Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, com del di. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il difensore, AVV_NOTAIO, con memoria, insisteva per il rigetto del ric
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno annullava l’ordinanza Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a COGNOME la misura degli arr domiciliari per il reato di rapina aggravata.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministe presso il Tribunale di Salerno che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la persona offesa aveva riconosc senza ombra di dubbio nel COGNOME l’autore della rapina visionando un album fotografic a ciò sia aggiungeva che l’indagato aveva reso dichiarazioni non confermate circa il che tale COGNOME COGNOME COGNOME chiamato a mezzanotte subito dopo la rapina (circostan non confermata dall’analisi dei tabulati).
Tale compendio indiziario renderebbe manifestamente illogica la svalutazione del riconoscimento fotografico effettuato, con assoluta certezza, dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Il Tribunale ha svalutato la capacità dimostrativa del riconoscimento fotogra effettuato “con certezza” dalla persona offesa e corroborato dalla dimostrazione d falsità delle dichiarazioni dell’indagato circa il contatto telefonico del COGNOME affi ad alcuni argomenti logici (la inverosimiglianza del fatto che l’indagato sia fuggito complici e poi tornato presso la sua abitazione vicina al luogo della rapina dove recato correndo il rischio del riconoscimento diretto) che, tuttavia non affrontano i decisivo della ritenuta falsità delle dichiarazioni ricognitive.
Il riconoscimento per immagini è, infatti, una declinazione della prova dichiara caratterizzata dalla estrema importanza del profilo percettivo sensoriale; lo stesso pertanto essere valutato facendo ricorso ai criteri che la giurisprudenza ha indiv per la valutazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni.
Si riafferma cioè che l’individuazione, personale o fotografica, di un sogg compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riprodu di una percezione visiva e rappresenta una specie del più AVV_NOTAIO concett dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 21 proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa se
libero apprezzamento del giudice (tra le altre: Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signor Rv. 279437 – 01).
Ebbene: l’esame della prova dichiarativa di chi non è coinvolto nel fatto, anche quan è raccolta in via unilaterale nel corso delle indagini si perfeziona attraverso i passaggi valutativi: (a) la valutazione della attendibilità “intrinseca” del dichiara la valutazione della attendibilità “estrinseca” del dichiarato, ovvero della compat del narrato con i dati di contesto; (c) la complessiva valutazione della “credibili contenuti accusatori della testimonianza, da effettuare attraverso la valutazione sia compatibilità degli stessi con gli altri elementi di prova raccolti, sia della loro r agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa.
Si ricorda inoltre che è ius recepturn che le dichiarazioni della persona offesa comprese quelle ricognitive – per essere ritenute credibili non necessitano di “risc esterni” individualizzanti, sebbene, per essere poste a fondamento della decisi debbano essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità che si esprime an con la valutazione della loro compatibilità con gli elementi di contesto (Sez. U, n. 4 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01).
1.2. Nel caso in esame l’esame della attendibilità delle dichiarazioni ricogn dell’offeso risulta carente: nonostante il riconoscimento per immagini sia stato effet “con certezza” lo stesso è stato svalutato dal tribunale, senza indicare le ragio avrebbero sorretto la falsificazione della ricognizione e senza considerare il fatto dichiarazioni difensive di COGNOME risultavano smentite dal contenuto dei tabulati.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salern competente al sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio 2024.