Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41229 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME MANUALI
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
Depositata in CanceNrin oggi ,
i NOV, 2IP4
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua la Corte d’appello di L’Aquila, in sede rescissoria a seguito di annullamento disposto dalla Se con sentenza n.46109 del 2022, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato cui agli artt. 624 bis. 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, introducendosi media effrazione del cancello in ferro e forzatura della porta d’ingresso di un magazzino, di 50 rubi un lavandino in acciaio e alcuni rotoli di fili di rame.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione dell’art. 189 cod pen. e /vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità. Al rig contesta l’attendibilità della individuazione fotografica, posto che il riconoscimento del ric quale soggetto ripreso in prossimità del cancello d’ingresso del magazzino della persona offesa a seguito di visione da parte degli operanti delle immagini riprese dalla telecamer videosorveglianza, costituisce una prova atipica la cui efficacia dipende dalla attendibilità deposizione di chi ha esaminato l’immagine. Evidenzia che, nel caso di specie, il riconosciment fotografico è avvenuto in maniera inaffidabile e non garantita, in quanto ha avuto ad ogge fotogrammi non chiari e di scarsa qualità, che non vi è stato alcun raffronto e che non è st redatto alcun verbale di acquisizione del fotogramma. Si tratta quindi di una valutazi indiziaria priva di efficacia dimostrativa assoluta.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 bis cod. pen. anc esercizi commerciali e ai luoghi di lavoro, evidenziando che il furto è .avvenuto in un magazzi e non nella privata dimora della persona offesa.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In ordine alla prima doglianza, si osserva che i riconoscimenti informali effettuati confronti dell’imputato, ad opera dei testi, in dibattimento, nel corso della deposizione, inquadrabili tra le prove non disciplinate dalla legge, di cui all’art. 189 cod. proc. pen. n. 3642 del 3/12/2004, dep. 2005, Rv. 230781) e sono pienamente utilizzabili, in base ai princi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. Il mome ricognitivo costituisce, infatti, parte integrante della testimonianza, di talché l’affida valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità attribuita al t alla deposizione di quest’ultimo, valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice, che ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1250 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 5, n. 6456 dell’ 1/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023; Sez. 6,
49758 del 27/11/2012, Rv. 253910). E, in quest’ottica, si è precisato che il riconoscimen dell’imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle imma riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile testimonianza dell’operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez.2, n.41375 del 05/07/2023, Rv. 285160).
Nel caso in disamina, il giudice ha richiamato quanto affermato dai Carabinieri, i quali han visionato le riprese effettuatt.da una videocamera ubicata in prossimità del cancello d’ingres dell’abitazione ed hanno riconosciuto senza ombra di dubbio gli autori del furto nelle perso degli imputati COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME essere loro noti per ragioni di ufficio.
Con riferimento alla seconda doglianza, Sez. U, 23/03/2017, COGNOME, ha fornito risposta negativa al quesito se rientri nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità d di cui all’art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un’attività commerciale o imprendit salvo che il fatto non sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della p offesa. Si è infatti affermato che rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei q si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
Nel caso in disamina si osserva che alcuna violazione vi è stata del principio enunciato dal suddette Sezioni Unite in quanto, nella parte espositiva della sentenza impugnata, il giudice merito ha richiamato la comunicazione di notizia di reato prodotta dai difensori dei due imputa acquisita con il consenso delle parti, da cui emerge che in data 14/03/2013 la persona offesa aveva denunciato di avere subìto . il giorno precedente il nido di alcuni oggetti detenuti all’intern della propria abitazione, previa forzatura della porta di accesso al magazzino.
2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all’udienza del 28 giugno 2024
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