Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29632 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata ad ABBIATEGRASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di furto in abitazione, commesso in danno di COGNOME NOME.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputata si sarebbe introdotta nell’abitazione della persona offesa e si sarebbe impossessata di un anello in oro con brillanti e di una fedina in oro, prelevandoli dal cassetto di un comodino.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 191 e 512 cod. proc. pen.
Rappresenta che la querela e il verbale del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa erano stati acquisiti, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., al fascicolo del dibattimento, in base all’asserita irreperibilità di COGNOME NOME.
Tanto premesso, la ricorrente contesta l’utilizzabilità per la decisione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, sostenendo che gli accertamenti espletati dai giudici di merito, al fine di accertare l’irreperibilità della donna, non sarebbero stati sufficienti, essendo consistiti solo nell’inutile tentativo di citazione presso i luoghi ove essa risultava residente ed essendo irrilevante il suo successivo decesso.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 189, 191 e 533 cod. proc. pen., 3 Cost. e 6 CEDU.
Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le deduzioni della difesa, relative all’attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa.
Sotto altro profilo, evidenzia che il giudizio di responsabilità è stato fondato sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari. Tali dichiarazioni, in quanto assunte in assenza di contraddittorio, sarebbero inidonee a fondare, in via esclusiva, il giudizio di responsabilità penale.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato una memoria scritta, con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso, lamentando, in particolare, il mancato rispetto, nell’espletamento del riconoscimento fotografico, delle formalità previste dall’art. 213 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha evidenziato la completezza degli accertamenti, all’esito dei quali la persona offesa era stata ritenuta irreperibile, in quanto inutilmente cercata in tutti gli indirizzi ove l’anziana donna (novantaseienne), nel corso del tempo, era risultata residente (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata).
A fronte di un accertamento di irreperibilità, sostenuto da adeguata motivazione, la ricorrente avrebbe dovuto indicare in termini specifici quali altre concrete ricerche potevano essere espletate.
La ricorrente, invece, si è limitata a sostenere che si potevano estendere le ricerche nel territorio della provincia pavese e chiedere informazioni a parenti e conoscenti, non meglio identificati.
Si tratta di deduzioni generiche e assertive che rendono il motivo privo della necessaria specificità.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
La prima censura, con la quale la ricorrente sostiene la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le deduzioni della difesa, relative all’attendibilità del riconoscimento fotografico, si presenta del tutto generica, non avendo la parte specificato quali sarebbero le deduzioni difensive rimaste prive di risposta.
La seconda censura, relativa al tema della capacità probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, è manifestamente infondata.
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità – in conformità all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania -, le dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr. Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276531; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148).
La Corte EDU, nelle citate sentenze, ha ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in assenza di contraddittorio, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l’impossibili di interrogare direttamente il teste fondamentale) appaia bilanciato da adeguate
garanzie procedurali, così superando il precedente orientamento della stessa Corte di Strasburgo, che riteneva non compatibile con le garanzie convenzionali le condanne fondate in maniera determinante su “testimonianze cartolari”.
Tra i “bilanciamenti procedurali” utili per validare la credibilità della “testimonianza cartolare”, la giurisprudenza ha indicato: le “modalità di raccolta” delle dichiarazioni, che devono rassicurare circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di suggestione o induzione; la compatibilità con i dati di contesto, tra i quali possono essere incluse anche le dichiarazioni dei testi “indiretti”, che hanno percepito in ambiente extraprocessuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, contenute nelle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148).
Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di appello non solo ha rigorosamente vagliato la credibilità della persona offesa e l’attendibilità delle dichiarazioni da lei rese, ma si è ampiamente soffermata sulle modalità del riconoscimento, che andavano a “bilanciare”, da un punto di vista procedurale, l’assenza di contraddittorio, evidenziando: la precedente precisa descrizione fornita dalla persona offesa; la predisposizione di un album con fotografie di donne con caratteristiche somatiche simili a quelle dell’imputata; il breve tempo trascorso tra il fatto e il riconoscimento; la circostanza che la vittima aveva già visto in precedenza l’imputata e si era intrattenuta con essa per un considerevole periodo di tempo (cfr. pagina 3 della sentenza).
Sotto altro profilo, dalla sentenza impugnata, emerge che i giudici di merito hanno valorizzato anche le attività di indagine svolte dal maresciallo COGNOME, in relazione reati commessi con analoghe modalità.
Manifestamente infondata è la censura con la quale la ricorrente lamenta il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 213 cod. proc. pen., che sono previste dal codice di rito per la ricognizione di persone, che costituisce un mezzo di prova tipico. Al riguardo, deve essere ricordato che «il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice» (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, Sentenza n. 12501 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 262908)
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 aprile 2024.