Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2872 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 17/07/1990
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ ha riconosciuto del reato di furto in abitazione aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio motivazione in ord valutazione della prova del riconoscimento fotografico.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è GLYPH aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.
Secondo giurisprudenza consolidata, la polizia giudiziaria può procedere autonomam ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico minister notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di diret deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione d (Sez. 2 – n. 34211 del 25/11/2020 Ud. (dep. 02/12/2020) Rv. 280236 L’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e ra una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermat stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzion dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficac secondo il libero apprezzamento del giudice. (Sez. 5 – , n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 01.).
Ciò posto, il motivo di ricorso lamenta genericamente la inidoneità del riconosc dell’imputata come ritratta nei fotogrammi delle videocamere poste in prossimità del l perpetrato furto, contestando che il confronto delle immagini fosse stato operato, da p inquirenti, con le foto presenti su profilo social di tale signor COGNOME
Ribadita la validità del riconoscimento fotografico così eseguito quale prova atipic giudice può validamente apprezzare unitamente ad altri elementi probatori, la ricorrent confronta con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata ove si sottolinea: predetta ricorrente era legata da relazione sentimentale con il correo NOME intestatario della vettura dalla quale era scesa insieme al predetto nei pressi dell della vittima; 2) che i due, sempre ripresi della telecamere, si erano diretti verso della persona offesa, ove lo COGNOME, insieme alla ricorrente, aveva aperto con le precedenza sottratte alla vittima) il portone del palazzo; 3) che il complice si era i mentre la COGNOME era rimasta ad attenderlo, allontanandosi poi insieme a lui; 4) che l
uscendo dal palazzo, recava con sé una busta che prima non aveva, contenente all’evid refurtiva.
Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei moti manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione im e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non pub ignorare le affermazi provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle amme
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024