede: non rileva la bocca serrata perché la descrizione comprova le caratteristiche della ladra corrispondenti alla imputata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/02/2026