Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 5 aprile 2022, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, nn. 2 e 5, cod. pen. (capo a e capo b).
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla valenza probatoria conferita al riconoscimento fotografico.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, COGNOME, Rv. 263302); pertanto, l’individuazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell’ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell’identificazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, COGNOME, Rv. 277471), potendo rilevare le modalità dell’individuazione non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell’apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell’affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).
Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il profilo dell’individuazione fotografica operata da entrambe le persone offese per il reato di cui al capo a) e dai vicini di casa per il reato di cui al capo b) è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata; la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente coi dati rappresentati.
Al riguardo, la valenza probatoria di tale mezzo istruttorio è stata correttamente desunta dalla conferma data dall’ulteriore riconoscimento fotografico effettuato 3
anni dopo ad opera di una delle persone offese (nonostante avesse subito un’ischemia).
A fronte di tale solido impianto motivazionale la difesa si limita a reiterare la doglianza circa la mancanza di un effettivo riconoscimento dell’imputato.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.