Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35380  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sente pronunciata dal Tribunale di Catania che l’ha dichiarato responsabile del reato di furto aggrava
Il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione della sentenza in relazione al censura proposta in appello relativa al mancato riconoscimento dell’imputato da parte del persona offesa; lamenta inoltre vizio di motivazione in ordine al diniego delle atten generiche.
2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale dà atto che l’imputato era st riconosciuto dalla polizia giudiziaria sulla base dei fotogrammi delle videocamere di sorveglian E’ invero principio consolidato che l’individuazione fotografica di un soggetto effettuata polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconosci sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo sua identificazione (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 – 0 Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910 – 01; Sez. F – n. 37012 del 29/08/2019 Rv. 277635). Ne discende, dunque, che il giudice di merito può trarre il proprio convincimen da tutti gli elementi di prova e, quindi, anche dalle ricognizioni non formali. E, da ultimo, Corte ha precisato che il riconoscimento dell’imputato effettuato da un operato di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicur costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell’operatore di PG che vi direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023 Rv. 285160-01: in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l’eccezione difensiva a mente della quale il g avrebbe dovuto procedere all’esame diretto dei fotogrammi).
Manifestamente infondato è il motivo inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In proposito, i giudici di merito hanno richiamato, in maniera non illogica e conf ai principi, la assoluta assenza di resipiscenza da parte dell’impu (Sez. 2 – n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 – 01) e altresì l’ assenza di positivi element valorizzare al riguardo ( ex multis Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Copsigliere estensore
Il Presidente