Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17587 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 14 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME, non ricorrente, alle pene ritenute di giustizia per concorso nel reato di estorsione pluriaggravata.
Ha proposto due ricorsi NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza.
Secondo la tesi accusatoria, accolta dai giudici di merito, NOME COGNOME, esponente dell’omonimo clan operante nel nolano, unitamente a COGNOME e a un terzo soggetto separatamente giudicato, con minacce costrinse NOME COGNOME a versargli la somma di cinquemila euro poiché quest’ultimo aveva acquistato un terreno in una zona nella quale vi erano immobili e terreni di proprietà del padre e dello zio del ricorrente.
2.1. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO la sentenza è stata censurata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della prova costituita dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa.
Detta prova – assume la difesa – è insufficiente in quanto non seguita da una ricognizione personale ex art. 213 cod. proc. pen. e non corroborata da alcun riscontro, tale non potendo essere considerato il dato tecnico, risultante dai tabulati telefonici, attestante solo che COGNOME e l’originario coimputato COGNOME ebbero contatti, “anche con una certa regolarità, in pieno giorno”.
Illogicamente la sentenza ha richiamato principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi diversi da quello in esame, nel quale non sono state rispettate le formalità previste dall’art. 213 cod. proc. pen.: la fot segnaletica del ricorrente era assai datata ed egli era l’unico soggetto con gli occhiali da vista ed effigiato unitamente a undici persone con una età superiore.
La persona offesa descrisse il soggetto intervenuto in occasione della richiesta estorsiva in modo del tutto generico e lo indicò quale componente della temuta famiglia COGNOME solo sulla base di una mera percezione.
Con memoria difensiva l’AVV_NOTAIO ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale.
2.2. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO denuncia il vizio motivazionale della decisione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla sussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte territoriale non ha risposto alle censure svolte nell’atto di appello relative alle contraddizioni nelle dichiarazioni dei cugini COGNOME, alla valutazione dell’attendibilità del teste COGNOME, alla individuazione in NOME COGNOME quale soggetto che con l’acquisto del terreno avrebbe danneggiato la famiglia COGNOME, alla irrilevanza dei contatti telefonici fra il ricorrente e COGNOME e all’assenza prova circa l’onere delle spese legali che il primo si sarebbe assunto in favore dell’altro.
Inoltre, la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta con motivazione apodittica, mentre quella dell’agevolazione mafiosa è stata affermata sulla base soltanto di due condanne per reati aggravati da tale circostanza, che però non denotano “in maniera automatica l’appartenenza di un soggetto ad una consorteria criminale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.
2. Ricorso AVV_NOTAIO.
Secondo il diritto vivente, i riconoscimenti fotografici effettuati durante l indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del liber convincimento del giudice (artt. 189 e 192, comma 1, cod. proc. pen.): l’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275548; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271041; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270181; Rv. 267562; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023; Sez. 2, n. 16773 del 20/3/2015, COGNOME, Rv. 263767).
Questo costante orientamento è stato ribadito di recente da questa Corte in una pronuncia, richiamata anche nella sentenza impugnata, la quale ha espressamente formulato un principio di diritto che – diversamente da quanto opinato dalla difesa – ha valenza generale e prescinde dal caso concreto in quella sede esaminato: la individuazione di un soggetto, sia personale che fotografica, da parte della polizia giudiziaria in fase di indagini, è una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. e «deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall’art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest’ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell’individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice» (Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279437).
Già in precedenza si era escluso che l’individuazione fotografica dovesse essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, COGNOME, Rv. 263302; Sez. 1, n. 47937, del 09/11/2012, COGNOME, Rv. 253885) o che comunque detto atto fosse omologabile all’analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona (Sez. 6, n. 17747 del 15/2/2017, COGNOME, Rv. 269876; Sez. 5, n. 9505, del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 267562).
Peraltro, è noto, in base agli studi di psicologia forense, che i riconoscimenti non sono esenti da errori. Il legislatore del 1988 si è mostrato consapevole della estrema delicatezza e delle possibili insidie dell’atto ricognitivo, cosicché la diffidenza verso l’attendibilità dei risultati di questo mezz di prova e l’esigenza di assicurare nella maggior misura possibile il rispetto di regole dirette ad evitare esiti influenzati e precostituiti lo hanno indotto «a accentuare una regolamentazione minuziosa delle attività preliminari alla ricognizione vera e propria e dello svolgimento di questa» (così la relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale).
Pertanto, le specifiche circostanze in cui avviene l’atto, le modalità e i tempi devono indurre il giudice a valutare con maggiore o minore prudenza l’esito della prova, tipica o atipica, ed eventualmente a richiedere la presenza di ulteriori risultati probatori o di riscontri (in questo senso, di recente, v. Sez. 2, 11964 del 18/02/2021, Casella, non mass. sul punto).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno indicato alcuni elementi idonei ad affermare l’assoluta attendibilità della individuazione dell’imputato con una motivazione né mancante né manifestamente illogica.
La individuazione fotografica da parte di NOME COGNOME avvenne a pochi mesi di distanza dall’incontro con il soggetto dal quale fu gravemente minacciato; egli non mostrò alcun dubbio in sede di detto riconoscimento; fra il ricorrente e NOME COGNOME, condannato in via definitiva per il fatto di cui si tratta vi furono “innumerevoli contatti telefonici , riscontrati nel periodo in si è svolta la vicenda”.
La Corte di appello ha poi evidenziato che COGNOME ha riferito di avere compreso, in occasione del suddetto incontro avvenuto presso un noccioleto, che il soggetto dal quale provenne la richiesta estorsiva “era un componente della temuta e famigerata famiglia COGNOME“, circostanza di rilievo che apoditticamente il ricorrente svaluta considerandola una mera percezione.
Del resto, su questo punto, così come sui profili inerenti alle modalità della individuazione, le alternative prospettazioni difensive avrebbero dovuto trovare
la sede naturale di accertamento ir un dibattimento o quanto meno in una integrazione probatoria cui condizionare la richiesta del rito alternativo.
Il presente giudizio, invece, è stato celebrato con il rito abbreviato “secco” e quindi l’imputato ha accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini, che sono stati valutati dai giudici di merito con una doppia conforme.
3. Ricorso AVV_NOTAIO.
Va in primo luogo rilevato che il ricorso ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i viz della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).
3.1. Avuto comunque riguardo al motivo in punto di responsabilità, si osserva che il ricorso reitera argomentazioni già adeguatamente vagliate nella sentenza impugnata, anche in ordine alle irrilevanti discrasie nelle dichiarazioni dei cugini COGNOME, relative alla fase iniziale della vicenda di cui si tratta, e sommarie informazioni rese dal teste COGNOME, proprietario di altro fondo nella zona, sulle quali la motivazione della Corte di appello è immune dai vizi denunciati (pag. 8).
Pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; tuttavia, è preclusa alla Corte di legittimità la possibilità di una nuov valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283439, non mass. sul punto).
Inoltre, la promessa di NOME COGNOME di accollarsi le spese legali di COGNOME, all’epoca detenuto nello stesso padiglione del carcere di Napoli ove si trovava il ricorrente, è stata dal primo giudice desunta da una conversazione tra COGNOME e
il figlio, interpretata dal primo giudice (pag. 20), con valutazione condivisa dalla Corte di appello (pag. 9) in modo tutt’altro che illogico, e conseguentemente valorizzata al fine di confermare il pieno coinvolgimento dello stesso COGNOME nella estorsione, con un ruolo di primissimo piano, inizialmente quale mandante e poi quale esecutore, in occasione dell’incontro in campagna con NOME COGNOME, alla presenza anche di COGNOME.
Va ribadito sul punto che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica i relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164).
3.2. E’ incensurabile anche la motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
La motivazione è particolarmente dettagliata là dove evidenzia le plurime circostanze che consentono di ricondurre le modalità dell’azione a un “protocollo operativo tipico organizzazioni criminali” (pag. 12), con comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e a esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281027; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, COGNOME, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, COGNOME; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, COGNOME, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263525).
La Corte ha poi confermato la palese sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, considerato che NOME COGNOME rivolse a NOME COGNOME la richiesta estorsiva sul presupposto che questi, acquistando quel terreno, avesse fatto uno “sgarbo” alla famiglia COGNOME, egemone nello scenario criminale nolano. E’ evidentemente irrilevante che il ricorrente facesse o meno parte del sodalizio mafioso, essendo sufficiente che con detta condotta si intendesse favorire il sodalizio stesso.
All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2023.