Riconoscimento Fotografico: Una Prova Decisiva nel Processo Penale
Il riconoscimento fotografico rappresenta uno degli strumenti investigativi più comuni e, allo stesso tempo, più discussi nel processo penale. La sua attendibilità è spesso al centro di accesi dibattiti difensivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri di valutazione di questa prova e i limiti del sindacato del giudice di legittimità. Il caso analizzato riguarda un uomo condannato per furto e sostituzione di persona, la cui identificazione si basava proprio sul riconoscimento effettuato da un testimone.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine in una clinica, dove un individuo si introduce nella stanza di una paziente ricoverata. Per accedere indisturbato, l’uomo si spaccia per il figlio della donna con un’infermiera di turno. Approfittando dell’assenza della paziente, si impossessa del suo telefono cellulare e di una banconota da 50 euro lasciati sul comodino.
Inizialmente, in primo grado, l’imputato viene assolto. Tuttavia, la Corte d’Appello ribalta la decisione e lo dichiara colpevole. La condanna si fonda principalmente sulla testimonianza dell’infermiera che, pur non conoscendo direttamente l’imputato se non come istruttore di tennis, lo riconosce in fotografia come l’uomo che aveva ingannato e fatto entrare nella stanza.
La Questione del Riconoscimento Fotografico in Cassazione
La difesa dell’imputato presenta ricorso in Cassazione, contestando la logicità della motivazione della sentenza d’appello. Secondo il ricorrente, la testimonianza dell’infermiera sarebbe intrinsecamente contraddittoria. Come poteva l’infermiera, che conosceva l’imputato, credere che fosse il figlio della paziente, data la minima differenza di età tra i due (48 anni lui, 57 lei)? La difesa sosteneva che questa circostanza minasse alla base l’attendibilità del riconoscimento fotografico e, di conseguenza, l’intero impianto accusatorio.
La Decisione della Corte e la validità del Riconoscimento Fotografico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. Gli Ermellini hanno chiarito un punto fondamentale che distingue i diversi gradi di giudizio: il ruolo del giudice di legittimità non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione della Corte d’Appello non presentava vizi logici o contraddizioni. I giudici di merito avevano adeguatamente spiegato perché la testimonianza dell’infermiera fosse attendibile. Quest’ultima conosceva l’imputato solo superficialmente come istruttore di tennis, non aveva con lui rapporti diretti e non era a conoscenza né della sua età né di quella della paziente. Pertanto, era del tutto plausibile che non avesse avuto motivo di dubitare della sua falsa identità.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non è consentito, in sede di legittimità, proporre una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o una diversa interpretazione delle prove. Il ricorso che si limita a suggerire una valutazione alternativa e più favorevole delle risultanze processuali, senza evidenziare un vero e proprio vizio logico nella motivazione della sentenza, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La valutazione dell’attendibilità di un testimone e la credibilità di un riconoscimento fotografico sono attività riservate in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione che sorregge tale valutazione è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove. Per l’imputato, la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso è la condanna definitiva, oltre al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione delle prove, come la credibilità di un testimone. Questo compito spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a meno che la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica o contraddittoria.
Un riconoscimento fotografico effettuato tempo dopo il fatto è ancora valido?
Sì, secondo l’ordinanza, un riconoscimento fotografico può essere ritenuto attendibile anche se è intervenuto molto tempo dopo i fatti. La valutazione della sua attendibilità è rimessa al giudice di merito, che la considera insieme a tutti gli altri elementi di prova disponibili nel processo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione propone solo una diversa valutazione dei fatti?
Se il ricorso si limita a proporre una valutazione delle risultanze processuali diversa e più favorevole all’imputato, senza individuare specifici vizi di legittimità (come errori di diritto o motivazione manifestamente illogica), viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 COGNOMEa CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi COGNOMEa decisione
Con sentenza del 20 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Aosta il 17 ottobre 2019 all’esito di g iudizio abbreviato e ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei se g uenti reati: artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo 1) ; art. 494, 61 n. 2 cod. pen. (capo 2) che eg li avrebbe commesso in Saint Pierre il 26 settembre 2018 facendosi passare per il fi g lio di NOME COGNOME, introducendosi così, in assenza COGNOMEa paziente, nella stanza COGNOMEa clinica nella q uale la stessa era ricoverata ed impossessandosi di un telefono cellulare e di una banconota da 50 euro che la donna aveva lasciato sul comodino.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa deduce vizi di motivazione q uant all’identificazione in COGNOME COGNOME‘autore dei reati. Sostiene che la sentenza di appello non avrebbe tenuto conto COGNOMEa contraddittorietà, lacunosità e insufficienza COGNOMEe dichiarazioni rese dalle testimoni NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME sia nel corso COGNOMEe inda g ini che in sede di rinnovazione istruttoria e avrebbe irra g ionevolmente valutato attendibili le dichiarazioni rese in udienza da NOME COGNOMECOGNOME La COGNOME, infatti, ha affermato di aver conosciuto COGNOME e aver riconosciuto in lui la persona che aveva fatto entrare nella camera COGNOMEa persona offesa, ma allo stesso tempo ha detto di averlo fatto entrare perché lui le disse di essere fi g lio COGNOMEa COGNOME. Secondo la difesa tali dichiarazioni sarebbero intrinsecamente contraddittorie perché, conoscendo COGNOME, l’infermiera doveva sapere che non era fi g lio COGNOMEa COGNOME (atteso che lui aveva 48 anni e la persona offesa ne aveva 57). Rilevato che il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale che ha spie g ato er q uali ra g ioni, conoscendo COGNOME solo q uale istruttore di tennis, non avendo mai avuto rapporti diretti con lui, non conoscendo né la sua età né q uella COGNOMEa ricoverata, la COGNOME non poteva escludere che si trattasse del fi g lio COGNOMEa COGNOME e non avrebbe avuto motivo alcuno per impedir g li di entrare nella camera COGNOMEa paziente. Rilevato che la COGNOME, testimone disinteressata alla vicenda e perciò non illo g icamente ritenuta attendibile, ha riconosciuto in foto g rafia nel COGNOME l’uomo che, ingannandola, si introdusse nella camera COGNOMEa ricoverata e, come la Corte territoriale ha sottolineato, tale riconoscimento non può essere ritenuto inattendibile perché intervenuto molto tempo dopo i fatti. Rilevato che la Corte di appello ha ritenuto attendibili anche le dichiarazioni rese dalla COGNOME sottolineando che la teste ha potuto ricondurre il furto alla persona di COGNOME sulla base COGNOMEa descrizione che la COGNOME le fece COGNOME‘uomo entrato nella sua camera. Rilevato che esula dai poteri del g iudice di leg ittimità q uello di una «rilettura» de g li elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di le g ittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione COGNOMEe risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 ; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Ritenuto che all’inammissibilità conse g ua la condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e che, in ragione COGNOMEa causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al pa g amento COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso il 17 aprile 20 (24
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