Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 237 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TRADATE il 07/10/1983
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME vista la memoria difensiva trasmessa il 22/11/2024;
ritenuto che il primo motivo, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente per i delitti di cui agli art 640, 494 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede e, comunque, è manifestamente infondato; la Corte d’appello ha infatti ripercorso gli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado con particolare riferimento alla deposizione del COGNOME ed al riconoscimento fotografico a suo tempo da costui operato e che, come è noto, rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva ed una species del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficac dimostrativa secondo il libero apprezzamento dei giudice (cfr., Sez. 5 , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, COGNOME, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l’individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, COGNOME ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, COGNOME, Rv. 253885); si è quindi affermato che il riconoscimento fotografico è utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di averlo con esito positivo in precedenza, ed anche nel caso in cui affermi di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, (cfr., così, Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 275585; conf., Sez. 2, Sentenza n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce erronea applicazione della legge penale avuto riguardo all’art. 15 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello (cfr., pag. 5 della sentenza) motivato sul punto in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamen nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (cfr., Sez. 2 , n. 26589 del 11/09/2020, GLYPH Ventimiglia, GLYPH Rv. 279647 GLYPH – GLYPH 01;
Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 237957 GLYPH 01; Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246400 – 01);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta vizio di motivazione con riguardo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non riesce ad evidenziare aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà finendo per proporre una generica lagnanza sull’entità della pena; in tal modo il motivo risulta difforme rispetto al modello delineato dal legislatore e contiene richieste “di merito” non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l’indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l’altro in violazione d “Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024