Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32715 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32715 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Con la sRAGIONE_SOCIALEnza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha parzialmRAGIONE_SOCIALE riformato la pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 22 dicembre 2022, con la quale NOME veniva condannato in ordine ai reati di furto aggravato e di furto in abitazione aggravato (rispettivamRAGIONE_SOCIALE ascritti ai capi A) e B) dell’imputazione), dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo A) per mancanza di querela, con conseguRAGIONE_SOCIALE rideterminazione della pena in anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa.
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, per la mancanza di prova certa circa la colpevolezza dell’imputato, atteso che la stessa si assume raggiunta sulla scorta della sola prova testimoniale resa dall’ operatore di P.G. in conseguenza della visione dei filmati delle videocamere di sicurezza poi andati perduti, e a distanza di circa sette anni dai fatti.
Chiede, pertanto, annullarsi la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata.
In data 15 settembre 2025 sono pervenute conclusioni a firma dell’AVV_NOTAIO che allega nomina fiduciaria da parte del ricrrRAGIONE_SOCIALE, atto di remissione di querela ad opera di AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentante legale dell’RAGIONE_SOCIALE con contestuale accettazione da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME. Allega altresì attestazione della Curia Arcivescovile di RAGIONE_SOCIALE attestante la qualità del remittRAGIONE_SOCIALE la querela.
In premessa, va rilevato che la prodotta remissione di querela è innproduttiva di effetti.
In primis, infatti, la stessa non è rispettosa delle formalità di cui agli artt. 339 («La dichiarazione può anche essere fatta oralmRAGIONE_SOCIALE a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante») e 340 cod. proc. pen. («1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmRAGIONE_SOCIALE o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedRAGIONE_SOCIALE o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamRAGIONE_SOCIALE alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela»).
La remissione in questione, infatti, non risulta operata dinanzi a pubblico ufficiale e la firma del rimettRAGIONE_SOCIALE è autenticata da un non nneglio precisato avvocato.
La remissione di querela in questione sarebbe stata in ogni caso improduttiva di effetti in quanto operata rispetto ad un reato, qual è quello di cui al capo b) dell’imputazione, che anche dopo la c.d. Riforma Cartabia è rimasto perseguibile d’ufficio trattandosi di furto in abitazione ex art. 624 bis in relazione al quale, in maniera inequivoca (cfr. pag. 13 della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado) è intervenuta doppia conforme affermazione di responsabilità.
Venendo al contenuto del ricorso, del tutto generico ed aspecifico, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamRAGIONE_SOCIALE vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE, in concreto, non si confronta adeguatamRAGIONE_SOCIALE con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, a tal fine evidenziando la non decisività della circostanza sollevata dalla difesa, posto che la distruzione dei fotogrammi estratti dalle videocamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del reato attiene esclusivamRAGIONE_SOCIALE ai fatti di reato di cui al capo A), per i quali è intervenuta l’assoluzione, dovendosi inoltre ritenere pienamRAGIONE_SOCIALE affidabile il riconoscimento effettuato dagli operanti di p.g., vantando gli stessi una pregressa personale conoscenza dell’imputato, già loro noto, unitamRAGIONE_SOCIALE ai coimputati nel presRAGIONE_SOCIALE procedimento, per diversi precedenti giudiziari e di polizia.
La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata si colloca, pertanto, nel solco del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui «in materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l’individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamene assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sé, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dice certo della sua identificazione» (Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, COGNOME, Rv. 228043 – 01), fermo restando che, come già ricordato dalla Corte territoriale, «il ricono-
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scimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277013 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/09/2025