Riconoscimento Fotografico: La Cassazione ne Conferma la Piena Validità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di prove penali, affermando la piena validità del riconoscimento fotografico anche quando non segue le rigide formalità previste per la ricognizione di persona. Questa decisione chiarisce come la credibilità del testimone e la convergenza con altri elementi probatori siano i veri pilastri su cui si fonda l’accertamento della responsabilità penale. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
Il Caso: Dal Furto con Strappo al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto con strappo, aggravato dalla recidiva, emessa dal Tribunale e confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, accusato di aver commesso il reato in concorso con un complice non identificato, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando alla Suprema Corte le sue ultime speranze di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso: Identificazione e Recidiva nel Mirino
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su due questioni principali:
1. L’utilizzabilità del riconoscimento fotografico: Si contestava la validità dell’identificazione effettuata dalla persona offesa, ritenendo che non fossero state seguite le procedure formali previste dalla legge.
2. L’applicazione della recidiva qualificata: Si criticava la motivazione della Corte d’Appello nel ritenere sussistente l’aggravante, considerandola non adeguatamente giustificata.
La Validità del Riconoscimento Fotografico secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La parte più interessante della decisione riguarda proprio la natura e l’efficacia del riconoscimento fotografico.
Una Prova Atipica ma Efficace
I giudici hanno chiarito che la forza probatoria di un’individuazione fotografica non deriva dalle modalità formali del suo svolgimento, come quelle previste dall’art. 213 del codice di procedura penale per la ricognizione personale. Si tratta, invece, di una prova atipica, il cui valore è rimesso al libero apprezzamento del giudice. La sua rilevanza dipende interamente dall’attendibilità che il giudice accorda alla deposizione di chi ha effettuato il riconoscimento.
Il Valore della Dichiarazione del Testimone
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato l’identificazione fatta dalla vittima, avvenuta in un momento molto vicino ai fatti. Questa prova era ulteriormente rafforzata da una serie di elementi convergenti, tra cui il racconto della sorella della vittima, la testimonianza di un agente di polizia giudiziaria e le prove documentali (video e foto) che collegavano la targa del veicolo utilizzato per il reato all’abitazione della vittima.
La Questione della Recidiva Qualificata
Anche sul secondo punto, la Cassazione ha ritenuto infondate le critiche. La Corte territoriale aveva ampiamente motivato l’applicazione dell’aggravante della recidiva, evidenziando i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, in particolare per reati contro il patrimonio come altri furti con strappo. Questi elementi, secondo i giudici, erano chiari indicatori di una maggiore offensività e di una spiccata propensione a delinquere, giustificando così l’applicazione dell’aggravante in conformità con i parametri dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i motivi proposti erano una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non ha offerto un reale confronto critico con le argomentazioni, congrue e non illogiche, della sentenza impugnata. Questo, secondo un consolidato principio giurisprudenziale (richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825/2017), è causa di inammissibilità. La Corte ha quindi confermato la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito sia nella valutazione del riconoscimento fotografico come prova, sia nell’applicazione della recidiva, basata su elementi concreti che dimostravano la pericolosità sociale dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, consolida il principio secondo cui l’efficacia del riconoscimento fotografico risiede nella credibilità del dichiarante e nel quadro probatorio complessivo, piuttosto che in rigidi formalismi procedurali. In secondo luogo, ricorda che la valutazione della recidiva deve essere ancorata a un’analisi concreta della personalità del reo e della sua storia criminale, come previsto dall’art. 133 c.p., per calibrare adeguatamente la risposta sanzionatoria. La decisione finale, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, sancisce la definitività della condanna.
Un riconoscimento fotografico fatto senza le formalità di una ricognizione personale è una prova valida?
Sì, secondo la Corte è una prova valida. La sua forza probatoria non discende dalle modalità formali, ma dal valore della dichiarazione confermativa, assimilabile a una deposizione testimoniale, e dal libero apprezzamento del giudice.
Come viene valutata l’attendibilità di un riconoscimento fotografico?
L’attendibilità viene valutata dal giudice considerando la credibilità della persona che lo ha compiuto e la presenza di altri elementi di prova convergenti che confermano l’identificazione, come testimonianze, riscontri video o documentali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 26/04/1985
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Gela di condanna del predetto per concorso con soggetto rimasto ignoto nel furto con strappo subito da NOME COGNOME con la recidiva qualificata;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto utilizzabilità della individuazione fotografica da parte della persona offesa e recidiva) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con dette argomentazioni (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME*, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto alla individuazione, la Corte ha valorizzato il riconoscimento effettuato dalla persona offesa in epoca più prossima all’accaduto, valutando altresì gli ulteriori elementi convergenti verso l’affermazione della penale responsabilità (racconto della sorella della vittima, deposizione del teste di COGNOME, riscontri video e documentali quanto alla targa del veicolo ritratto presso l’abitazione della vittima), giustificando anche la ritenuta attendibilità del dichiarato della persona offesa (sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, COGNOME, Rv. 279437-01, in cui si è spiegato che la forza probatoria della individuazione non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice; sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 275548-01, in cui si è confermata la natura di prova atipica del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini precisato che la sua rilevanza dipende dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi l’ha compiuto);
che, con riferimento alla recidiva, contrariamente agli assunti difensivi, la Corte territoriale ha dato conto dei precedenti numerosi, per gravi reati contro il patrimonio,
t
tra cui plurimi episodi di furto con strappo, elementi che ha ritenuto sintomatici di una maggiore offensività, siccome indicativi di una propensione a delinquere, motivazione del tutto congrua, siccome calibrata sui parametri legali di cui all’art. 133, cod. pen.
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024