Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3353 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3353 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTÙAPPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
R
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza i epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sente emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara che, all’esito giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 628 comma n. 1 cod. pen., ha confermato il giudizio di condanna per il reato contestato, riconosce la continuazione tra il reato di cui alla predetta sentenza e quelli giudicati con sen del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara il 18/2/2023, irrevocabile 23/3/2023.
A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Con il primo motivo, ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 628, comma 3, numero 1 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’articolo 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen. riguardo alle deduzioni in relazione all’attribuita volontarietà del falso alibi riconoscimento del ricorrente quale autore della rapina, effettuato da una dipendente d supermercato sulla base dì una mera individuazione fotografica in considerazione del tatuaggio riportato all’altezza dell’occhio destro e dei tratti somatici, individuazion da sola non poteva essere ritenuta idonea a fornire la prova della colpevolezza d ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio.
1.2 GLYPH Con secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 81 codice penale, nonché carenza ed illogicità motivazione ex art 606 lettere b) ed e) cod. pen., in relazione all’aumento di pena oper a titolo di continuazione, di anni due di reclusione ed euro 600,00 di muta, all’esito riduzione per il rito abbreviato, a fronte di un complessivo aumento di mesi nove d reclusione, successivamente ridotto per il rito, sempre a titolo di continuazione, p diversi capi anch’essì riuniti ex art. 81 cod. pen. nel precedente processo dinanz Tribunale di Pescara.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parame dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. p manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha espressamente considerato le censure concernenti il falso alibi e que relative all’individuazione dell’imputato quale autore del reato valorizzando senza v logici il riconoscimento fotografico del ricorrente, in termini di certezza, a nulla rile il numero ridotto di fotografie esaminate, e fondandosi la certezza del dichiarante sia tatuaggio del rapiNOMEre (non illogicamente definendo capziosa la questione inerente l collocazione del tatuaggio all’altezza della tempia destra o dell’occhio destro) che “caratteri somatici” dello stesso, rilevando che “l’individuazione del prevenuto appa dunque connotato da più che sufficiente precisione, non lasciando adito a dubbi”.
Il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, così, è sta attentamente vagliato sia in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese da quest’ul nel riconoscere l’effige del ricorrente, sia in punto di idoneità delle modalità di colla dell’album fotografico a garantire la genuinità del riconoscimento, sia con adeguat risposta alle censure mosse in appello a riguardo dell’anzidetta prova atipica.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, in quanto i riconoscimenti fotografic effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti infor dell’imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di f utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova libero convincimento del giudice (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di, Rv. 262908 – 01: in motivazione, la S.C. ha tra l’altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante d testimonianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione infor discendono dall’attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo res valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità).
Nonostante la “sufficiente precisione” del predetto riconoscimento fotografico, peraltro, la sentenza impugnata ha anche legittimamente e non illogicamente valorizzato il falso alibi, motivando adeguatamente sulle ragioni che portano a riconoscere in quest una menzogna e non un errore in buona fede e rilevando anche come elemento probatorio pregnante deve ritenersi la accertata circostanza che il ricorrente si trov effettivamente in Pescara, e non in comunità a Termoli, il giorno della rapina commessa, appunto, in Pescara.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto nessuna violazione di legge può ravvisarsi nella determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, determiNOME nel rispetto dell’insegnamento delle sezioni unite di quest Corte di Cassazione in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinar la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con un grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti d pena correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che si rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri i accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.( (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) .)
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di L’Aquila ha adempiuto all’obbligo motivazionale che le incombeva, giustificando sufficientemente e non illogicamente la quantificazione della pena in aumento (su altra pena inflitta con diversa sentenza) con alla serialità e gravità delle infrazioni e del curriculum delinquenziale del ricorrente
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i pr colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Cort cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eur tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2025
L’estensore
Il Pr side e