Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44581 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato a Manduria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/04/2023, il Tribunale di Taranto, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del 10/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Taranto che aveva applicato a COGNOME la misura coercitiva della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di rapina pluriaggravata (dall’essere stata la violenza o minaccia commessa con armi e da più persone riunite, dall’essere stato il fatto commesso in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen. e dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) e di lesioni personali aggravate (dal cosiddetto nesso teleologico), reati commessi
entrambi in concorso con i fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME e ai danni di NOME COGNOME.
Avverso l’indicata ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 309 dello stesso codice, la contraddittorietà, la manifesta illogicità e, comunque, la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Dopo avere premesso che l’accusa nei propri confronti si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME e, in particolare, sul riconoscimento fotografico dell’indagato come COGNOME della rapina e delle lesioni che era stato effettuato dallo stesso COGNOME, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Taranto, nel ritenere la sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza, non avrebbe adeguatamente motivato con riguardo: a) alla discrasia tra quanto dichiarato dal COGNOME il 24 giugno 2022 nella propria denuncia del giorno dei fatti, quando la persona offesa affermò che due dei malviventi erano armati di pistola e il terzo aveva in mano un coltello e un cacciavite, e quanto dichiarato dallo stesso COGNOME il 14 novembre 2022 a sommarie informazioni, quando la persona offesa affermò invece che uno dei rapinatori impugnava una pistola e un cacciavite, un altro una pistola e il terzo non sapeva in quanto era più distante; b) alla circostanza che il COGNOME dichiarò che il soggetto che gli si era rivolto minacciandolo, poi identificato nel ricorrente, aveva uno spiccato accento napoletano, laddove COGNOME è nato e cresciuto a Nlanduria, mentre si dovrebbe ritenere del tutto illogico quanto affermato dal Tribunale di Taranto secondo cui l’indagato avrebbe potuto usare un accento diverso dal proprio per allontanare da sé i sospetti o la persona offesa avrebbe potuto essersi sbagliata nell’identificare l’accento del malfattore, attesi, da un lato, l’inimitab dell’accento napoletano e, dall’altro lato, il fatto che il COGNOME è originario di Bac sicché sarebbe stato perfettamente in grado di riconoscere un accento napoletano artefatto; c) alla circostanza che il COGNOME dichiarò che il malfattore poi identifica nel ricorrente era il più basso dei tre ed era snello, mentre in sede di interrogatorio lo stesso ricorrente affermò di essere alto mt. 1,86 e di pesare kg. 83, il dato utilizzato dal Tribunale di Taranto secondo cui lo stesso ricorrente sarebbe stato alto mt. 1,73 non sarebbe aggiornato e lo stesso Tribunale di Taranto si sarebbe espresso in modo perplesso con riguardo alla descrizione dei malviventi che era stata fatta dal COGNOME; d) alla circostanza che il COGNOME non fece menzione dei tatuaggi presenti sul corpo del ricorrente, nonostante la documentazione fotografica che era stata prodotta dalla difesa comprovasse la presenza di tatuaggi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che, per essere impressi su parti del corpo quali il collo, il dorso delle mani e l nocche, non avrebbero potuto non essere visti, tanto più che lo stesso COGNOME aveva riferito che il rapinatore poi identificato nel ricorrente impugnava una pistola e un cacciavite; e) alle circostanze che il fatto che il COGNOME fosse andato alla ricerca di fotografie nel profilo Instagram della madre del ricorrente NOME COGNOME dimostrerebbe «un’assoluta prevenzione nei confronti del suo nucleo familiare» e che nella fotografia tratta da tale profilo Instagram la persona offesa riconobbe il solo ricorrente e non anche i suoi fratelli; f) al fatto che il ricorr aveva riferito che tutti i pomeriggi in cui era in permesso premio si trovava al mare.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 309 dello stesso codice, la contraddittorietà, la manifesta illogicità e, comunque, la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale di Taranto non avrebbe adeguatamente motivato con riguardo al pericolo della commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procedeva, con specifico riguardo alla concretezza e all’attualità di tale pericolo.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).
Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 25546001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01).
Da ciò consegue che «prinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è
rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, n l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanz e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01).
1.2. La Corte di cassazione afferma altresì costantemente che, in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981-01; Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258870-01; Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010, NOME, Rv. 247883-01).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall’attendibilità della deposizione di chi l’ compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548-01; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, COGNOME, Rv. 244197-01).
1.2. Rammentati tali principi, nel caso in esame il Tribunale di Taranto ha ritenuto l’attendibilità della persona offesa NOME COGNOME, il quale aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente – peraltro già in precedenza individuato dallo stesso COGNOME quale COGNOME dei fatti delittuosi visionando una fotografia nel profilo Instagram della madre dello COGNOME NOME COGNOME – come uno dei tre responsabili degli episodi delittuosi e, in particolare, come quello dei tre che gli s era rivolto minacciandolo, evidenziando come: a) la persona offesa avesse fornito una descrizione dei tre malfattori che appariva corrispondere a quella dei tre fratelli COGNOME quale risultava dai dati descrittivi contenuti nella lista fotosegnalamenti (in particolare, COGNOME risultava essere effettivamente il più basso dei tre, come era stato riferito dal COGNOME); b) i tre malfattori avessero agito a volto scoperto e la persona offesa fosse stata consecutivamente a contatto con gli stessi, il che agevolava il successivo riconoscimento; c) ciò premesso, tale riconoscimento fosse avvenuto «al cento per cento», cioè in termini di assoluta certezza.
Il Tribunale di Taranto riteneva altresì che tale riconoscimento fosse anche riscontrato dall’elemento indiziario che emergeva dalle dichiarazioni dal dipendente del COGNOME NOME COGNOME, il quale aveva riferito che, in
un’occasione, la menzionata madre del ricorrente, la quale aveva lavorato per qualche giorno presso il residence che era gestito dal COGNOME, aveva nascosto il borsello blu nel quale la persona offesa custodiva gli incassi della giornata, cioè proprio il borsello blu che i malviventi avevano insistentemente chiesto al COGNOME di consegnare loro.
Tale argomentazione dell’attendibilità del riconoscimento dell’indagato operato dalla persona offesa appare del tutto congruente con l’assoluta certezza («al cento per cento») dei termini in cui lo stesso riconoscimento fu effettuato.
A fronte di ciò, il ricorrente, con il motivo in considerazione, reitera l doglianze che aveva avanzato nella propria richiesta di riesame. Il Collegio ritiene tuttavia che, in ordine alle stesse, il Tribunale di Taranto abbia fornito una motivazione adeguata e, comunque, priva di contraddizioni e di illogicità manifeste.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, non appare contraddittorio né manifestamente illogico ritenere – come ha fatto il Tribunale di Taranto nel disattendere le doglianze qui riproposte dallo COGNOME – che: a) le discrasie (che si sono specificamente indicate sub a del punto 2.1 del Ritenuto in fatto) tra quanto era stato dichiarato dal COGNOME nella propria denuncia del 24 giugno 2022 e nelle sommarie informazioni del 14 novembre 2022 con riguardo alle armi in possesso di ciascuno dei tre malfattori, non erano tali da minare l’attendibilità dello stesso COGNOME, essendo certamente possibile che la persona offesa, a distanza di tempo e dopo avere superato la concitazione del momento, avesse meglio elaborato il proprio ricordo, fermo restando che il nucleo essenziale del fatto, cioè la consumazione della rapina con armi e a opera di tre persone, era rimasto del tutto invariato e certo; b) a fronte del riconoscimento dello COGNOME, in termini di assoluta certezza, come COGNOME della rapina, il fatto che il malvivente che era stato identificato come lo stesso COGNOME si fosse espresso, secondo quanto era stato riferito dal COGNOME, con uno spiccato accento napoletano, mentre lo COGNOME era nato e cresciuto a Manduria, si potesse logicamente spiegare o con l’utilizzo, da parte dello COGNOME, di un accento diverso dal proprio per allontanare da sé i sospetti o con un errore della persona offesa nell’individuazione dell’accento in questione, specialmente tenuto conto della concitazione del momento, mentre, a fronte di tale motivazione, non appaiono persuasive le asserzioni del ricorrente circa l’assoluta inimitabilità dell’accento napoletano e l’impossibilità che un soggetto originario della zona di Napoli possa essere ingannato da un’imitazione dello stesso accento; c) l’attendibilità della descrizione dei tre malfattori che era stata fornita dal COGNOME trovasse conferma negli accertati dati descrittivi che erano contenuti nella lista dei fotosegnalamenti (dai quali risultava, in particolare, che NOME COGNOME era effettivamente il più basso dei tre fratelli COGNOME, come era
stato riferito dal COGNOME), restando del tutto indimostrati sia il mancato aggiornamento dei predetti dati sia quanto era stato meramente dichiarato dallo COGNOME in sede di interrogatorio in ordine alla propria altezza e corporatura; d) la mancata menzione, da parte del COGNOME, dei tatuaggi dello COGNOME non fosse tale da inficiare il più volte menzionato riconoscimento atteso che, da un lato, la maggior parte dei tatuaggi dello COGNOME erano in parti del corpo coperte dalla tuta che era indossata dal rapinatore e, quanto a quelli sul collo e sul dorso della mano, dalle fotografie risultava che essi erano, in realtà, di piccole dimensioni, sicché ben potevano essere sfuggiti all’attenzione del COGNOME; e) il riconoscimento fotografico che era stato effettuato dal COGNOME non si potesse ritenere inficiato neppure dal fatto che, nella fotografia tratta dal profilo Instagram della madre del ricorrente, la persona offesa ebbe a riconoscere solo quest’ultimo e non anche i suoi due fratelli, atteso che, posto che, dalla descrizione che era stata fatta dal COGNOME, era stato proprio COGNOME ad avere avuto il ruolo principale nella rapina, essendo stato quello dei tre rapinatori che gli aveva parlato e che lo aveva minacciato con la pistola, si doveva ritenere comprensibile che il COGNOME avesse immediatamente riconosciuto l’COGNOME principale dell’azione delittuosa e solo successivamente, grazie alla maggiore precisione delle foto segnaletiche, anche gli altri due; f) l’indicazione del ricorrente secondo cui, anche il giorno della rapina si sarebbe trovato al mare, non consentisse alcuna verifica da parte degli inquirenti.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Con tale motivo, il ricorrente si è infatti limitato a contestare genericamente che il Tribunale di Taranto non avrebbe adeguatamente motivato con riguardo alla concretezza e attualità del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procedeva, richiamando dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a proposito di tali necessari requisiti dell’attualità e della concretezza del pericolo, senza tuttavia minimamente confrontarsi con la motivazione che, in ordine allo stesso pericolo, è stata diffusamente resa dal Tribunale di Taranto (pagg. 11-12 dell’ordinanza impugnata), il quale, peraltro, aveva motivato anche in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, esigenza cautelare con riguardo alla quale il motivo di ricorso è del tutto silente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Poiché dal presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dello stesso provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto pe provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art. 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/10/2023.