Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 200 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 200 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/06/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1’11 giugno 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha riformato, limitatamente alla durata della pena sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva condannato COGNOME NOME, , in ordine al reato di cui all’art. 612, com cod. pen., commesso (il 4 aprile 2016) in danno di COGNOME NOME.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, l’inosservanza di norme processuali e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 213, 361 e 192 cod. proc. pen.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibile il riconoscimento fotografico dell’imputato, effettuato dalla persona offesa in sede di indagini preliminari, nonostante quest’ultima, in dibattimento, non abbia ripetuto, in termini di certezza, il precedente riconoscimento.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 358, 192, 178, 125 e 546 cod. proc. pen.
Sostiene che l’imputato, durante le indagini, nel corso dell’interrogatorio, avrebbe reso rilevanti dichiarazioni a discarico, fornendo anche precise indicazioni sui reali autori del reato. Gli organi inquirenti, tuttavia, in violazione dell’art. cod. proc., pen., non avrebbero effettuato alcuna verifica sugli elementi forniti dall’imputato.
Secondo il ricorrente, sebbene la violazione dell’art. 358 cod. proc. pen. non determini alcuna nullità, nondimeno i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto delle dichiarazioni rese dall’imputato e delle correlate argomentazioni della difesa. La Corte di appello, invece, si sarebbe limitata a una generica affermazione di compatibilità tra l’ipotesi accusatoria e la tesi difensiva, senza vagliare a fondo tutte le argomentazioni di quest’ultima.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha valutato pienamente attendibile il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, evidenziando che quest’ultima, nel corso delle indagini, l’aveva effettuato in termini di assoluta certezza e che, in dibattimento, nel ripetere l’atto, aveva nuovamente riconosciuto l’imputato,
seppur non in termini di assoluta certezza, adducendo l’affievolirsi del ricordo in ragione del decorso del tempo.
La Corte, da un lato, ha evidenziato la piena affidabilità di un riconoscimento effettuato nell’immediatezza dei fatti e non smentito in dibattimento e, dall’altro, ha posto in rilievo la perfetta comprensibilità dell’affievolirsi del ricordo in ragion del decorso del tempo.
Si tratta di una motivazione adeguata, priva di vizi logici e conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che «in tema di individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari cui segua, nel dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante in termini di “non assoluta certezza”, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all’atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, purché sulla base di congrua motivazione che, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità>> (Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Balan, Rv. 274470; Sez. 2, n.20489 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 275585).
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Dalla sentenza emerge che: il fatto era accaduto il 4 aprile 2016, alle ore 11,00, mentre l’imputato si trovava a bordo ch un autocarro; la tesi difensiva era basata su un documento dal quale emergeva che, ben quattro ore dopo, a bordo di quello stesso autocarro si trovava tale COGNOME NOME, che stava caricando dei rottami per conto di una cooperativa, della quale il COGNOME era socio.
Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto che le deduzioni difensive, in ogni caso, fossero compatibili con l’ipotesi accusatoria, poiché era ben possibile che quello stesso autocarro fosse condotto dall’imputato alle ore 11,00 e, quattro ore dopo, dal COGNOME.
Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, che è contestata dal ricorrente in quanto non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze riferite dall’imputato e di tutte le argomentazioni difensive.
Premesso che sarebbero rilevanti solo le argomentazioni difensive in grado di influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561), va rilevato che, sotto tale profilo, il ricorso è privo della necessaria autosufficienza non avendo il ricorrente allegato gli atti dai quali dovrebbero desumersi le dichiarazioni e le argomentazioni difensive in questione e non avendo neppure chiesto di allegarli alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 3!5164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria ai favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2022.