Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14172 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14172 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 25.03.2025
Composta da:
SENTENZA
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 553/2025
NOME COGNOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE N. 3360/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
nato a Napoli il 01/07/1958
avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo alla Corte di cassazione di voler dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 settembre 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia con la quale il primo Giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole di due truffe e lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e seicento euro di multa.
Ha proposto ricors o l’ imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione di tre motivi.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: NUMERO_CARTA – Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cdef69db42334
2.1. Inosservanza od erronea applicazione ‘della legge penale’ in relazione al disposto dell’art. 671 cod. proc. pen., non avendo la Corte d’appello riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati di cui qui si tratta e quelli oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 19 settembre 2019, già posti in continuazione con i reati giudicati nel processo definitosi con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Perugia il 5 marzo 2020.
Erroneamente la Corte territoriale ha fatto riferimento a questa ultima sentenza e non a quella del Tribunale di Ancona e non ha poi considerato che si trattava sempre di truffe, commesse tutte ad Ancona in un ristretto arco temporale, tra il marzo 2018 e il luglio 2019, circostanze indicative della unicità del disegno criminoso.
2.2. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione all ‘art. 640 cod. pen. , poiché la sentenza ha trascurato o ritenuto irrilevanti le chiari difformità fra le caratteristiche fisiche del responsabile delle due truffe riferite dalle persone offese e quelle dell’imputato , tali da inficiare l’attendibilità delle individuazioni fotografiche, considerato anche che alle stesse fu mostrata una effigie di COGNOME in bianco e nero.
2.3. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati, che verranno di seguito esaminati seguendo un ordine logico.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo il diritto vivente, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (artt. 189 e 192, comma 1, cod. proc. pen.): l’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di
dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Detta prova atipica «deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall’art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest’ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell’individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice» (così, Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279437 -01; in senso conforme, fra le tante, cfr. Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275548 -01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271041 -01; Sez. 6, n. 17747 del 15/02/2017, COGNOME, Rv. 269876 -01; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267562 -01).
Il giudizio, poi, è stato celebrato con il rito abbreviato ‘secco’, avendo quindi l’ imputato accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini.
Ciò premesso, in ordine alla truffa commessa in danno di NOME COGNOME il ricorso è del tutto generico in quanto non si confronta con altri risultati probatori che i Giudici di merito hanno logicamente ritenuto determinanti.
Quanto alla bontà del riconoscimento di COGNOME da parte della persona offesa, già il Tribunale ha evidenziato che due sue condomine avevano visto l’uomo recatosi quel giorno presso l’abitazione della Boria (una del le due era salita con lui in ascensore) e anch’esse lo avevan o riconosciuto nell’imputato , le cui impronte digitali vennero individuate nell’abitazione della stessa persona offesa.
In relazione all’altra truffa, commessa in danno di NOME COGNOME con analoghe modalità, a distanza di poco più di un mese, la sentenza impugnata ha logicamente ribadito che la modesta differenza di età fra l’età che aveva l’imputato all’epoca del fatto (59 anni) e quella immaginata dalla persona offesa (50/55 anni) non è elemento in grado di scardinare l’attendibilità del riconoscimento effettuato senza esitazione dalla COGNOME.
Il ricorrente ha poi apoditticamente sostenuto, senza indicare alcun elemento a sostegno di questa affermazione, che alle testi furono mostrate fotografie in bianco e nero nonostante già il primo Giudice avesse smentito l’assunto .
Non è ravvisabile alcuna violazione di legge neppure in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo di ricorso), giustificato dalla Corte di appello con l’assenza di elementi positivamente valutabili per l’imputato, gravato anche da numerosi e specifici precedenti penali.
Va ribadito in proposito che l’omesso riconoscimento delle suddette attenuanti può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali (cfr., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 -01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783 -01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01) ovvero in assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 -01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 -01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610 -01); inoltre, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 -01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 -01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 -01).
4. È generico e manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso.
Dall’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Perugia, emessa il 29 aprile 2022 quale giudice dell’esecuzione, risulta che la continuazione esterna fu applicata essendosi ritenuta la continuazione fra la truffa giudicata ad Ancona (commessa il 17/7/2019) e quella giudicata a Perugia (commessa il 6/2/2019), valutata come reato più grave. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha fatto riferimento anche a questa seconda truffa, risultando prova di fondamento la censura difensiva sul punto.
La Corte territoriale, aderendo alle considerazioni del Tribunale di Ancona, ha escluso il vincolo della continuazione fra i fatti-reato oggetto del presente processo e quelli giudicati con le altre due sentenze divenute irrevocabili, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale il giudice di merito deve procedere ad una «rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori -quali l’omogeneità d elle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita -del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con
plurime deliberazioni» (Sez. U, n. 28569 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 -01; in senso conforme, fra le tante, cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 8937 del 06/02/2025, COGNOME , non mass.).
L’accertamento di tali indici -come di recente ribadito da questa Corte -«è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 1, n. 25540 del 05/04/2024, COGNOME, non mass.), quale quella espressa nella sentenza impugnata.
I Giudici di merito hanno osservato che le truffe di cui qui si tratta sono state commesse in Chiaravalle il 13 marzo e il 18 aprile del 2018, mentre le altre sono state consumate il 6 febbraio 2019 a Perugia e il 17 luglio 2019 ad Ancona, rimarcando soprattutto la rilevante distanza temporale fra i fatti e l’assenza di altri concreti elementi indicativi della circostanza che gli ultimi reati fossero stati realmente già programmati nelle loro linee essenziali al momento della commissione dei primi.
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME