Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 470 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 470 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore
Rilevato che la difesa lamenta cattivo governo dell’art. 192 cod. proc. p carenza e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparat argomentativo in relazione alla censura dedotta dalla difesa (in motivazi nella parte dedicata al riconoscimento fotografico, la Corte di merito ha prec come la descrizione fornita dalla persona offesa COGNOME NOME fos compatibile con le caratteristiche somatiche della imputata, non esse smentita da diverse acquisizioni probatorie).
Considerato che il rilievo difensivo, in cui si insiste nel sostene discrepanza tra la descrizione fisica dell’imputata ed il riconoscimento fotog effettuato dalla vittima, oltre ad essere riproduttivo di doglia adeguatamente valutata dal giudice di merito, si pone in termini puramen oppositivi rispetto alla logica giustificazione offerta in sentenza;
ritenuto che, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissib il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione del 192, comma terzo, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongo in confronto diretto con il materiale probatorio, risolvendosi tale prospett in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito (cfr. Sez. 6, n. del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Prede , te i