Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40073 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40073 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Trento Visti gli atti, letto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e il provvedimento impugnato; Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. , commi 1 e 1-
Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trento del 12/03/2025, con cui è stata confermata la sentenza del G iudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Rovereto che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine ai reati ascritti (artt. 624 -625, primo comma, n. 7 e 81 cpv. e 493ter cod. pen., proc. n. 2020/509 RG Gip; art. 493ter cod. pen., proc. n. 2020/683 RG Gip).
La difesa affida il ricorso a diversi motivi che, per comodità espositiva, saranno enunciati nel corso RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo si deduce l ‘inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 493 -ter cod. pen.
Il motivo attiene all ‘ esistenza di sufficienti prove dimostrative del coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato nel fatto illecito che il giudice di merito aveva tratto da un video, neppure assunto agli atti e oggetto di esame da parte del teste di polizia giudiziaria che riprenderebbe il ricorrente, già noto alle RAGIONE_SOCIALE ma col volto semicoperto, mentre effettua un prelievo al bancomat avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa carta di credito di provenienza furtiva. Si lamenta che la Corte d’appello non abbia risposto alla censura difensiva relativa all’impossibilità di un riconoscimento risultando del tutto generici i parametri in forza dei quali sarebbe avvenuto (si era al cospetto di un frammento estrapolato dal video attribuibile ad un soggetto qualunque di corporatura magra e minuta). Da ciò ne conseguiva una violazione dei canoni probatori di cui all’art. 192, comma 2, c od. proc. pen. ed anche l’assenza di prova del furto attribuito all’imputato che fa leva sul possesso di una carta facente parte del compendio furtivo sottratto al querelante.
Il motivo è manifestamente infondato.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata risulta che l’attribuzione all’imputato dei prelievi effettuati utilizzando la carta bancomat sottratta alla persona offesa si nutre di convergenti elementi di prova costituiti dalle individuazioni fotografiche effettuate da ben due verbalizzanti mediante confronto con le riprese estrapolate dai sistemi di videosorveglianza RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito. Corretto, pertanto, in assenza di travisamenti, è il richiamo a ll’orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità a mente del quale il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione RAGIONE_SOCIALEe immagini riprese da telecamere di
sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza RAGIONE_SOCIALE‘operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, COGNOME Maio, Rv. 285160 -01, nella quale, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l’eccezione difensiva a mente RAGIONE_SOCIALEa quale il giudice avrebbe dovuto procedere all’esame diretto dei fotogrammi; Vedi: n. 1545 del 08/10/1997, Rv. 209925-01).
Nel caso in esame, pertanto, l’affermazione di responsabilità origina dalla verifica RAGIONE_SOCIALEa pregnanza RAGIONE_SOCIALE‘elemento di prova, di cui è stata saggiata l’attendibilità in ragione del dato, significativo in ragione dei precedenti trascorsi RAGIONE_SOCIALE‘imputato, costituito dalla pregressa conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato e RAGIONE_SOCIALEe sue fattezze da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria.
Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e il vizio di motivazione in ordine al reato di furto aggravato.
Troppo poco era il riferimento alla breve distanza di luogo e di tempo intercorrente tra l’uso indebito RAGIONE_SOCIALEa carta e il precedente furto, non essendovi elementi di diretto coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato nella condotta sottrattiva.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ben può, infatti, il giudice del merito risalire al fatto ignoto sulla scorta di una prova logica che si fonda su puntuali elementi di fatto a carattere non solo gravemente indiziante ma anche convergente. Il ristretto arco temporale intercorso tra la sott razione e l’uso indebito RAGIONE_SOCIALEa carta di debito e la breve distanza tra il luogo in cui era stata parcheggiata l’autovettura ove il compendio venne sottratto e quello in cui il ricorrente si è recato per effettuare i prelievi, costituiscono precise circostanze che, in assenza di elementi di interferenza esterna, consentono di ritenere come la commissione del furto non possa essere logicamente scritta a soggetto diverso dal ricorrente.
Con il terzo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa recidiva.
Si lamenta un mero appiattimento (e automatismo) del giudice di merito sui precedenti penali non sufficiente ad evocare il giudizio di maggior disvalore su cui deve fondarsi l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante speciale.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, con particolare riguardo anche agli argomenti spesi a proposito del diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, risulta che il richiamo ai precedenti penali è stato comunque evocato a corredo di un complessivo giudizio di disvalore che ha passato in rassegna elementi di gravità
desunti dai fatti accertati e indici di pericolosità sociale attinenti alla pericolosità del colpevole.
Si propone poi questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa l. n. 251/05 che ha riformulato il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 cod. pen. introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante nell’ipotesi di recidiva reiterata, così precludendo al giudice di applicare la diminuzione di pena.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale sul punto, anche in tema di lieve entità del fatto e condotte riparatorie, si deduce il contrasto con gli artt. 3, 25, commi 2 e 3, e 27 Cost.
La questione dedotta è inammissibile per difetto di rilevanza in quanto i giudici di merito hanno escluso le invocate attenuanti generiche; né, col presente ricorso, si è introdotta una specifica censura in ordine alla mancata concessione di dette attenuanti che dovrebbero formare oggetto del giudizio di bilanciamento la cui ‘rigidità’ viene sospettata dal ricorrente di incostituzionalità. Né poi si può ritenere che con la eccezione di incostituzionalità il ricorrente abbia implicitamente dedotto e, dunque, articolato un motivo di ricorso per cassazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche operato dalla Corte territoriale, con conseguente interesse a far valere l’incidente di costituzionalità. Anche a voler prescindere dall’assenza nel ricorso d ell’articolazione di uno specifico motivo con cui il ricorrente denunci vizi di legittimità riguardo alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, la lettura RAGIONE_SOCIALEa questione di costituzionalità, per come esposta, non offre alcuno specifico argomento che investa il tema del diniego RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, soffermandosi soltanto sulle ragioni che, a detta del ricorrente, deporrebbero per il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 99, quarto comma, cod. pen. con i parametri costituzionali evocati. E tanto a prescindere dal consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità con cui il ricorrente omette di confrontarsi a mente del quale è stata più volte ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, quarto comma, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (cfr., ex multis , Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 -01).
5 . In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso, li 25 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME