Riconoscimento Fotografico: Piena Prova in un Caso di Furto in Abitazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sul valore del riconoscimento fotografico come strumento probatorio nel processo penale. Con questa decisione, i giudici supremi hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un’imputata, confermando la sua condanna per furto aggravato e ribadendo principi consolidati sia in materia di prova che di determinazione della pena.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione aggravato, emessa dal Tribunale e parzialmente riformata in appello solo per quanto riguarda l’entità della pena. L’imputata, tramite il suo legale, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due vizi principali:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: La difesa contestava la solidità delle prove a carico dell’imputata, in particolare l’affidabilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa.
2. Vizio di motivazione e violazione di legge sulla pena: Si criticava la decisione dei giudici di merito di non escludere la recidiva e di applicare una pena ritenuta eccessiva.
La Corte d’Appello aveva ridotto la pena a tre anni di reclusione e 800 euro di multa, ma aveva confermato pienamente la colpevolezza dell’imputata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandolo inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata su due aspetti fondamentali: la validità della prova e la discrezionalità del giudice nella commisurazione della sanzione.
Il Valore Probatorio del Riconoscimento Fotografico
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato come una mera riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti nei gradi di merito. La Cassazione ha sottolineato che la responsabilità penale dell’imputata era stata provata in modo logico ed esaustivo.
L’elemento cardine dell’accusa era il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima del furto, la quale aveva identificato l’imputata con assoluta certezza. La Corte ha ritenuto tale prova pienamente attendibile per due ragioni cruciali:
* Contatto diretto: La vittima aveva avuto modo di vedere l’imputata da vicino, avendola sorpresa all’interno della propria abitazione.
* Riscontro oggettivo: L’identificazione era fortemente supportata da un altro elemento: il furgone utilizzato dai complici per la fuga era intestato proprio all’imputata.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio giuridico consolidato: l’individuazione di una persona tramite fotografia è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, ha la stessa forza probatoria di una deposizione testimoniale. La sua validità non dipende da formalità procedurali rigide, ma dal valore intrinseco della dichiarazione confermativa.
La Determinazione della Pena e la Recidiva
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha confermato che la decisione di applicare l’aumento per la recidiva e di stabilire l’entità della pena era stata giustificata in modo adeguato.
I giudici di merito avevano basato la loro valutazione sui numerosi precedenti penali dell’imputata e sulla sua elevata capacità a delinquere, desunta dalla commissione di un nuovo reato. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Per adempiere all’obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dei criteri seguiti, anche con espressioni sintetiche come “pena congrua”, a meno che la pena inflitta non sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso in cui è richiesta una spiegazione più dettagliata.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto processuale penale:
1. Validità della prova: Il riconoscimento fotografico è una prova a tutti gli effetti, la cui attendibilità deve essere valutata dal giudice considerando il contesto, la certezza dell’identificazione e la presenza di eventuali elementi di riscontro.
2. Discrezionalità del giudice: La determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito, e il suo giudizio è sindacabile in Cassazione solo in caso di manifesta illogicità o violazione di legge, non per una diversa valutazione dell’opportunità della sanzione.
Un riconoscimento fotografico può essere l’unica prova per una condanna?
Sì, la Corte di Cassazione afferma che ha la stessa forza di una deposizione testimoniale. La sua validità è rafforzata se l’identificazione è avvenuta con certezza e se esistono altri elementi di riscontro, come nel caso di specie dove il veicolo usato per il reato era intestato all’imputata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza presentare vizi di legittimità, e perché le critiche sulla determinazione della pena sono state ritenute manifestamente infondate.
Il giudice deve sempre giustificare in modo approfondito la quantità della pena?
No. Secondo la Corte, una motivazione dettagliata è necessaria solo quando la pena è di gran lunga superiore alla media prevista per quel tipo di reato. In altri casi, sono sufficienti espressioni sintetiche come “pena equa” o un richiamo alla gravità dei fatti e alla personalità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in 1 4 parziale riforma della sentenza emessa in data 0.02.W.9 dal Tribunale di Treviso, ha ridotto la pena inflitta a RAGIONE_SOCIALE rideterminandola in anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli articoli 99, comma 4, 110, 624 bis e 625, n.5 cod. pen.
L’imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in riferimento RAGIONE_SOCIALE pronuncia di responsabilità penale elevata a suo carico; con il secondo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge relativamente RAGIONE_SOCIALE mancata esclusione della recidiva ed RAGIONE_SOCIALE determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 9 della sentenza impugnata). La Corte di appello, con deduzioni logiche ed esaustive, ha ritenuto provata la responsabilità penale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE luce dei plurimi elementi probatori riscontrati. A tal riguardo, i giudici di merito richiamano il riconoscimento fotografico effettuato dRAGIONE_SOCIALE persona offesa che, in termini di assoluta certezza, ha riconosciuto l’odierna imputata nelle fotografie sottoposte RAGIONE_SOCIALE sua osservazione. Sul punto, la Corte di merito ha sottolineato l’attendibilità della individuazione fatta dRAGIONE_SOCIALE persona offesa poiché quest’ultima aveva avuto occasione di vedere da vicino la RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui aveva colto l’imputata all’interno della sua abitazione, e ha rimarcato il fort riscontro costituito dRAGIONE_SOCIALE circostanza che il furgone sul quale si trovavano i complici dell’imputata al momento della commissione del fatto e sul quale i medesimi erano stati visti nella zona era intestato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La pronuncia della Corte di appello fa inoltre corretta applicazione del principio elaborato ksede di legittimità secondo cui l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, GLYPH bensì dal valore della dichiarazione confermativa, RAGIONE_SOCIALE stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Rv. 239416; Sez.4, n. 45496 del 14/10/2008, Rv. 242029).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte giustifica l’applicazione della recidiva e la misura del trattamento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE luce dei numerosi precedenti penali a suo carico e della elevata capacità a delinquere dell’imputata di cui la nuova condotta costituiva ulteriore espressione (pag. 9). Va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. peri, con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo RAGIONE_SOCIALE gravità del reato o RAGIONE_SOCIALE capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore RAGIONE_SOCIALE misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOME. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.