Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANT’ANTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME,
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME ed anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbrevia ha riformato la sentenza assoiutoria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
Napoli, emessa il 10 dicembre 2024 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME ed ha confermato la condanna di primo grado di COGNOME NOME.
I ricorrenti rispondono del reato di c ncorso in cinque diversi reati di tentata estorsione pluriaggravata, anche dall’uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione delle organizzazioni criminali operanti nei territori di Sant’Antimo, Grumo Nevano, Casandrino e Sant’Arpino.
Secondo le contestazioni e la sentenza impugnata, gli imputati ed un ulteriore complice non identificato, il 12 settembre 2023, in un arco temporale di circa mezz’ora, a bordo di due ciclomotori e muniti di caschi protettivi (tranne uno di loro, che era dotato cappellino), si erano recati presso cinque limitrofi cantieri edili in Sant’Arpino, chied con minaccia ai rispettivi titolari somme di danaro non quantificate, evocando la lor appartenenza a clan camorristici.
Il primo giudice aveva assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME non ritenendo certa la loro identificazione quali autori dei reati operata dal personale di polizia giudiziaria che av visioNOME i filmati tratti dalle videocamere presenti nella zona dei delitti, alla luc scarsa qualità delle immagini e degli esiti di una consulenza tecnica effettuata nell’interes dell’imputato COGNOME NOMENOME NOME non aveva ravvisato – al pari della consulenza effettuat dal RIS di Roma – la possibilità di verificare la corrispondenza tra le caratterist fisiognomiche degli imputati e quelle di due dei soggetti ritratti dalle telecamere.
Al contrario, l’individuazione del ricorrente COGNOME era stata ritenuta certa da entram i giudici di merito, in forza dei particolari tatuaggi dell’imputato che i filmati delle telecamere avevano permesso di evidenziare e del ritrovamento nella sua disponibilità di un paio di scarpe corrispondenti a quelle usate da uno degli estorsori.
La Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME, ritenendo sussistente la prova di responsabilità, basata, oltre che sulla dire osservazione, da parte del Collegio, delle immagini delle videocamere poste a confronto con le fotografie degli imputati, anche sulla sicura individuazione dei ricorrenti da parte del personale di polizia giudiziaria e sul ritrovamento nella loro disponibilità di ca abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati in occasione delle richieste estorsive.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
3. COGNOME NOME.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ordine alla ritenuta responsabilità.
Il ricorrente sottolinea che la sua individuazione quale uno degli autori delle richie estorsive è stata fondata su dati incerti, dal momento che le immagini delle videocamere presenti nei luoghi dei delitti sarebbero tecnicamente inadeguate rispetto agli standar richiesti, per di più ove si consideri l’errore relativo ad uno dei tatuaggi del ricor
indicato dalla sentenza come posto sull’avambraccio destro mentre, invece, si troverebbe sulla spalla, così da non poter essere ritratto in quanto si trattava di parte del corpo pro dagli indumenti.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della mancata valorizzazione dell contraddizione contenuta nel racconto della persona offesa COGNOME a proposito del colore dei motocicli utilizzati dagli estorsori.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge quanto alla aggravant dell’uso del metodo mafioso, che la Corte avrebbe ritenuto sussistente senza indicare specifici comportamenti evocativi di tale metodo, che le persone offese non avevano avvertito.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine al mancat riconoscimento, che si assume immotivato, delle circostanze attenuanti generiche.
3.5. Con il quinto motivo si deduce l’erronea applicazione della recidiva qualificata.
3.6. Con il sesto motivo si deduce vizio della motivazione per avere la Corte omesso di valutare un elemento di contesto costituito dal tentativo di omicidio subito dal ricorre circa sei mesi prima dei delitti contestati, circostanza che non avrebbe potuto consentirgl di perpetrare le estorsioni nello stesso territorio.
Per altro verso, non avrebbero potuto essere valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia brio.
4. COGNOME NOME.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla riten responsabilità.
La Corte di appello non avrebbe offerto una motivazione rafforzata rispetto alla sentenza assolutoria di primo grado, valorizzando, in primo luogo, l’individuazione del ricorrente d parte della polizia giudiziaria che il Giudice per le indagini preliminari non aveva rite certa, tenuto conto della scarsa qualità dei filmati delle videocamere e della parzia visibilità del volto del soggetto individuato nell’imputato (che indossava un casco ed occhia da sole), circostanze che avevano condotto gli esperti del RIS a ritenere impossibile procedere ad un “confronto antroposomatico”, così come era stato sottolineato dal primo giudice attraverso specifiche argomentazioni con le quali la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata, immotivatamente attribuendo attendibilità alle dichiarazioni dei verbalizzanti.
Di tal che, l’individuazione della polizia giudiziaria avrebbe avuto carattere di mero indi rimasto isolato e non idoneo a fondare la prova di responsabilità.
Infatti, non avrebbe potuto attribuirsi alcun carattere indiziario alla circostanza che, in t o ob
a perquisizione, erano stati ritrovati nella disponibilità dell’imputato capi di abbigliam ed occhiali da sole simili (e non identici) a quelli usati dall’estorsore.
Per un verso, si sarebbe trattato di vestiario di larga diffusione; per altro verso, la sc qualità delle immagini delle telecamere, documentata dal RIS, non aveva consentito di individuare le specifiche caratteristiche degli occhiali da sole indossati dall’estor rispetto a quelli in possesso dell’imputato.
Inoltre, il ricorrente non è stato visto indossare i capi di interesse il giorno dei de solo successivamente ed in modo differenziato.
Di tali valutazioni a discarico, contenute in una memoria difensiva depositata (ed in part trasfusa in ricorso) la Corte non avrebbe tenuto conto.
Infine, sarebbe contraddittoria l’affermazione della Corte di avere direttamente constatato che le immagini delle telecamere consentivano di ben visualizzare i soggetti autori delle azioni criminose rispetto all’opposto assunto sostenuto a proposito della inaffidabilità d medesimi reperti a fondare le valutazioni del consulente di parte.
La valutazione di compatibilità effettuata direttamente dalla Corte sarebbe, in ogni caso apodittica, mancando di specifiche argomentazioni a supporto e senza che si sia tenuto conto, nonostante la segnalazione difensiva nella memoria già citata, della maliziosa alterazione da parte della polizia giudiziaria della foto dell’imputato COGNOME estrapolat cartellino segnaletico, che la Corte ha utilizzato quale elemento di confronto con immagini delle telecamere.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione sempre in ordine alla ritenuta responsabilità, per avere la Corte di appello svalorizzato in modo assertivo generico il contenuto della consulenza tecnica della difesa, non confrontandosi con la parte in cui il consulente di parte aveva puntualmente evidenziato, sulla scorta di anali oggettive e verificabili, elementi di incompatibilità tra i profili facciali comparati (non antropometrico ma quanto a morfologia del naso, delle labbra e del mento), che, al contrario, la Corte di appello aveva ritenuto compatibili, senza, però, offrire spiegazioni riguardo idonee a superare le conclusioni del consulente tecnico, basate su protocolli scientifici internazionali riconosciuti (ENFSI), attribuendo maggiore affidabilità individuazione della polizia giudiziaria rispetto alle conclusioni tecniche del consulente, violazione anche di principi giurisprudenziali che il ricorso espone, infine travisando consulenza a proposito della alterazione delle immagini, che il tecnico di parte aveva riferi alla solo foto segnaletica del ricorrente e non ai filmati delle videocamere.
5. COGNOME NOME.
5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in ordine alla rite responsabilità per ragioni sovrapponibili a quelle dedotte dal ricorrente COGNOME NOME proposito della assenza di una motivazione rafforzata rispetto alla sentenza assolutoria primo grado, alla valorizzazione dell’individuazione del ricorrente da parte della poli
giudiziaria nonostante la scarsa qualità dei filmati delle videocamere che avevano condotto gli esperti del RIS a ritenere impossibile procedere ad un “confronto antroposomatico”.
Inoltre, non avrebbe potuto attribuirsi alcun carattere indiziario alla circostanza che esito a perquisizione, era stato ritrovato nella disponibilità dell’imputato un paio di sc identiche a quelle usate dall’estorsore in quanto si tratterebbe di un accessorio larghissima diffusione e la coincidenza tipologica non sarebbe stata adeguatamente specificata.
5.2. Anche con il secondo motivo di ricorso si deducono argomenti sovrapponibili a quelli spesi dal ricorrente COGNOME a proposito della valenza probatoria della consulenza tecnica di parte, confutata dalla Corte senza idonea motivazione.
Infine, anche il rilievo attribuito dalla sentenza alla diretta osservazione dei fotogr della telecamere sarebbe viziata logicamente da apoditticità e contraddittorietà, secondo quanto evidenziato dal ricorrente COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono fondati, mentre il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. COGNOME NOME.
1.1. Quanto al primo motivo, le due sentenze di merito, con conforme giudizio, hanno sottolineato che uno dei soggetti che aveva commesso le cinque estorsioni nello stesso torno di tempo, doveva identificarsi con certezza nel ricorrente in ragione del fatto che immagini delle telecamere avevano consentito di evidenziare con chiarezza, sulle braccia dell’estorsore, dei particolari tatuaggi (un fucile kalashnikov e l’immagine di NOME che erano risultati identici a quelli disegnati sulle braccia dell’imputato, second accertamenti successivi ai fatti.
Tale dato oggettivo, per la particolarità dei tatuaggi e per la chiarezza delle immagini de videocamere per quanto di interesse, deve ritenersi sufficiente a provare la responsabilit del ricorrente, non rinvenendosi vizi logici o ricostruttivi nel resoconto operato dai gi di merito.
Le contrarie deduzioni difensive sono generiche.
1.2. Il secondo motivo è eccentrico rispetto al tema della responsabilità.
La Corte di appello, infatti, non ha basato la condanna sulle dichiarazioni delle person offese, bensì, come si è appena precisato a proposito del primo motivo, sulle risultanze delle immagini delle telecamere e sul raffronto con i tatuaggi presenti sulle bracc dell’imputato, identici a quelli dell’estorsore e ben visibili.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto l’aggravante dell’uso del metodo mafioso è stata ritenuta sussistente sulla base della specifica richiesta formulata dag estorsori alle vittime, che era stata quella di recarsi a Sant’Antimo (evidentemente pe “mettersi in regola”, trattandosi di imprenditori edili, con il pagamento del pizzo pre altri soggetti criminali che comandavano in quella zona) e di intimare agli operai dei canti di lasciare il luogo di lavoro, così evocando un potere di tipo mafioso volto al controllo territorio che solo organizzazione di quella tipologia possono vantare (solo organizzazion criminali organizzate possono pretendere somme di danaro da imprenditori in forza di una “tassa ambientale” e per la sicurezza del cantiere attraverso il controllo del territ peraltro, nel caso in esame, ad alta densità camorristica; tra le tante, Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062-01).
Il ricorso, sul punto, è del tutto generico.
1.4. In ordine al quarto motivo, la Corte, con motivazione logicamente ineccepibile, ha valorizzato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la particolare gra dei fatti, per essersi l’azione ripetuta per ben cinque volte ai danni di cinque diverse vi in un contesto territoriale ad alta densità camorristica.
Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all’art. 133 cod. pe dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può esser sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, COGNOME, rv. 204768-01).
Anche con riferimento a tale punto della decisione, il ricorso è generico.
1.5. Quanto al motivo che riguarda l’applicazione della recidiva – anche in questo caso, peraltro, generico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte di appello – il ricorrent ha manifestato alcun concreto interesse a coltivare la censura, posto che tale circostanza aggravante, pur ritenuta sussistente, non ha determiNOME alcun aumento di pena (cfr. fg. 26 della sentenza di primo grado).
1.6. Il sesto motivo, invero di difficile comprensione sotto il profilo logico, int elementi di valutazione inerenti al giudizio di responsabilità (un attentato subito ricorrente prima delle vicende per cui è causa e le dichiarazioni di un collaboratore giustizia) che non hanno formato oggetto della statuizione operata dalla Corte e che s rivelano del tutto ininfluenti sulla prova a carico, siccome evidenziata a proposito del pri motivo di ricorso, al cui esame si rinvia.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
2. COGNOME NOME.
2.1. La Corte di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, ha offer una motivazione non convincente e, per certi versi, contraddittoria.
In primo luogo, valorizzando l’individuazione del ricorrente effettuata dal personale polizia giudiziaria, la sentenza impugnata non ha approfondito adeguatamente il punto. E’ vero che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezz presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice d merito (Fattispecie relativa al riconoscimento dell’imputato effettuato attraverso i tr somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre a corporatura e all’altezza) (Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277013- 01; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, COGNOME, Rv. 260791-01).
Tuttavia, a fronte di una conclamata scarsa qualità delle immagini delle videocamere e del fatto che il ricorrente era stato individuato in uno degli estorsori che aveva agito c un parziale travisamento (indossando un casco non integrale), occorreva dare conto, con maggiore dovizia di particolari, delle cognizioni pregresse degli imputati ad opera de personale di polizia che aveva effettuato la loro individuazione.
In secondo luogo, la scarsa qualità delle immagini delle telecamere – che non aveva permesso al RIS di Roma di procedere ad un adeguato confronto antroposomatico e antropometrico tra i fotogrammi tratti dalle videoriprese e le fotografie dell’imput acquisite alle indagini – deve considerarsi un dato oggettivo che la stessa sentenza ha ribadito allorquando ha confutato le conclusioni del consulente di parte; e, però, la Cort di appello, al termine del percorso motivazionale, ha tentato di superare tale elemento favorevole all’imputato, effettuando essa stessa una individuazione diretta del ricorrente attraverso il raffronto, giungendo a risultati a suo dire sicuri in suo danno.
Secondo le regole generali, ciò era possibile: infatti, va ricordato che, in tema valutazione della prova, le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, avendo natura di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfer di cognizione del predetto, ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censur la valutazione, come prova a carico, del confronto, operato dallo stesso giudice di merito,
tra le immagini di videosorveglianza e quelle del cartellino di riconoscimento dell’imputat sul posto di lavoro, da cui si era inferita l’identità del volto dei soggetti effigiati). n. 45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285441-01; Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247826-01).
Tuttavia, ritenendosi in grado di operare il raffronto di cui si discute, la Corte avre avuto l’obbligo di chiarire in modo dettagliato le ragioni del suo convincimento confrontandosi, a questo punto, con le opposte indicazioni del consulente di parte, il quale anch’esso si era reputato in grado di procedere al raffronto, sia pure giungendo a conclusioni opposte a quelle della Corte di appello.
Sul punto, la motivazione appare insufficiente e contraddittoria.
In terzo luogo, nel fare riferimento agli indumenti ritrovati all’imputato in sed perquisizione, non se ne dà una descrizione sufficientemente dettagliata ed idonea a superare le deduzioni difensive sulla qualità degli indumenti e sul loro uso da part dell’imputato anche in relazione al tempo di commissione dei delitti.
Per tali ragioni e con assorbimento di ogni altra argomentazione, si ritiene necessario un nuovo e più particolareggiato esame di merito dei profili inerenti alla responsabilità d ricorrente.
3. COGNOME NOME.
3.1. Con riguardo alla posizione del COGNOME – anche tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle censure rispetto a quelle del ricorrente NOME – si richiama quan si è sopra precisato a proposito di quest’ultimo, dal momento che l’affermazione di responsabilità pronunciata dalla Corte (anche in questo caso ribaltando la sentenza di assoluzione di primo grado) si è basata su elementi di prova identici a quelli utilizzati confronti di COGNOME NOME, interpretati con lo stesso metro di valutazione, con la so differenza che il ricorrente COGNOME non si era munito di un proprio consulente di parte, aveva il volto travisato da un cappellino e non da un casco e gli era stato ritrovato so un indumento degno di rilievo (un paio di scarpe).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 12/12/2025.