Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NOME COGNOME, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza del 25 ottobre 2022 del Tribunale di Pescara, ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena in anni uno, mesi nove di reclusione e euro 250 di multa, eliminando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, confermando per il resto l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato p. e p dall’art. 624, 625, n. 2 e n. 7 cod. pen., perché, a fine di trarne profitto, si impossessava di materiale metallico per edilizia ed idraulica varia (indicata specificamente in imputazione) di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, sottraendoli all’interno del plesso in ristruttur zione sito in INDIRIZZO concesso in comodato d’uso gratuito alla detta comunità per essere destinato a luogo di recupero per tossicodipendenti come tale destinato a pubblico servizio ove si introduceva mediante rottura della recinzione e chiusura della stessa con filo di ferro. In Loreto Aprutino in un giorno imprecisato tra il 28 aprile e il 4 maggio 2015, accertato il 4 maggio 2015, con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Dopo avere ricordato i fatti di cui al processo e riassunto i propri motivi di appello, con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, sotto il profilo del violazione di legge, l’insussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen. per omessa conoscenza della destinazione a pubblico servizio dei beni e dell’edificio luogo del reato, con conseguente difetto di procedibilità del reato in oggetto per difetto di querela ex art. 85, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 213 cod. proc. pen. contestando nello specifico l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’operante di p.g. che aveva riferito, senza supporti documentali o riscontri, dichiarazioni rese da persone non chiamate a rendere testimonianza (il teste COGNOME che aveva indicato la targa e il titolare della RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato che il furgone era stato noleggiato da RAGIONE_SOCIALE che poi si era presentato a ritirarlo con NOME COGNOME).
Si tratterebbe di una testimonianza de relato resa dall’ufficiale di p.g., in quanto tale inutilizzabile.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente prospetta l’esistenza di plurimi viz motivazionali in relazione ad alcuni elementi di prova ill ..istrati dalla Corte terri riale e all’omessa risposta a censure formulate con l’atto di appello.
Ci si sofferma, in particolar modo, sulla circostanza che, venuto meno il contratto di noleggio, la responsabilità dell’imputato è stata fondata esclusivamente sulle testimonianze di COGNOME e COGNOME, oltre che su una non meglio precisata documentazione prodotta dal PM.
Con il quarto motivo di ricorso la difesa si duole della ritenuta utilizzabilità de riconoscimento fotografico nonostante l’inattendibilità della testimonianza del COGNOME.
La doglianza attiene, principalmente, al fatto che al COGNOME, che, mai aveva dichiarato di avere visto sul furgone persone di colore, sia stato mostrato un album fotografico che raffigurava 4 extracomunitar e NOME COGNOME che, pertanto, sarebbe stato individuato per esclusione degli altr.
Con il quinto motivo di ricorso il COGNOME censura l’omessa valutazione di un elemento a discarico risultante dalla sentenza, ovvero ‘incertezza della data del furto.
Con il sesto motivo di ricorso si contesta l’omessa formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sul’e contestate aggravanti. Ciò in ragione della ridotta rimproverabilità della condotta.
Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il ricorrente non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 260608).
Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifest illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. I fatti, per quello che rileva in questa sede e per come ricostruito dai giudici del merito attraverso le testimonianze, si sono svolti nei modo che segue.
Il teste COGNOMECOGNOME vice presidente della RAGIONE_SOCIALE presso la cui nuova sede si verificò il fatto, ha riferito che, recatosi il 4 maggio 20 presso detta sede, notò molte strutture danneggiate e poco dopo vide entrare dal cancello secondario, nell’area privata della sede della RAGIONE_SOCIALE, un furgone bianco con all’interno due persone e chiese loro cosa dovessero fare lì, ottenendo, quale risposta, che si erano sbagliati. Il teste ha, inoltre, aggiunto che il furgone in que stione si allontanò velocemente e che, dopo alcuni giorni, rivide lo stesso furgone girare nella zona, per cui ne prese il numero completo di targa, parzialmente già notato il 4/5/2015, lo comunicò ai RAGIONE_SOCIALE e da questi fu poi chiamato in caserma e riconobbe in una delle fotografie mostrategli, ovvero quella dell’attuale imputato, le sembianze di uno dei due soggetti entrati con il furgone bianco all’interno della sede della citata RAGIONE_SOCIALE. Sempre il COGNOME – si ricoreda in sentenza – ha, altresì, confermato che il termosifone mostratogli dai RAGIONE_SOCIALE –
rinvenuto presso il deposito della ditta RAGIONE_SOCIALE – era proprio quello asportato dalla struttura della RAGIONE_SOCIALE, sia perché, una volta riposizionato nella sua sede, coincideva perfettamente con lo spazio che precedentemente occupava, sia perchè anche il colore della verniciatura della parte posteriore di tale termosifone coincideva con il colore del muro; il predetto teste ha, infine, precisato che i termosifoni non erano nuovi.
Il teste COGNOMECOGNOME luogotenente dei RAGIONE_SOCIALE, ha, a sua volta, riferito, relat vamente alla parte utilizzabile della sua deposizione, tenuto conto della relativa contestazione della difesa, che, avuta comunicazione da parte del COGNOME COGNOME numero di targa completo del furgone da lui visto all’interno della RAGIONE_SOCIALE il 4/5/2015, accertò che lo stesso era intestato ad una ditta di noleggi di Montesilvano, la RAGIONE_SOCIALE, ed era stato noleggiato già a decorrere dal 20/4/2015 a tale COGNOME; dalie indagini, dal teste coordinate, era, altresì, emerso che una ditta di conferimento di materiali ferrosi ed altro, la RAGIONE_SOCIALE di Montesilvano, aveva rilasciato in data 4/5/2015 una fattura a COGNOME NOME, attuale imputato, per la cessione di materiale ferroso e di acciaio per circa 1.200 chilogrammi, materiale di alluminio per 109 chilogrammi e rottami di rame e ottone per tre chilogrammi, che un termosifone, non ancora compattato, fu consegnato spontaneamente ai RAGIONE_SOCIALE dal personale di tale ditta e che esso, portato nella sede della RAGIONE_SOCIALE, era pienamente compatibile, anche tenuto conto delle staffe di appoggio, con lo spazio lasciato libero dal termosifone asportato.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito – le cui motivazioni, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità vanno ad integrarsi- dalla congiunta valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni COGNOME e COGNOME, dell’avvenuto riconoscimento del COGNOME ad opera del COGNOME e della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, emerge dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità del predetto per il delitto ascrittogli, non potendo, peraltro, assumere rilievo la contestazione mossa dalla difesa sulla presunta non corrispondenza del peso del materiale metallico di cui alla fattura rilasciata all’imputato il 4/5/2015 ed i beni sottratti presso la nuova sede della citata RAGIONE_SOCIALE, dal momento che una parte della refurtiva ben potrebbe essere stata consegnata ad altra ditta di recupero di materiali ferrosi e, in ogni caso, i termosifone rinvenuto presso la ditta RAGIONE_SOCIALE era proprio quello sottratto alla menzionata RAGIONE_SOCIALE, sicché nessun dubbio può sorgere sulla commissione del furto ad opera dell’imputato, eventualmente con l’ausilio di complici.
Tutti i proposti motivi sono manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha rilevato che, alla luce delle caratteristiche dell’immobile e del numero di accessori, bagni e rubinetti, il COGNOME non poteva invocare l’asserita non conoscenza della destinazione a pubblico servizio dell’edificio e dei beni sottratti.
Più specificamente, la Corte territoriale ha dato motivatamente atto di ritenere priva di fondamento la doglianza difensiva concernente l’assenta non conoscenza da parte dell’imputato della destinazione a pubblico servizio dei beni e dell’edificio ove era stato commesso il furto, con conseguente eliminazione dell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 cod. pen., comportante la procedibilità d’ufficio secondo le modifiche introdotte dal D. Lvo n. 150/22, dal momento che la destinazione a pubblico servizio dei beni sottratti all’interno della sede della citata RAGIONE_SOCIALE era più che evidente, avuto riguardo al numero di bagni presenti al suo interno, circa trenta, ed al numero di termosifoni presenti, circa settanta, numeri incompatibili con un’abitazione privata e, comunque, noti all’imputato, avendo egli provveduto all’asporto di numerosi rubinetti dei lavandini e dei bidet presenti nei bagni e di quasi tutti i termosifoni dei vari locali.
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, afferente alle dichiarazioni rese dall’operante sugli esiti delle prime indagini di p.g., anche in relazione a quanto appreso presso la comunità e presso l’azienda che aveva noleggiato il furgone, lo stesso non appare coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Va ricordato, infatti, che è legittima, perché riconducibile agli “altri casi” di all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell’ufficiale agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute da soggetti terzi e anche dallo stesso dall’imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera, Rv. 269574, in fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza “de relato” di un carabi niere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto – subito dopo la commissione del fatto – in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all’indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura; Sez. 6, n. 1764 del 09/10/2012, dep. 2013, Naso, Rv. 254180).
Nel caso di specie, gli accertamenti in corso di espletamento nell’immediatezza dei fatti contestati non possono ovviamente assimilarsi al formale inizio delle
indagini, con la conseguenza che si sottrae a censure l’utilizzo, da parte della Corte di merito, delle dichiarazioni recepite nell’immediatezza dei fatti dai testi di p.g..
A ciò va aggiunto che il teste COGNOME, presso la cui comunità RAGIONE_SOCIALE erano avvenuti i fatti, ha anche reso dichiarazioni in dibattimento in ordine a quanto da lui riferito al personale di p.g. e da questo riportato nel corso della sua audizione.
3.3. Quanto al terzo motivo, in ordine all’identificazione del furgone, la Corte di merito, con motivazione logica e congrua, ha evidenziato i molteplici fattori idonei a stabilire che il veicolo osservato dal COGNOME dieci giorni dopo l’accaduto era il medesimo da lui visto allontanarsi il giorno del fatto (coincidenza delle cifre del numero di targa già viste nella prima circostanza, rinvenimento del termosifone asportato all’interno della ditta RAGIONE_SOCIALE dove era entrato il camion, ecc.).
3.4. In relazione al quarto motivo, per la Corte territoriale pienamente utilizzabile deve reputarsi il riconoscimento fotografico effettuato dal COGNOME NOME dinanzi ai RAGIONE_SOCIALE, giacchè l’album fotografico predisposto dai predetti era costituito da cinque fotografie di soggetti più o meno somiglianti all’imputato ed il COGNOME in dibattimento ha confermato che presso i RAGIONE_SOCIALE provvide a riconoscere l’effigie dell’imputato tra quelle mostrategli.
Peraltro, la circostanza che tra quelli mostrati il COGNOME fosse l’unico soggetto non extracomunitario che il ricorrente afferma sia nell’atto di appello che nel ricorso in esame è rimasta sfornita di qualunque prova o allegazione.
Per contro, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (da ultimo Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, COGNOME, Rv. 263302); pertanto, l’individuazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell’ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell’identificazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, COGNOME, Rv. 277471), potendo rilevare le modalità dell’individuazione non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell’apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell’affidabilità del riconosci mento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).
Dunque, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di p.g. e non regolato dal codice di rito, costituisce, infatti, un accertamento di fatto e, com tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 1/10/2015 dep. il 2016, Verde, Rv. 266023).
L’individuazione fotografica costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione. Pertanto, le modalità dell’individuazione – concretatesi nella scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria – non riguardano la legalità della prova, dato l’enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l’apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell’affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 dep.il 2016, Coccia, Rv. 267562).
Ciò posto sui principi operanti in materia, il profilo dell’individuazione fotografica operata da uno dei testimoni è stato correttamente anali2:zato nella sentenza impugnata; la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente coi dati rappresentati. Al riguardo, vanno ricordati i seguenti elementi in base ai quali è stata riconosciuta la valenza probatoria di tale mezzo istruttorio: a) l’adeguato numero di fotografie presenti nell’album fotografico sottoposto in visione alla vittima (composto di cinque foto); b) il ricordo in sede dibattimentale del teste COGNOME di aver già riconosciuto presso i CC l’effige del medesimo soggetto.
I rilievi del ricorrente integrano esclusivamente censure in fatto, inidonee a contrastare il logico percorso argomentativo, illustrato dall’organo giudicante. Peraltro, tutte le censure risultano non autosufficienti per mancanza di allegazione (o di specifico richiamo) del verbale di deposizione testimoniale e dell’album fotografico.
3.5. Quanto al quinto motivo, va rammentato che la Corte di cassazione ha ribadito più volte che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Il dovere di motivazione della sentenza, pertanto, è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l’analisi approfondita e l’esame detta-
gliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105).
Nel caso in esame, con motivazione logica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, soprattutto ove si consideri che i motivi di appello si caratterizzavano per estrema genericità ed aspecificità, senza essersi effettivamente confrontati con la pluralità di elementi riferibili al ricorrente quanto al condotta contestata, la Corte territoriale ha illustrato i molteplici elementi proba tori. Nel caso concreto, pertanto, non si può certamente ritenere presente il vizio denunciato, dunque né la mancanza, né tanto meno la contraddittorietà della motivazione sul punto, essendo stati ampiamente ricostruiti lo sviluppo e la cronologia della vicenda criminosa.
3.6. In ultimo, quanto al sesto motivo di ricorso, relativamente al trattamento sanzionatorio, va rilevato che, diversamente dal primo giudice, è stata la Corte di appello a riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione dell’entità del fatto e a ritenerle equivalenti alle contestate aggravanti, dando atto, dunque, di avere operato tale valutazione in ragione delle circostanze tutte del fatto, ampiamente illustrate in sentenza.
La sentenza impugnata si colloca pertanto nell’alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le sitatuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato cli legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell’8/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, a. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, pertanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, in sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. peri., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del
08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02), essendo rilevante che il giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279181 – 02).
Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza’ della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).
Alla luce dei predetti principi, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, va ritenuta congrua ed adeguata, avendo la Corte di merito dimostrato di aver vagliato la tematica del trattamento sanzionato-io, concedendo le circostanze attenuanti generiche e dando atto dell’avvenuta comparazione tra le plurime circostanza aggravanti e le attenuanti generiche.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2024