Riconoscimento Fotografico da CCTV: Prova Valida secondo la Cassazione
L’evoluzione tecnologica ha reso i sistemi di videosorveglianza uno strumento fondamentale nelle indagini penali. Ma qual è il valore probatorio di un’identificazione basata su un’immagine? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la validità del riconoscimento fotografico informale come prova, delineandone i contorni e confermando la sua efficacia nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale e successivamente della Corte d’Appello per i reati di danneggiamento e furto aggravato. La condanna si basava in modo significativo sull’identificazione dell’uomo, avvenuta tramite un’immagine estrapolata dal sistema di videosorveglianza di un distributore di bevande.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo la ritenuta responsabilità penale, contestando la validità del riconoscimento fotografico effettuato dalla polizia giudiziaria.
2. Un’analoga censura sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Analizziamo nel dettaglio le argomentazioni che hanno portato a questa decisione, le quali toccano due principi cardine del diritto processuale penale.
Il Valore del Riconoscimento Fotografico come Prova Atipica
Il primo motivo di ricorso è stato respinto sulla base di un consolidato principio di diritto. La Corte ha ribadito che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell’indagato costituisce una ‘prova atipica’. Questo tipo di prova, pur non essendo specificamente disciplinato dal codice, è ammesso nel nostro ordinamento. La sua affidabilità, precisa la Corte, non deriva da formalità procedurali, ma dalla credibilità della dichiarazione di chi ha effettuato l’identificazione. Se un agente di polizia, esaminando la fotografia, si dichiara certo dell’identità della persona ritratta, questa dichiarazione assume pieno valore probatorio, che il giudice può liberamente apprezzare.
La Discrezionalità del Giudice nella Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’entità della pena, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto degli articoli 132 e 133 del codice penale, che elencano i criteri guida (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.). L’importante è che il giudice adempia al suo onere di motivazione, fornendo un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, la valorizzazione della prova atipica nel processo penale. Il riconoscimento fotografico informale è uno strumento investigativo essenziale e la sua efficacia probatoria è legata alla diretta conoscenza e alla certezza espressa dall’operatore di polizia che lo compie. Non è necessaria una procedura formale, come un’individuazione di persona, quando l’affidabilità può essere vagliata attraverso la testimonianza e la credibilità del dichiarante. In secondo luogo, la Corte riafferma il principio della separazione dei gradi di giudizio: il giudizio di legittimità della Cassazione non può trasformarsi in una terza valutazione del merito dei fatti. La determinazione della pena, se logicamente motivata dal giudice di merito, è insindacabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Stabilisce con chiarezza che le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza, sempre più diffusi, sono una fonte di prova cruciale. L’identificazione che ne consegue, anche se avvenuta in modo informale durante le indagini, può essere sufficiente a fondare una dichiarazione di colpevolezza, a patto che sia sorretta da una testimonianza credibile. Per i cittadini e le imprese, ciò rafforza l’importanza di dotarsi di sistemi di sicurezza efficaci, mentre per gli operatori del diritto, ribadisce la flessibilità del sistema probatorio penale nell’adattarsi alle nuove tecnologie.
Un riconoscimento informale da parte della polizia basato su una foto da videosorveglianza è una prova valida in un processo?
Sì, secondo la Corte di Cassazione costituisce una prova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dice certo dell’identificazione.
Il giudice ha piena libertà nel decidere l’entità della pena?
Il giudice ha un potere discrezionale nella graduazione della pena, che deve però esercitare nel rispetto dei criteri fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale e fornendo una motivazione adeguata che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45388 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZARINO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
HV.4i1EL
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 635, comma secondo, n.1), e 61, comma primo, n.2), cod. pen. e al delitto di cui agli artt. 81, 624 e 625, comma primo, n. 2), cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato, è manifestamente infondato perché in contrasto con il principio di diritto secondo cui il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell’indagato – nel caso di specie, l’immagine estrapolata dalla sistema di video sorveglianza installato all’interno di un distributore di bevande costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità dell dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, COGNOME, Rv. 277635).
Ritenuto che manifestamente infondato è anche il secondo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, che censura la quantificazione della pena inflitta, in quanto la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che la esercita in aderenza alle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., a condizione che adempia – come rilevabile nella motivazione della sentenza in verifica – in maniera adeguata all’onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023