Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6023 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 16 agosto 2023 dal Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza resa il 28 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indagato in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla volontà di agevolare l’organizzazione camorristica di appartenenza, commesso il 9 dicembre 2022.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza, fondati sul riconoscimento fotografico dell’indagato da parte della persona offesa e di un testimone oculare e su elementi investigativi da cui si evincerebbe la vicinanza del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale ha negato che vi fossero discrasie tra le descrizioni dell’autore dell’estorsione offerte dai denuncianti e le effett caratteristiche del COGNOME, senza considerare che entrambi hanno fornito descrizioni fisiche dell’autore del delitto in stridente e insanabile contrasto con l’aspetto e l’ apparente del ricorrente.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto di superare il rilievo difensivo in ordine alla presenza braccio dell’indagato di un vistoso tatuaggio, che non era stato indicato dai testimoni, osservando che la data della sua realizzazione non era certa e che l’indagato stante il periodo invernale in cui è stata realizzata la condotta illecita, avrebbe potuto indossare un capo di abbigliamento con maniche lunghe e comunque camuffare il tatuaggio con fondotinta o altri sistemi analoghi.
Il ricorrente aveva sottolineato che l’indagato ha la barba e anche questo elemento non è stato indicato nella descrizione offerta dai testi e la giustificazione addotta da tribunale, che ha valorizzato la presenza sul viso dell’autore dell’estorsione di una mascherina sanitaria, non appare idonea a dissimulare la presenza di questo particolare fisico, come ritenuto dal collegio.
La difesa inoltre aveva evidenziato il precedente falso riconoscimento del testimone, che aveva individuato altro soggetto quale autore dell’estorsione, sebbene le sue caratteristiche fossero ben diverse da quelle del COGNOME, ma il Tribunale ha risolto la questione affermando che i due erano effettivamente somiglianti, così travisando il materiale investigativo raccolto.
2.2 Motivazione insufficiente laddove sono stati utilizzati i provvedimenti giurisdizionali presenti agli atti, al fine di trarne ulteriori elementi indiziari a carico del COGNOME quanto a fronte delle argomentazioni difensive, in cui venivano evidenziate le ragioni di inutilizzabilità di questi provvedimenti, il tribunale si limitava ad afferm apoditticamente il contrario, senza un valido ragionamento a sostegno.
2.3 Vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari poiché, pur riconoscendo il carattere relativo della presunzione di pericolosità prevista per i delitti aggravati dal dell’agevolazione mafiosa, il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione degli elementi allegati dalla difesa al fine di escludere l’attualità della pericolosità, particolare ha omesso di rilevare che COGNOME aveva cambiato residenza trasferendosi in provincia di Avellino e svolgeva regolare attività lavorativa.
3.Con successiva nota il difensore ha integrato il primo motivo di ricorso, osservando che la difesa aveva espresso il dubbio che i denuncianti fossero incorsi in errore all’atto della individuazione, tenuto conto che l’unica parte del volto scoperta era costituita dagli occhi e che anche strumenti di alta tecnologia di riconoscimento facciale non sono in grado di riconoscere una persona che indossi la mascherina, come costatato durante la
recente pandemia Covid. Detta circostanza non è stata adeguatamente presa in considerazione dal Tribunale, a conferma di una motivazione lacunosa.
4.11 ricorso è inammissibile.
Nel caso in esame nessuno dei vizi dedotti – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma 1 lett.E – risulta essersi verificato, a fronte d una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata ricorrenza della gravità indiziaria e del pericolo di recidiva.
Il ricorso deduce formalmente vizi della motivazione, ma reitera pedissequamente le censure già formulate con l’istanza di riesame, cui il tribunale ha reso adeguata ed esaustiva risposta, non manifestamente infondata o contraddittoria, valorizzando sotto il profilo indiziario il doppio riconoscimento fotografico, eseguito da entrambi i denuncianti in termini di assoluta certezza e a breve distanza dei fatti, considerato, peraltro, ch costoro avevano avuto modo di osservare le fattezze dell’estortore per un apprezzabile periodo di tempo. I segni particolari valorizzati dal ricorrente sono stati valutati e rite inidonei ad inficiare l’attendibilità del doppio riconoscimento, con argomentazioni non illogiche.
Anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari il tribunale ha correttamente richiamato la presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc.pen. e ha osservato, con motivazione immune dai vizi dedotti, che la vicinanza del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conferma il giudizio di spiccata pericolosità sociale, già attestato dai diversi precedenti penali; non va poi trascurato che le due condanne per il reato di evasione riportate dal COGNOME rendono la misura domiciliare in ogni caso inidonea a contenere il rischio di recidiva a prescindere dal suo trasferimento.
5.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Roma 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME