Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49820 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49820 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla parte offesa è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa e le caratteristiche somatiche del ricorrente ed escusso il teste dii p.g. COGNOME che ha fornito elementi a riscontro dell’avvenuto riconoscimento (vedi pagg. 5, 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui viene contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego del riconoscimento delle generiche, i precedenti penali del ricorrente e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato che anche l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.