Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 475 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 475 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in data 11 settembre 2017 dal Tribunale di Vibo Valentia, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624bis , commi 2 e 3, cod. pen., in relazione agli artt. 625, comma 1, n. 5 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore degli imputati che solleva quattro motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Violazione di legge per la mancata traduzione dell’imputato COGNOME, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, all’udienza pubblica del 25 novembre 2024 e del 18 dicembre 2024. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di appello, pienamente a conoscenza del regime cautelare in cui il prevenuto era ristretto, avrebbe dovuto avvisarlo della facoltà di essere tradotto o autorizzato a comparire libero, per l’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 . L’appellante è stato pertanto giudicato in assenza, determinata da un legittimo impedimento;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna degli imputati; mancata valutazione di riscontri esterni alla stessa e sostanziale travisamento del suo esito a fronte della sopravvenuta irripetibilità dell’atto in sede dibattimentale. La persona offesa aveva fornito indicazioni molto generiche sulle caratteristiche fisiche degli autori del furto. La motivazione non darebbe conto di un adeguato vaglio di credibilità ed attendibilità della ricognizione. Il contributo probatorio fornito dalla persona offesa, peraltro, è giunto a disposizione dei Giudici nella forma di dichiarazioni raccolte durante le indagini preliminari, nell’assenza della partecipazione della difesa dell’imputato alla formazione della prova. Né vi sono riscontri alla semplice individuazione fotografica che, dunque, sarebbe inidonea a sostenere l’impianto accusatorio;
2.3. Violazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La difesa lamenta che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare quanto già osservato dal primo Giudice in ordine la gravità delle condotte, senza analizzare le diffuse censure contenute nel gravame (incensuratezza, comportamento processuale, giovane età); in particolare, si appaleserebbe priva di motivazione rispetto alla mancata rilevanza dell’incensuratezza degli imputati.
In data 6 ottobre 2025 sono pervenute conclusioni scritte del difensore degli imputati, AVV_NOTAIO che insiste nelle ragioni per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Il primo motivo , proposto nell’interesse dell’imputato COGNOME, con cui si sostiene essersi verificata una nullità conseguente al mancato avviso, da parte della Corte di appello, della facoltà di essere tradotto o autorizzato a comparire libero, per l’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, è manifestamente infondato. Si tratta di nullità insussistente, poiché la legge non contempla alcuna previsione di un diritto dell’imputato a ricevere tale avviso. Occorre, peraltro, ricordare che l’imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa che intende comparire in udienza ha l’onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell’autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione .
Il secondo motivo , proposto nell’interesse di tutti e tre gli imputati, è manifestamente infondato, oltre ad essere costituito da affermazioni assertive e generiche. Premessa la manifesta infondatezza dell ‘assunto con cui il ricorrente lamenta che le dichiarazioni della persona offesa sono state raccolte senza la partecipazione della difesa dell’imputato alla formazione della prova, atteso che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di valutazione della prova, il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento, purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto. In questa prospettiva, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell’art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023). L’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla
stessa stregua
della deposizione
testimoniale
(
ex multis
,
Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, COGNOME , Rv. 258173: fattispecie, in tema di furto in abitazione, in cui la persona offesa aveva incontrato casualmente per strada l’autore del reato, lo aveva riconosciuto e lo aveva seguito al fine di identificarlo). Il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce, quindi, una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi l’ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, COGNOME Badrin, Rv. 275548). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha evidenziato come la persona offesa avesse descritto nitidamente gli imputati per effetto del contatto assai ravvicinato avuto con essi, sia pure verosimilmente fugace, e come, proprio in ragione di tale contatto, chiamata ad effettuare il riconoscimento fotografico in data 02/06/2016, la stessa avesse individuato, «ancora una volta, senza margine di incertezza, gli odierni imputati negli autori del furto subito».
Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al terzo motivo. La sentenza impugnata ha correttamente ricordato (in conformità al disposto dell ‘ art. 62bis , ultimo comma, cod. pen.) che la sola incensuratezza degli imputati, richiamata più volte dalla difesa degli imputati, non vale a giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti; ha poi valorizzato la gravità della condotta, consumata ai danni di una persona anziana, nonché il comportamento processuale assunto dagli imputati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME