Riconoscimento Fotografico: Piena Validità come Prova Atipica secondo la Cassazione
Il riconoscimento fotografico rappresenta uno degli strumenti investigativi più comuni, ma la sua validità processuale è spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26386/2024) torna sul tema, chiarendo la sua natura di prova atipica e i limiti del suo sindacato in sede di legittimità. L’analisi di questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere come viene valutata l’identificazione di un imputato nel processo penale.
Il Caso: Furto con Strappo e l’Identificazione Fotografica
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di furto con strappo. La Corte d’Appello, pur escludendo una circostanza aggravante e rideterminando la pena, confermava la responsabilità penale dell’imputata. L’elemento cardine dell’accusa era il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, la quale aveva identificato l’autrice del reato tra le foto mostratele dagli inquirenti ‘con assoluta certezza e senza esitare’.
Insoddisfatta della decisione, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, contestando proprio l’attendibilità di tale identificazione e lamentando una violazione delle norme processuali e un vizio di motivazione.
Il Valore Probatorio del Riconoscimento Fotografico
Il ricorso si concentrava sulla presunta inattendibilità dell’individuazione fotografica, sostenendo che non potesse fondare, da sola, una pronuncia di condanna. La difesa mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio, un’operazione che, come vedremo, non è consentita in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire principi consolidati in materia di prove.
Le Motivazioni della Corte
I giudici supremi hanno innanzitutto chiarito che il ricorso presentato era finalizzato a una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’, attività estranea al giudizio di Cassazione. Quest’ultimo, infatti, non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel merito dei fatti accertati nei gradi precedenti.
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione del riconoscimento fotografico. La Corte lo definisce una ‘prova atipica pienamente utilizzabile’. Citando un proprio precedente (Sez. 5, n. 23090/2020), ha spiegato che l’identificazione di un soggetto, sia essa personale o fotografica, compiuta durante le indagini preliminari, costituisce una ‘manifestazione riproduttiva di una percezione visiva’ e rientra nel più ampio concetto di ‘dichiarazione’.
Di conseguenza, la sua forza probatoria non deriva dalle modalità formali previste per la ‘ricognizione personale’ (art. 213 c.p.p.), ma dal valore della dichiarazione confermativa, che viene valutata dal giudice alla stregua di una deposizione testimoniale. Spetta quindi al giudice di merito, attraverso un libero apprezzamento, valutarne l’attendibilità e la credibilità, come correttamente fatto dalla Corte d’Appello nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma due principi fondamentali del nostro sistema processuale penale:
1. Validità della Prova Atipica: Il riconoscimento fotografico è una prova a tutti gli effetti, la cui efficacia non è subordinata al rispetto di forme sacramentali. La sua validità dipende dalla valutazione complessiva che il giudice ne fa, considerando fattori come la certezza, l’assenza di esitazioni e la coerenza della dichiarazione di chi effettua il riconoscimento.
2. Limiti del Giudizio di Cassazione: Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione i fatti e l’attendibilità delle prove. Se la motivazione della sentenza d’appello è logica, coerente e fondata sugli elementi processuali, la Corte Suprema non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Questa decisione, quindi, consolida la prassi investigativa e giudiziaria, confermando che un’identificazione certa e vagliata criticamente dal giudice può costituire un solido fondamento per un’affermazione di responsabilità penale.
Il riconoscimento fotografico è una prova valida in un processo penale?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è una prova atipica pienamente utilizzabile. La sua forza probatoria non dipende da modalità formali, ma dal valore della dichiarazione confermativa, che viene valutata dal giudice come una deposizione testimoniale.
Qual è la differenza tra un riconoscimento fotografico e una ricognizione personale formale?
Il riconoscimento fotografico è una prova atipica, mentre la ricognizione personale è una prova tipica disciplinata dall’art. 213 del codice di procedura penale con specifiche formalità. Tuttavia, la sentenza chiarisce che la forza probatoria del riconoscimento fotografico non discende da tali formalità, ma dalla sua attendibilità intrinseca valutata dal giudice.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare l’attendibilità di un testimone che ha effettuato un riconoscimento?
No, non è possibile. La valutazione dell’attendibilità delle fonti di prova, come un riconoscimento fotografico, è un compito del giudice di merito (primo grado e appello). Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per prefigurare una rivalutazione o una rilettura alternativa delle prove, ma solo per contestare vizi di legge o di motivazione manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. p e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prim grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto aggrava furto con strappo;
Il motivo è, d’altra parte, del tutto generico nella parte in cui lamenta la viola del diritto all’esame del teste da parte della difesa;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorren denunzia violazione e/o erronea applicazione della legge penale processuale e vizi d motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatoro, lamentando, in particolare, la non attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondame della pronuncia di condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazi di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di me ben chiariva come la persona offesa avesse riconosciuto l’imputata – dalle foto c gli operanti le mostravano – con assoluta certezza e senza esitare); costitui d’altronde, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che riconoscimento fotografico è una prova atipica pienamente utilizzabile (cfr. Sez. 5, 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 – 01 che ha affermato che l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminar costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresent una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probato non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e n dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricogniz personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento giudice). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigrie e estensore
Il Presidente