Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14202 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 17 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., esclus l’aggravante ex art. 625, n. 5, cod. pen., l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il primo motivo del ricorso, con il quale l’imputato denunzia l’inosservanza delle norme processuali e il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità basatasi sul suo riconoscimento fotografico, del quale egli sostiene l’inattendibilità, non è consentito dalla legge in sede d legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall’individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno espressamente affermato che il soggetto che ha effettuato il riconoscimento ha avuto modo di memorizzare i tratti somatici della persona che gli stava davanti al momento del fatto e ha riconosciuto l’imputato tra altre persone (si veda pagina 7 del provvedimento impugnato);
che il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione delle norme processuali e vizio di motivazione circa la congruità della pena inflitta, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.