Riconoscimento fotografico: non basta contestarlo per vincere in Cassazione
Il riconoscimento fotografico è uno strumento investigativo cruciale, ma la sua attendibilità può diventare oggetto di accesi dibattiti processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14202/2024) ha ribadito i confini precisi entro cui la sua validità può essere discussa in sede di legittimità, chiarendo che non è possibile trasformare il giudizio supremo in un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto in abitazione aggravato. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, si basava in modo significativo sul riconoscimento fotografico dell’imputato da parte di una persona presente al momento del fatto. L’imputato, ritenendo tale prova inattendibile, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso: una critica al riconoscimento fotografico
La difesa ha articolato il ricorso su due punti principali:
1. Violazione delle norme processuali e vizio di motivazione: Si contestava l’affermazione di responsabilità basata sul riconoscimento fotografico. Secondo il ricorrente, tale prova era inattendibile e la motivazione dei giudici di merito era viziata.
2. Errata applicazione della legge sulla congruità della pena: Il secondo motivo criticava la valutazione della pena inflitta, ritenendola non adeguata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Le motivazioni fornite sono un’importante lezione sul ruolo e sui limiti del giudizio di legittimità.
La Corte ha spiegato che il primo motivo, pur lamentando formalmente una violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione delle fonti probatorie. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questa operazione è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che i giudici di appello avevano già motivato in modo logico e sufficiente sul perché ritenessero affidabile il riconoscimento, evidenziando che il testimone aveva avuto il tempo e il modo di memorizzare i tratti somatici dell’autore del reato. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è immune da vizi logici o giuridici.
Anche il secondo motivo relativo alla pena è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio fosse stato deciso con una motivazione sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle argomentazioni difensive. Di conseguenza, non c’erano i presupposti per un intervento correttivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti. Un ricorso non può essere basato sulla semplice speranza che la Suprema Corte valuti le prove in modo diverso. Per avere successo, è necessario individuare specifici errori di diritto (violazioni di norme) o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Contestare genericamente l’attendibilità di un riconoscimento fotografico senza indicare precise violazioni procedurali si traduce in una richiesta di riesame del merito, destinata a essere dichiarata inammissibile. La conseguenza diretta, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione l’attendibilità di un riconoscimento fotografico?
No, non se la contestazione si limita a chiedere una diversa valutazione dell’attendibilità della prova. È possibile farlo solo se si dimostra che i giudici di merito hanno violato specifiche norme processuali o sono incorsi in un vizio logico palese nella loro motivazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso mira a una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che il ricorrente non sta denunciando un errore di diritto, ma sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (come testimonianze, perizie, riconoscimenti) e di giudicare i fatti in modo diverso da quanto fatto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello. Questa attività è preclusa in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14202 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona del 17 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., esclus l’aggravante ex art. 625, n. 5, cod. pen., l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il primo motivo del ricorso, con il quale l’imputato denunzia l’inosservanza delle norme processuali e il vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità basatasi sul suo riconoscimento fotografico, del quale egli sostiene l’inattendibilità, non è consentito dalla legge in sede d legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall’individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno espressamente affermato che il soggetto che ha effettuato il riconoscimento ha avuto modo di memorizzare i tratti somatici della persona che gli stava davanti al momento del fatto e ha riconosciuto l’imputato tra altre persone (si veda pagina 7 del provvedimento impugnato);
che il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione delle norme processuali e vizio di motivazione circa la congruità della pena inflitta, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.