Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
vista la memoria trasmessa in data 3.5.2024, con cui la difesa insiste ed argomenta sulle doglianze già articolate con il ricorso;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono incentrati sulla inadeguatezza del “riconoscimento” operato dalla PG attraverso la visione del filmato estratto dalla telecamera del circuito di videosorveglianza dell’area di servizio in cui era avvenuto il prelievo con la carta sottratta alla persona offesa, nonché il “confronto” tra quelle immagini e la foto segnaletica della ricorrente oltre che a quella contenuta nel contatto telefonico contenuto nell’apparecchio intestato al Hurstic;
ribadito il principio per cui l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 – , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 – , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, COGNOME, Rv. 280598, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, COGNOME ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, COGNOME, Rv. 253885), rileva il collegio che, del tutto congruamente ed esaustivamente, la Corte d’appello ha spiegato che, nel caso di specie, il “riconoscimento” iniziale è stato successivamente corroborato e confermato da quello dell’operante di PG che, eseguendo la perquisizione domiciliare, aveva colto (riferendone in dibattimento) la identità tra la persona dell’odierna ricorrente, ivi presente, e quella immortalata nelle immagini sopra richiamate;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.