Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41138 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41138 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 03/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1.NOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA 2.NOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che l’AVV_NOTAIO, difensore dei ricorrenti, ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , cod. proc. pen.; dato atto che alla prima udienza fissata per il giorno 24/09/2025 la celebrazione del giudizio era differita alla data odierna per legittimo impedimento del difensore con contestuale sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi riportandosi alla memoria scritta depositata in data 26/11/2025 e la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi proposti nell’interesse di NOME; udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di entrambi i ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina emessa in data 20/05/2024, così statuiva:
-confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il contestato delitto di rapina aggravata in concorso tra loro;
-confermava la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa;
-riduceva la sanzione irrogata a NOME COGNOME ad anni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con conseguente sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea della durata di anni cinque.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cpp, la violazione dell’art. 601, commi 3 e 6 del codice di rito, come modificato dall’art. 2 D.lgs 19/03/2024 n. 31, con conseguente nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza impugnata.
Il decreto di citazione notificato nel novembre 2024 per il giudizio di appello, celebrato nella forma della trattazione orale su richiesta difensiva, non riportava l’avvertimento, previsto a pena di nullità, che l’imputato, non comparendo, sarebbe stato giudicato in assenza.
3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche all’imputato che ha avuto un ruolo marginale nella realizzazione dell’azione predatoria, ha ammesso la propria responsabilità e versa in precarie condizioni di salute.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cpp, la violazione dell’art. 601, commi 3 e 6 del codice di rito, come modificato dall’art. 2 D.lgs 19/03/2024 n. 31 con conseguente nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza impugnata.
Il decreto di citazione notificato nel novembre 2024 per il giudizio di appello, celebrato nella forma della trattazione orale su richiesta difensiva, non riportava l’avvertimento, previsto a pena di nullità, che l’imputato, non comparendo, sarebbe stato giudicato in assenza.
3.2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen.,la violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e 628 cod. pen., nonchØ il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento probatorio.
Dalla denuncia della persona offesa, che la stessa Corte di appello ha ritenuto attendibile, emerge con certezza che gli autori della rapina si erano recati sul luogo della stessa (località Sezze) alle ore 16.20 del 16 dicembre 2023 a bordo di una vettura Fiat Sedici e che l’azione predatoria era avvenuta intorno alle successive ore 20.00.
L’imputato ha fornito la prova certa che quel giorno non poteva essere a Sezze nØ alle 16.20 (orario del preventivo sopralluogo effettuato dai rapinatori) ma neppure alle 20,00, avendo egli partecipato ad una partita di calcetto dalle ore 18.00 alle ore 19,00 in Aprilia, come attestato non solo dalla ricevuta di pagamento della somma di euro 10,00 per l’affitto del campo, ma anche e soprattutto dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da NOME COGNOME, sorella della proprietaria del campo, da NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, oltre che dalle fotografie estrapolate dai telefoni cellulari in suo uso e della compagna.
La Corte di appello ha ritenuto che il dedotto alibi non fosse credibile poichØ la rapina era stata realizzata poco dopo le ore 19.56; che la vittima aveva solo ipotizzato l’utilizzo, per il suo compimento, della vettura sospetta notata dai residenti alle precedenti ore 16.20; che le forze dell’ordine avevano avvistato alle 21.05 in Aprilia il furgone sottratto notando, nello stesso, anche la presenza dei due imputati a bordo della Golf di proprietà di NOME COGNOME; che quest’ultimo, ove anche partecipe alla partita di calcetto, aveva avuto tutto il tempo (circa 50 minuti) di recarsi a Sezze per compiere la rapina e tornare nuovamente ad Aprilia.
Il collegio di merito Ł, tuttavia, incorso in un macroscopico travisamento della prova in quanto:
-la presenza della vettura in Sezze con a bordo i rapinatori alle ore 16.20 Ł indicata
dalla persona offesa come certa e non ipotetica;
la stessa auto era presente in tale luogo anche alle successive 19.56, orario in cui la vittima rientrava nella sua abitazione con il furgone poi rapinato e nel quale era oggettivamente impossibile che l’imputato si trovasse sul posto, tenuto conto della distanza esistente tra Sezze ed Aprilia.
Del pari, vi Ł stato travisamento probatorio con riferimento alla ricevuta comprovante il pagamento dell’affitto del campo di calcetto che COGNOME NOME ha dichiarato di avere consegnato al suocero NOME COGNOME il giorno successivo alla rapina, ma non di averla predisposta in tal data, come invece ha affermato la Corte di appello.
Ancora, vi Ł travisamento probatorio rispetto alla circostanza, ritenuta fondante della responsabilità, che l’imputato, insieme al padre NOME, si trovasse alle 21.05 in Aprilia a bordo della vettura Golf a lui intestata.
Il riconoscimento di NOME da parte della persona offesa quale autore della aggressione non Ł attendibile.
La Corte di appello non ha considerato che la descrizione dei rapinatori resa da COGNOME non collima con le caratteristiche dei rapinatori e non contiene alcun riferimento alle fattezze del terzo soggetto presente sul posto; del resto, l’azione predatoria Ł stata realizzata di sera, in una zona non ben illuminata e in pochi concitati secondi; il riconoscimento personale Ł avvenuto presso la stazione dei carabinieri di Aprilia quando la persona offesa si trovava in uno stato fisico ed emotivo che ben poteva generare confusione nell’individuazione dell’imputato.
3.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 378 cod. pen. e l’assenza grafica di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento.
La corretta valutazione del quadro probatorio avrebbe dovuto condurre, al piø, alla sussunzione del fatto in tale fattispecie, non avendo l’imputato partecipato alla rapina commessa dal padre ma, successivamente all’azione predatoria, semplicemente aiutato quest’ultimo ad eludere le investigazioni, sversando candeggina all’interno del furgone trafugato per eliminare le tracce del reato.
3.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonchØ la carenza di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena.
Rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello non ha in alcun modo valutato gli elementi positivi evidenziati nell’atto di appello come fattori giustificanti la mitigazione del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado.
In data 13/11/2025 il difensore ha depositato motivi nuovi nell’interesse di NOME COGNOME.
Sono richiamate le deduzioni contenute nel secondo motivo del ricorso principale evidenziando che, pur a fronte dei corposi elementi introdotti con indagini difensive (dichiarazioni orali e screenshot), la Corte di appello non ha dato credito all’alibi dedotto dall’imputato e ha sviluppato apodittici ragionamenti in ordine alla irrealistica condotta contestata all’imputato senza alcun riferimento oggettivo, in particolare l’asserita percorrenza di ben 200 chilometri in auto nel tragitto Sezze-Aprilia non Ł stata accertata mediante i c.d. lettori di targa e neppure mediante la localizzazione del suo telefono cellulare.
Con riferimento, invece, al quarto motivo del ricorso principale, si deduce anche la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui entrambi i giudici di
merito hanno riconosciuto la circostanza attenuante del risarcimento del danno in termini di equivalenza alla contestata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME Ł inammissibile.
1.1. Il primo motivo di doglianza, relativo alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza impugnata, non Ł consentito in quanto tardivamente dedotto.
Il decreto di citazione di cui si discute Ł stato emesso in data 20/11/2024 e, dunque, nella vigenza del disposto di cui all’art. 601, commi 3 e 6 del codice di rito, come novellato dall’art. 2 D.lgs 19/03/2024 n. 31; tale atto effettivamente non contiene l’avvertimento agli odierni ricorrenti che, non comparendo, sarebbero stati giudicati in assenza.
L’omissione integra una nullità di ordine generale in quanto attinente all’intervento dell’imputato in giudizio (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.) e non alla sua mancata citazione (regolarmente avvenuta), sicchŁ tale vizio deve essere rilevato entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioŁ prima della deliberazione della sentenza d’appello.
Dall’esame del fascicolo di merito, consentito in ragione della questione processuale dedotta, la nullità non Ł stata eccepita nel corso del giudizio di secondo grado che si celebrava nella forma della trattazione orale ove il difensore si limitava a chiedere l’accoglimento degli atti di gravame.
In ogni caso, l’imputato che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, in relazione all’adozione del decreto di citazione per il giudizio di appello di cui all’art. 601 cod. proc. pen. che lo riguarda, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell’omissione, ma, in conseguenza della natura generale della nullità che, nella specie, viene in rilievo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen., ha l’onere di indicare quale sia il suo interesse a far valere il vizio in questione che deve essere concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. L’interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto l’imputato abbia allegato di avere subito, in conseguenza del decreto di citazione per il giudizio di appello emesso nei suoiconfronti, un pregiudizio illegittimo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01 sul generale tema dell’interesse ad impugnare e, con riferimento proprio alla ipotesi di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, si veda Sez. 1 n. 20159 del 19/02/2025, V., Rv. 287994, in motivazione).
Nel caso di specie, il ricorso (pagg. da 1 a 3) non indica quale pregiudizio difensivo sia derivato dalla dedotta nullità.
1.2 II secondo motivo di ricorso, in punto di violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, Ł generico in quanto meramente reiterativo di doglianza già dedotta e disattesa dalla Corte di appello con motivazione ampia e congrua con la quale la difesa ricorrente non si confronta e che, in quanto immune da vizi, non Ł sindacabile in questa sede.
Il collegio di merito (pag. 11 della sentenza impugnata) ha evidenziato, a fronte di un fatto di reato connotato da seria gravità, l’assenza di elementi positivamente valutabili, escludendo la valenza dei dati indicati dal difensore nell’atto di appello che sono stati, ciascuno, partitamente esaminati osservando come il risarcimento del danno aveva già valso la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.; NOME COGNOME era statocolui che per primo aveva aggredito la vittima facendola cadere a terra, così assumendo un ruolo assai
significativo nella realizzazione dell’azione predatoria il cui grado di violenza era stato particolarmente elevato avendo cagionato alla vittima lesioni personali ed anche una momentanea perdita di coscienza della vittima; l’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, attinto da tre precedenti condanne per reati contro il patrimonio, era intervenuta quando il quadro a suo carico era già compiutamente cristallizzato; le documentate condizioni di salute erano irrilevanti nell’ottica di una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola ( ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986).
Il ricorso principale proposto nell’interesse di NOME Ł parimenti inammissibile.
2.1. Occorre preliminarmente rilevare la tardività dei motivi nuovi in quanto depositati in data 13 novembre 2025, oltre il termine decadenziale, stabilito in via generale dal disposto degli artt. 585, comma 4 e 611, comma 1, cod. proc. pen., di quindici giorni liberi antecedente la prima udienza fissata avanti questa Corte il giorno del 24 settembre 2025 (e differita alla data odierna per impedimento a comparire del difensore).
Tale termine, infatti deve calcolarsi avuto esclusivo riguardo all’iniziale udienza di discussione, ritualmente fissata e comunicata, non influendo sull’osservanza del termine stesso il disposto rinvio di udienza (Sez. 1, n. 17934 del 28/03/2025, COGNOME, Rv. 287960; Sez. 2, n. 47108 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282323; Sez. 6 n. 25677 del 16/03/2016, COGNOME, Rv. 266965; Sez. 5 n. 29604 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 263426; Sez. 6, n. 42627 del 29/09/2009, COGNOME, Rv. 245165); esso pertanto scadeva il 7 settembre 2025, quindicesimo giorno, libero e non festivo, antecedente alla menzionata udienza del 24/09/2025.
2.2. Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza impugnata, vanno richiamate le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.1. del ‘considerato in diritto’ trattandosi di doglianza identica a quella dedotta dal coimputato NOME COGNOME.
2.3. Il secondo motivo di doglianza, pur formalmente prospettando la violazione di legge con riferimento agli artt. 110 e 628 cod. pen. nonchØ il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio e della errata valutazione del riconoscimento dell’imputato quale co-autore della rapina, si risolve di fatto nella pedissequa reiterazione delle doglianze già prospettate nell’atto di appello e nella richiesta di una rivalutazione e rilettura degli elementi probatori, non consentita in questa sede.
Lungi dal proporre una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, il ricorso sollecita un’inammissibile rivisitazione di merito, rispetto al quale Ł stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte.
Quanto al censurato giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico di NOME da parte della persona offesa COGNOME, Ł bene evidenziare che esso costituisce l’elemento decisivo sul quale Ł stato fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato quale
partecipe della rapina.
Va ricordato che l’individuazione fotografica operata in sede di indagini, ancorchØ non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell’art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche.
L’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del piø generale concetto di dichiarazione, cosicchØ la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279437; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270181).
Nel giudizio di legittimità va valutata esclusivamente la congruenza delle argomentazioni sviluppate dal giudice di merito circa l’affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562.)
Nel caso di specie, la Corte di appello ha indicato plurimi e convergenti elementi idonei ad affermare l’attendibilità della individuazione fotografica di entrambi gli imputati da parte della persona offesa sviluppando al riguardo un puntuale e coerente impianto argomentativo (pag. 9 della sentenza impugnata) con il quale la difesa ricorrente non si confronta affatto.
Ha evidenziato, al riguardo, che il riconoscimento – eseguito visionando 12 immagini e senza avere prima incontrato o visto gli imputati all’interno della caserma dei carabinieri di Aprilia- era avvenuto in termini di certezza, previa accurata descrizione non solo delle modalità della rapina commessa in suo danno ma anche delle caratteristiche di due degli autori (in particolare del soggetto che per primo lo aveva aggredito), sostanzialmente corrispondenti ai tratti somatici dei due imputati come riportati nei rispettivi cartellini fotosegnaletici (l’asserita discrepanza sostenuta nel ricorso era assunto del tutto generico); che la precisione dei dettagli riferiti escludevano che COGNOME, pur scosso dalla aggressione subita, fosse confuso e pertanto non in grado di operare l’individuazione; che costui aveva avuto modo di osservare direttamente e a distanza ravvicinata i soggetti riconosciuti (con uno dei quali aveva anche avuto una conversazione); che l’individuazione fotografica era avvenuta a poche ore dal fatto e quindi in un momento in cui egli aveva ancora impresso un ricordo vivido delle fattezze degli aggressori; che tale duplice riconoscimento era corroborato e rafforzato, sotto il profilo della attendibilità, dalla ammissione di colpevolezza resa dal coimputato NOME COGNOME in sede di giudizio abbreviato.
La Corte di appello ha poi accuratamente vagliato l’alibi offerto da NOME COGNOME, motivatamente ritenuto non idoneo a scalfire il dirimente riconoscimento operato dalla persona offesa pienamente attendibile e ad escludere la partecipazione all’azione predatoria (pagg. da 9 a 11 della sentenza impugnata).
Con riferimento alla corrispondenza dell’auto notata alle ore 16.20 dai residenti della zona con quella utilizzata per il compimento della rapina, la Corte territoriale non Ł incorsa in alcun travisamento probatorio la cui nozione va ricondotta all’errore sul ‘significante’ e non sul ‘significato’.
La sentenza richiama il portato narrativo della persona offesa (le cui dichiarazioni sono fedelmente trascritte alle pagg. 5 e 6 della sentenza) la quale aveva affermato, secondo la sua percezione, tale identità di veicoli, ma non era stato comunque in grado di individuare negli imputati coloro che erano transitati nel pomeriggio a bordo di tale mezzo.
In ogni caso, ha osservato la Corte di appello, anche a volere ipotizzare che NOME
NOME alle 16,20 fosse effettivamente uno dei soggetti a bordo dell’auto, costui avrebbe avuto tutto il tempo di recarsi ad Aprilia (distante 48,8 chilometri da Sezze e percorribili in 50 minuti, come indicato dalla difesa nell’atto di gravame) per partecipare alla partita che, dalla ricevuta di pagamento prodotto dalla difesa, si era disputata dalle 18.00 alle 19.00, di tornare a Sezze per compiere la rapina, avvenuta alle 20.00 e durata pochi attimi, ma anche di portarsi nuovamente ad Aprilia in via NOME, ove risiede, e poi nella vicina INDIRIZZO ove era stato identificato alle 21,05, a bordo dell’auto a lui intestata insieme al padre e parcheggiata a due-tre metri di distanza dal furgone trafugato soltanto un’ora prima, che aveva il motore ancora caldo e che all’interno era stato cosparso di candeggina (circostanza riportata nel verbale di arresto, sul punto trascritto alle pagg. 4 e 5 della sentenza nel suo tenore testuale).
Con riferimento, invece, alla ricevuta comprovante il pagamento dell’affitto del campo di calcetto che COGNOME NOME ha dichiarato di avere consegnato al suocero NOME COGNOME il giorno successivo alla rapina e non di averla predisposta in tal data, come invece, secondo la difesa, avrebbe affermato la Corte di appello, il prospettato travisamento, anche ove sussistente, non ha in alcun modo compromesso la tenuta logica della motivazione in quanto il collegio ha fondato la partecipazione alla rapina di NOME NOME sul certo e attendibile riconoscimento operato dalla persona offesa, non scalfito dal dedotto alibi.
2.4. E’ manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in punto di mancata riqualificazione della contestata rapina nel reato di favoreggiamento personale.
Dalla affermata attendibilità del riconoscimento dell’imputato in uno dei tre aggressori la Corte di appello ha tratto la prova della partecipazione di NOME COGNOME, unitamente al padre e ad un terzo soggetto rimasto ignoto, alla rapina in contestazione con conseguente logica ed implicita esclusione della diversa fattispecie di favoreggiamento personale in forza della clausola di riserva contenuta nell’art. 378 cod. pen. (“…fuori dei casi di concorso…”).
2.5.E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e l’assenza di motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena.
Quanto alla diminuente di cui all’art. 62 bis cod. pen., la doglianza Ł meramente reiterativa di quella già dedotta e disattesa dalla Corte di appello con motivazione ampia e congrua con la quale la difesa ricorrente non si confronta e che, in quanto immune da vizi, non Ł sindacabile in questa sede.
Il collegio di merito (pag. 12 della sentenza impugnata) ha evidenziato, a fronte di un fatto di reato connotato da seria gravità, l’assenza di elementi positivamente valutabili, escludendo la valenza dei dati indicati dal difensore nell’atto di appello che sono stati, ciascuno, partitamente esaminati osservando come le dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato non erano dimostrative di alcunchŁ, lo status di incensuratezza era circostanza irrilevante, così come lo svolgimento di una attività lavorativa e l’inserimento dell’imputato in un ‘ contesto cristiano di predicazione’ che non avevano, tuttavia, impedito la commissione di una grave azione predatoria.
Va nuovamente ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, diversi dalla mera incensuratezza, dalla cui mancanza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola ( ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489;
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986).
Quanto alla dosimetria della pena, La Corte territoriale ha posto in luce che la pena base detentiva irrogata dal giudice di primo grado era corrispondente al minimo applicabile e che il lievissimo scostamento della sanzione pecuniaria dalla soglia minima si giustificava con la gravità del fatto, così facendo corretta applicazione di uno degli indici di cui all’art. 133 cod. pen. a cui il giudice di merito deve fare riferimento per la commisurazione del trattamento sanzionatorio.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME